Sentenza n. 665/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto commissariale che negava in autotutela il pagamento di maggiori somme a titolo di indennità di esproprio e asservimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto commissariale n. 888 del 23 dicembre 2021, con il quale era stato disposto, tra l’altro, di non autorizzare in autotutela il pagamento di maggiori somme indennitarie di esproprio e asservimento. Nel corso del giudizio hanno chiesto il rinvio dell’udienza, in vista di una proposta transattiva pendente nell’ambito di una controversia davanti al Tribunale regionale per le Acque pubbliche - Corte d’appello di Napoli. In subordine, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. L’A.S.S.E.T. ha chiesto di essere estromessa, sostenendo di non essere legittimata passivamente, poiché la coincidenza tra la persona fisica nominata Commissario di Governo e il direttore generale dell’Agenzia non comportava la legittimazione dell’Agenzia nel giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo non sussistenti i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., da valutare con particolare rigore nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato. Ha accolto l’istanza dell’A.S.S.E.T. e ne ha disposto l’estromissione, affermando che la coincidenza della persona fisica che rivestiva la carica di Commissario di Governo con il direttore generale dell’Agenzia non determinava la legittimazione passiva dell’A.S.S.E.T. Quanto alla domanda principale, il Collegio ha rilevato che l’atto impugnato non era stato formalmente rimosso mediante un contrarius actus. Tuttavia, la dichiarazione dei ricorrenti, volta a rappresentare come satisfattivo l’assetto di interessi sopravvenuto, è stata valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35 e 84, comma 4, c.p.a., anziché improcedibile per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis c.p.a.
Il rinvio della discussione può essere disposto soltanto in presenza di casi eccezionali; tale requisito deve essere valutato con particolare rigore nell’ambito dei programmi di smaltimento dell’arretrato.
art. 35 c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, dopo la proposizione della domanda, viene meno l’interesse attuale alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
La dichiarazione della parte ricorrente può essere valutata dal giudice quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non sia configurabile una formale cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il rinvio della discussione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. presuppone casi eccezionali, da valutare con particolare rigore quando la causa rientra in programmi di smaltimento dell’arretrato; la mera pendenza di trattative transattive non impone il rinvio.
- La coincidenza tra la persona fisica titolare di una funzione commissariale e il direttore generale di un’agenzia non attribuisce automaticamente all’agenzia la legittimazione passiva nel giudizio relativo agli atti adottati nell’esercizio della funzione commissariale.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso anche in assenza di un formale contrarius actus, quando la parte ricorrente dichiari che l’assetto di interessi successivo alla proposizione del ricorso è per essa satisfattivo.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il definitivo venir meno della controversia mediante una concreta soddisfazione della pretesa; quando residui soltanto la sopravvenuta inutilità della pronuncia, la formula appropriata è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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