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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1408

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione del 6 ottobre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

Normativa europea32020R1408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata nel 2019 sui prodotti laminati piatti in acciaio inossidabile laminati a caldo originari di Indonesia, RPC e Taiwan. La Commissione conferma l’esistenza di dumping e di pregiudizio per l’industria dell’Unione e, applicando in generale la regola del dazio inferiore, istituisce dazi definitivi differenziati per società e paese. Sono inoltre disciplinati la riscossione dei dazi provvisori, il rigetto della retroattività sulle importazioni registrate, il rifiuto di due offerte di impegno e le condizioni per aggiornare l’elenco degli esportatori cinesi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti in acciaio inossidabile laminati a caldo originari di Indonesia, Repubblica popolare cinese e Taiwan, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e disciplina di alcune condizioni applicative e di esclusione della retroattività.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, laminati a caldo, classificati nei codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia. Sono esclusi i prodotti non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore; prevede aliquote individuali per specifiche società e un’aliquota residuale per "tutte le altre società". Non dispone la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate e consente l’estensione dell’aliquota individuale in caso di modifica della ragione sociale, nonché l’aggiunta di nuovi esportatori cinesi che dimostrino i requisiti previsti all’articolo 4.

Dazio antidumping definitivo sui prodotti laminati piatti in acciaio inossidabile laminati a caldo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 conclude l’inchiesta antidumping aperta dalla Commissione il 12 agosto 2019 sulle importazioni nell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili laminati a caldo originari di Indonesia, Repubblica popolare cinese e Taiwan. La Commissione conferma dumping, pregiudizio e nesso causale e istituisce dazi antidumping definitivi, con riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da prodotti laminati piatti in acciaio inossidabile, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, classificati nei codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. Il regolamento esclude i prodotti non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e spessore superiore a 10 mm. Le misure si applicano alle importazioni originarie della RPC, di Taiwan e dell’Indonesia, con aliquote differenziate per specifici esportatori e aliquota residuale per tutte le altre società.

Svolgimento della procedura

La Commissione ha aperto l’inchiesta sulla base di una denuncia presentata da Eurofer per conto di quattro produttori dell’Unione che rappresentavano la totalità della produzione unionale del prodotto oggetto dell’inchiesta. Successivamente ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 e ha imposto dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508. Nel corso della fase definitiva sono state presentate osservazioni da governi, esportatori, denuncianti e utilizzatori; la Commissione ha effettuato ulteriori divulgazioni finali e rettifiche di calcolo, in particolare per alcuni esportatori taiwanesi e cinesi.

Definizione del prodotto e contestazioni respinte

Una parte degli utilizzatori ha chiesto l’esclusione dei rotoli neri e dei coil di maggiore larghezza dall’ambito del prodotto. La Commissione respinge tali richieste, osservando che i rotoli neri fanno parte del medesimo prodotto in esame, che il sistema degli NCP consente un confronto equo tra modelli e che l’esclusione comprometterebbe il modello produttivo integrato dell’industria dell’Unione, con effetti negativi anche sui mercati a valle. Viene inoltre confermato che i coil di larghezza superiore a 1 800 mm non sono esclusi.

Dumping: Indonesia

Per l’Indonesia la Commissione conferma un margine di dumping del 17,7 % per i due esportatori esaminati e per tutte le altre società. La ricostruzione del prezzo all’esportazione e del valore normale tiene conto di dati disponibili, rettifiche sui costi del nichel, sui prezzi di acquisto e sulle SGAV degli operatori collegati. Sono respinte varie contestazioni sulla metodologia, mentre vengono accolte alcune precisazioni tecniche, ad esempio sull’adeguamento del tenore di nichel e su specifici prezzi a condizioni di mercato.

Dumping: Repubblica popolare cinese

Per la RPC la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che esistano distorsioni significative nel paese e nel settore siderurgico. Il valore normale viene costruito sulla base di costi e valori esenti da distorsioni in un paese rappresentativo, il Brasile, con selezione di fonti per materie prime, energia, lavoro, SGAV e profitti. Per Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd viene applicato l’articolo 18, paragrafo 3, e il margine di dumping individuale è pari al 71,7 %. Gli altri margini definitivi sono 106,5 %, 57,1 %, 87,3 % o 71,7 %, a seconda della società.

Dumping: Taiwan

Per Taiwan la Commissione conferma margini di dumping contenuti rispetto agli altri paesi: 4,1 % per Yieh United Steel Co. e Tang Eng Iron Works Co. Ltd, 7,5 % per Walsin Lihwa Co. e 7,5 % per tutte le altre società. Sono respinte alcune richieste di adeguamento del valore normale, mentre vengono accettate specifiche rettifiche relative ai cascami riciclati e ai materiali di consumo di scarto.

Pregiudizio, causalità e valutazione dell’industria dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Le importazioni oggetto di dumping dai tre paesi vengono valutate cumulativamente, poiché sussistono le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Sono respinte le argomentazioni sul ruolo del mercato vincolato, sull’andamento di produzione, occupazione, investimenti, capacità produttiva e redditività, nonché quelle volte a separare gli effetti delle importazioni cinesi da quelle indonesiane e taiwanesi.

Livello delle misure e regola del dazio inferiore

La Commissione ritiene non opportuno fissare le misure al livello del dumping quando ciò produrrebbe effetti sproporzionati sulle catene di approvvigionamento e sull’utilizzatore principale. Perciò applica la regola del dazio inferiore ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Ne derivano dazi pari al livello di eliminazione del pregiudizio: 17,3 % per l’Indonesia; per la RPC, 19,0 % per le principali società TISCO, 14,6 % per Fujian Fuxin, 9,2 % per Zhenshi, 17,5 % per Xiangshui Defeng e Fujian Dingxin; per Taiwan, 4,1 % per Yieh United Steel e Tang Eng, 7,5 % per Walsin e per tutte le altre società taiwanesi.

Riscossione dei provvisori, retroattività e impegni

Gli importi depositati in relazione ai dazi provvisori sono riscossi definitivamente entro il limite delle aliquote finali, con svincolo dell’eccedenza. La Commissione nega la riscossione retroattiva sulle importazioni registrate, poiché non emerge un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta. Due offerte di impegno sui prezzi presentate da esportatori cinesi vengono respinte come impraticabili da monitorare.

Effetti operativi per gli importatori ed esportatori

L’aliquota individuale è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica sul produttore esportatore. È prevista la possibilità di estendere l’elenco dei produttori esportatori cinesi mediante una procedura di nuovi esportatori, se sono dimostrati i requisiti previsti dall’articolo 4. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Avvio, registrazione e misure provvisorie

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 12 agosto 2019 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di denuncia di Eurofer per conto di quattro produttori dell’Unione. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 è stata disposta la registrazione delle importazioni; con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 è stato istituito un dazio antidumping provvisorio l’8 aprile 2020.

Definizione del prodotto e respingimento delle esclusioni richieste

La Commissione conferma che i prodotti oggetto dell’inchiesta includono sia i rotoli neri sia i rotoli bianchi, nonché i coil di larghezza superiore a 1 800 mm. Sono respinte le richieste di esclusione dei rotoli neri e dei coil più larghi, anche alla luce della struttura del mercato e del modello produttivo integrato dell’industria dell’Unione.

Dumping: Indonesia

Per i produttori esportatori indonesiani PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry e PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel il margine di dumping definitivo è fissato al 17,7 %. Lo stesso margine si applica a tutte le altre società indonesiane. La Commissione ha svolto rettifiche su costi di nichel, prezzi all’esportazione e dati disponibili, respingendo le censure sulla metodologia basata anche sull’articolo 18 del regolamento di base.

Dumping: Repubblica popolare cinese

Per la RPC la Commissione conferma l’uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la costruzione del valore normale sulla base di costi e valori esenti da distorsioni in un paese rappresentativo, individuato nel Brasile. Per Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd viene applicato l’articolo 18, paragrafo 3, con calcolo su dati disponibili, e il margine di dumping individuale è fissato al 71,7 %. I margini definitivi sono pari al 106,5 % per Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, Taiyuan Taigang Daming Metal Products, Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd, Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd e tutte le altre società non specificamente indicate; 57,1 % per Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd; 71,7 % per Zhenshi; 87,3 % per Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd e Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

Dumping: Taiwan

Per Taiwan i margini di dumping definitivi sono fissati al 4,1 % per Yieh United Steel Co. e Tang Eng Iron Works Co. Ltd, al 7,5 % per Walsin Lihwa Co. e al 7,5 % per tutte le altre società taiwanesi. La Commissione accoglie in parte alcune rettifiche su cascami riciclati e materiali di consumo di scarto, ma respinge le altre contestazioni sul valore normale, sul prezzo all’esportazione e sugli adeguamenti richiesti.

Pregiudizio, causalità e cumulo

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e che le importazioni oggetto di dumping da Indonesia, RPC e Taiwan hanno avuto effetti pregiudizievoli cumulati. Respinge le obiezioni relative alla separazione tra mercato vincolato e libero mercato, alla comparabilità dei volumi importati, alla concorrenza tra paesi esportatori e al ruolo di altri fattori (costi, investimenti, sovraccapacità, mercato vincolato) nel nesso causale.

Livello delle misure e regola del dazio inferiore

La Commissione conclude che, per il caso di Taiwan e, in generale, per Indonesia e RPC, non è nell’interesse dell’Unione fissare le misure al livello del margine di dumping quando ciò avrebbe effetti sproporzionati sulle catene di approvvigionamento e sull’utilizzatore principale. Di conseguenza applica la regola del dazio inferiore: in Indonesia il dazio è pari al 17,3 %; per la RPC i dazi coincidono con i margini di eliminazione del pregiudizio, cioè 19,0 %, 19,0 %, 19,0 %, 19,0 %, 14,6 %, 9,2 %, 17,5 %, 17,5 % e 19,0 % a seconda della società; per Taiwan i dazi sono 4,1 %, 4,1 %, 7,5 % e 7,5 %.

Riscossione dei dazi provvisori e mancata retroattività

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2020/508 sono riscossi in via definitiva entro i limiti delle aliquote finali; gli importi eccedenti sono svincolati. Non è disposta alcuna riscossione retroattiva sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/104, poiché non risulta un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta.

Impegno sui prezzi

Due produttori esportatori cinesi hanno presentato offerte di impegno ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, ma la Commissione le respinge perché impraticabili da controllare, a causa dell’elevato numero di tipi di prodotto, del rischio di compensazione incrociata e della complessa struttura di gruppo di alcuni esportatori.

Disposizioni operative finali

Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica sul produttore. È possibile modificare l’aliquota individuale in caso di cambio di ragione sociale e aggiungere nuovi esportatori cinesi che non abbiano esportato nel PI, non siano collegati a operatori soggetti alle misure e abbiano esportato o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione dopo il PI. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeacciai e siderurgia

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