Regolamento (UE) 2020/1469
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1469 della Commissione del 6 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Malostonska kamenica» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Malostonska kamenica" nel registro dell’Unione delle DOP e IGP. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Croazia è stata pubblicata e che non è stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome è quindi iscritto come DOP per un prodotto della categoria dei pesci, molluschi e crostacei freschi e derivati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Malostonska kamenica" per un prodotto della classe dei molluschi freschi e derivati.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione "Malostonska kamenica" come denominazione di origine protetta (DOP) registrata a livello dell’Unione europea, con effetti per tutti gli Stati membri. Riguarda specificamente un prodotto rientrante nella classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene deroghe o esclusioni ulteriori; disciplina esclusivamente la registrazione del nome nel registro UE delle DOP e delle IGP.
Registrazione della DOP "Malostonska kamenica"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1469 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione registra il nome "Malostonska kamenica" dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni nei termini previsti.
Contesto procedurale
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, sussistono le condizioni per la registrazione del nome.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Malostonska kamenica" come DOP. La denominazione è ricondotta alla classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati". Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni tecniche sul prodotto, limitandosi alla registrazione del nome nel registro UE.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Malostonska kamenica"
L’articolo 1 dispone che il nome "Malostonska kamenica" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). Il regolamento precisa che il nome identifica un prodotto della classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione del nome.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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