Regolamento (UE) 2020/1395
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso nonché alla sua autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova, e che abroga il regolamento (CE) n. 1292/2008 (titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo zootecnico per i polli da ingrasso e ne autorizza l’impiego anche per le pollastre allevate per la produzione di uova. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che conferma l’assenza di effetti negativi su animali, consumatori e ambiente, ma segnala il possibile rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori. Per questo il testo impone misure di gestione del rischio, prescrizioni d’uso e la cessazione della precedente disciplina autorizzativa.
Rinnova l'autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi per polli da ingrasso e ne estende l’uso alle pollastre allevate per la produzione di uova, abrogando il regolamento (CE) n. 1292/2008.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in generale, a tutti i soggetti che producono, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo e le premiscele contenenti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 nell’Unione europea. Riguarda specificamente i mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova, con condizioni d’uso, etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’autorizzazione è valida fino al 26 ottobre 2030 secondo l’allegato.
Rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 interviene nel sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Sulla base del parere dell’EFSA e della verifica del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione rinnova l’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 per i polli da ingrasso e ne autorizza l’uso anche per le pollastre allevate per la produzione di uova.
Contesto normativo e procedimento
Il regolamento richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che stabilisce motivi e procedure per autorizzazione e rinnovo. Il titolare dell’autorizzazione ha presentato domanda ai sensi degli articoli 7 e 14, corredata della documentazione richiesta. L’EFSA, nel parere del 28 gennaio 2020, ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione e ha confermato l’assenza di impatti negativi su salute degli animali, consumatori e ambiente.
Valutazione del rischio e misure di protezione
L’Autorità ha escluso irritazione o sensibilizzazione cutanea e oculare, ma ha individuato un possibile rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie. Per tale ragione la Commissione impone misure di protezione per gli utilizzatori, da attuare mediante procedure operative e misure organizzative; in mancanza di eliminazione o riduzione sufficiente del rischio, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, compresi protezione respiratoria, guanti e occhiali.
Condizioni di impiego e allegato tecnico
L’additivo è classificato come additivo zootecnico del gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’allegato riporta il codice 4b1822, il titolare Evonik Nutrition & Care GmbH e la composizione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 con tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo in forme solide. Per i mangimi completi è previsto un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime al 12% di umidità. Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico.
Compatibilità con altri coccidiostatici
Il regolamento stabilisce che l’additivo può essere utilizzato in mangimi contenenti diclazuril, monensin sodico o nicarbazina, purché si tratti di coccidiostatici autorizzati. Questa previsione integra la disciplina tecnica di impiego e rileva per la formulazione dei mangimi e per la gestione della conformità da parte degli operatori.
Abrogazione del regolamento precedente ed efficacia temporale
A seguito del rinnovo e della nuova autorizzazione, il regolamento (CE) n. 1292/2008 è espressamente abrogato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’autorizzazione risulta valida fino al 26 ottobre 2030, secondo quanto indicato nell’allegato.
Disposizioni principali
Rinnovo e nuova autorizzazione dell’additivo
L’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 è rinnovata per i polli da ingrasso e concessa anche per le pollastre allevate per la produzione di uova. L’additivo è classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Le condizioni di impiego sono quelle riportate nell’allegato del regolamento.
Prescrizioni tecniche e di utilizzo
L’allegato indica che l’additivo ha codice identificativo 4b1822, titolare dell’autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH, composizione basata su spore di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 con tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo in forme solide. Per i mangimi completi è previsto un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg con umidità al 12%. È indicato che nelle istruzioni per l’uso devono figurare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Condizioni specifiche e misure di protezione
L’additivo può essere utilizzato in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati diclazuril, monensin sodico o nicarbazina. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali.
Base scientifica della decisione
L’EFSA, nel parere del 28 gennaio 2020, ha concluso che il richiedente ha fornito dati idonei a dimostrare il rispetto delle condizioni di autorizzazione. Ha confermato che l’additivo non incide negativamente su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente, non è irritante per occhi e pelle né sensibilizzante cutaneo, ma deve essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. Ha inoltre concluso che l’additivo può essere efficace nelle pollastre allevate per la produzione di uova.
Abrogazione del precedente regime e decorrenza
Il regolamento (CE) n. 1292/2008 è abrogato. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 26 ottobre 2030.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1396
- Regolamento · 5 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1397
- Regolamento · 5 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1398
- Regolamento · 5 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1399
- Regolamento · 5 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1400
- Regolamento · 5 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1433
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →