Regolamento (UE) 2020/2034
Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione del 6 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato istituisce l’ERCS, il sistema europeo comune per classificare in modo armonizzato il rischio di eventi nel settore dell’aviazione civile. La metodologia si basa su due variabili: la gravità dell’esito potenziale e la probabilità che tale esito si realizzi, calcolata tramite un modello a barriere. Il punteggio risultante consente alle autorità e all’Agenzia di individuare gli eventi più critici, definire la priorità delle misure e analizzare aggregatamente i rischi per la sicurezza.
Istituisce il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS) per valutare il rischio per la sicurezza derivante da eventi nel settore dell’aviazione civile.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione del rischio degli eventi nel settore dell’aviazione civile ai fini del regolamento (UE) n. 376/2014. È destinato alle autorità competenti degli Stati membri e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, che lo utilizzano per valutare gli eventi e armonizzare la determinazione del livello di rischio. Non mira a determinare l’esito effettivo dell’evento, ma il rischio potenziale e la vicinanza all’esito peggiore possibile. Si applica dal 1o gennaio 2021; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS)
Il regolamento delegato istituisce il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi nel settore dell’aviazione civile, in attuazione dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014. La finalità è armonizzare, a livello dell’Unione, la valutazione del rischio generato da ciascun evento, così da supportare le autorità competenti e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea nell’individuazione delle priorità di intervento e nel miglioramento coordinato della sicurezza. Il sistema è stato sviluppato in cooperazione con gli Stati membri e con l’Agenzia tramite la rete di analisti della sicurezza aerea.
Finalità e logica del sistema
L’ERCS non mira a stabilire l’esito effettivo dell’evento, ma a ricostruire il rischio potenziale e la distanza dell’evento rispetto all’esito peggiore possibile che avrebbe potuto produrre. Il sistema serve quindi a:
- classificare in modo armonizzato il livello di rischio di ciascun evento;
- individuare gli interventi rapidi necessari in caso di eventi ad alto rischio;
- identificare aree di rischio principali e confrontarne i livelli di rischio;
- sostenere un approccio integrato alla gestione del rischio nel sistema aeronautico europeo, coerente con il piano europeo per la sicurezza aerea di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce alcune definizioni operative essenziali. In particolare:
- ERCS è la metodologia applicata per valutare, sotto forma di punteggio di rischio, il rischio per l’aviazione civile derivante da un evento;
- la matrice ERCS è la griglia che rappresenta il punteggio di rischio;
- il punteggio di rischio è il risultato della classificazione ottenuto combinando le variabili previste dall’allegato;
- sono definiti anche i concetti di zona ad alto rischio, zona popolata e lesione invalidante, rilevanti per la determinazione della gravità.
Struttura della classificazione: gravità e probabilità
L’ERCS si articola in due dimensioni:
- gravità dell’esito potenziale in caso di incidente;
- probabilità che l’evento evolva verso tale esito.
La gravità dipende dall’area di rischio principale e dal numero potenziale di decessi. Gli indici previsti sono da A a X, con progressione da un incidente non probabile fino a un incidente estremo catastrofico. L’allegato collega tali indici alle diverse combinazioni di area di rischio e di potenziali perdite di vite umane.
Le aree di rischio principali considerate sono, tra le altre:
- collisione in volo;
- assetto inusuale dell’aeromobile;
- collisione sulla pista;
- uscita di pista;
- incendio, fumo e pressurizzazione;
- danneggiamento a terra;
- collisione in volo con ostacoli;
- collisione con il suolo;
- altre lesioni;
- security, comprensiva anche di eventi di cibersicurezza.
Per le potenziali perdite di vite umane, l’allegato distingue quattro fasce principali: più di 100 decessi, da 20 a 100, da 2 a 19, 1 decesso, oltre al caso di 0 decessi. La classificazione tiene conto anche della tipologia e dimensione dell’aeromobile e del contesto, in particolare se l’evento interessa una zona popolata o ad alto rischio.
Modello a barriere per la probabilità
La probabilità dell’esito peggiore possibile è determinata mediante il modello a barriere ERCS. Tale modello serve a misurare l’efficacia delle barriere rimaste tra l’evento effettivo e l’esito potenziale più grave, e quindi a valutare quanto l’evento si sia avvicinato a un incidente.
Le 8 barriere previste sono, in sintesi:
- progettazione degli aeromobili, delle apparecchiature e delle infrastrutture;
- pianificazione tattica;
- regolamenti, procedure e processi;
- azione e consapevolezza situazionale;
- azione e funzionamento dei sistemi di avvertimento;
- recupero tardivo da una potenziale situazione di incidente;
- protezioni;
- evento a basso livello di energia, con rilevanza limitata alle aree di rischio principale a bassa energia.
Ogni barriera ha un peso predeterminato. La sua efficacia viene classificata come:
- Stopped: la barriera ha impedito l’incidente;
- Remaining Known: la barriera è nota come ancora presente tra evento ed esito potenziale;
- Remaining Assumed: la barriera è presumibilmente presente;
- Failed Known: la barriera ha fallito;
- Failed Assumed: il fallimento è presunto;
- Not Applicable: barriera non pertinente.
La valutazione avviene in due fasi: prima si individua la barriera che ha arrestato l’evento, poi si classificano le barriere rimanenti. Ai fini del punteggio finale contano solo le barriere classificate come Stopped, Remaining Known o Remaining Assumed; le barriere fallite o non pertinenti non incidono sul punteggio. La somma dei pesi viene poi convertita in un punteggio di barriera da 0 a 9.
Matrice ERCS, colori e punteggio numerico equivalente
Il punteggio finale di rischio è espresso con due caratteri:
- una lettera, che rappresenta la gravità (da A a X);
- un numero, che rappresenta la probabilità/punteggio di barriera (da 0 a 9).
Il punteggio viene inserito nella matrice ERCS. La matrice è anche associata a tre colori di priorità:
- rosso: rischio alto, per i punteggi X0, X1, X2, S0, S1, S2, M0, M1, I0;
- giallo: rischio elevato, per i punteggi X3, X4, S3, S4, M2, M3, I1, I2, E0, E1;
- verde: rischio basso, per i punteggi da X5 a X9, da S5 a S9, da M4 a M9, da I3 a I9, da E2 a E9.
Per facilitare aggregazione e analisi, il regolamento prevede anche un punteggio numerico equivalente associato a ciascun codice ERCS, con valori decrescenti all’aumentare del rischio. La colonna 10 e la riga A della matrice corrispondono entrambe al valore 0.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Istituzione dell’ERCS
L’articolo 1 istituisce il sistema europeo comune per la classificazione dei rischi (ERCS), volto a determinare il rischio per la sicurezza posto da un evento nel settore dell’aviazione civile.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce ERCS, matrice ERCS, punteggio di rischio per la sicurezza, zona ad alto rischio, zona popolata e lesione invalidante. Le definizioni delimitano il perimetro applicativo e i criteri tecnici della classificazione.
Struttura della valutazione del rischio
L’articolo 3 stabilisce che l’ERCS è descritto nell’allegato e che valuta il rischio dell’evento, non il suo esito effettivo. La classificazione si fonda su due variabili: gravità dell’esito potenziale e probabilità che l’evento conduca a tale esito.
Allegato tecnico: gravità e aree di rischio principali
L’allegato identifica le aree di rischio principali, tra cui collisione in volo, assetto inusuale, collisione sulla pista, uscita di pista, incendio/fumo/pressurizzazione, danneggiamento a terra, collisione con ostacoli, collisione con il suolo, altre lesioni e security. La gravità è determinata combinando area di rischio e possibili perdite di vite umane, con indici da A a X (da evento non probabile a catastrofico) e classificazioni correlate a 0, 1, 2-19, 20-100 o oltre 100 possibili decessi.
Allegato tecnico: modello a barriere e probabilità
La probabilità è calcolata mediante un modello a 8 barriere, ciascuna con un peso specifico. Le barriere riguardano progettazione di aeromobili, apparecchiature e infrastrutture; pianificazione tattica; regolamenti, procedure e processi; azione e consapevolezza situazionale; sistemi di avvertimento; recupero tardivo; protezioni; evento a basso livello di energia. Ciascuna barriera è qualificata come Stopped, Remaining Known, Remaining Assumed, Failed Known, Failed Assumed o Not Applicable; il punteggio finale deriva dalla somma dei pesi delle barriere efficaci e dalla conversione in un punteggio da 0 a 9.
Matrice ERCS, colori e punteggi equivalenti
Il punteggio di rischio è espresso da un codice alfanumerico composto da una lettera (gravità) e un numero (probabilità), da inserire nella matrice ERCS. La matrice utilizza anche colori per indicare la priorità: rosso per rischio alto, giallo per rischio elevato e verde per rischio basso. Sono inoltre previsti valori numerici equivalenti per l’aggregazione e l’analisi statistica degli eventi.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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