Regolamento (UE) 2020/1396
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1396 della Commissione del 5 ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di geraniolo, citrale, farnesolo, (Z)-nerolo, acetato di geranile, butirrato di geranile, formiato di geranile, propionato di geranile, propionato di nerile, formiato di nerile, acetato di nerile, isobutirrato di nerile, isobutirrato di geranile e acetato di prenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la commercializzazione e l’uso di tredici sostanze aromatiche già esistenti nel registro degli additivi per mangimi, rivalutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha ritenuto che, alle condizioni proposte, esse non comportino effetti negativi per salute animale, salute umana o ambiente, salvo il divieto per gli animali marini per il superamento del livello sicuro per l’ambiente marino. Il testo stabilisce anche requisiti di composizione, tenori massimi raccomandati, indicazioni obbligatorie in ეტichetta e cautele per la protezione degli utilizzatori, oltre a un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato.
Autorizzazione, come additivi per mangimi, di geraniolo, citrale, farnesolo, (Z)-nerolo e di vari loro esteri aromatici per tutte le specie animali, con esclusione degli animali marini, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati all’alimentazione animale nell’Unione europea, in particolare alle sostanze elencate nell’allegato appartenenti alla categoria degli "additivi organolettici" e al gruppo funzionale degli "aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ad eccezione degli animali marini; per questi ultimi l’uso è escluso per ragioni di sicurezza ambientale. Le disposizioni si applicano agli additivi, alle premiscele, alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti contenenti le sostanze autorizzate, con misure transitorie per i prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date del 2021, 2022 o 2023 a seconda della categoria di prodotto.
Autorizzazione di geraniolo, citrale, farnesolo, (Z)-nerolo e loro esteri come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1396 autorizza una serie di sostanze aromatiche già presenti nel registro degli additivi per mangimi, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento recepisce il parere EFSA del 25 maggio 2016 e riconosce che, alle condizioni d’impiego proposte, tali sostanze non producono effetti negativi per la salute animale, la salute umana o l’ambiente, salvo la limitazione per gli animali marini.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione agisce sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi, e dell’articolo 10, paragrafo 2, relativo alla rivalutazione degli additivi già autorizzati in forza della direttiva 70/524/CEE. Le sostanze in questione erano già autorizzate a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte come prodotti esistenti nel registro degli additivi per mangimi.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda geraniolo, citrale, farnesolo, (Z)-nerolo, acetato di geranile, butirrato di geranile, formiato di geranile, propionato di geranile, propionato di nerile, formiato di nerile, acetato di nerile, isobutirrato di nerile, isobutirrato di geranile e acetato di prenile. Tali sostanze sono classificate nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’ambito di applicazione comprende i mangimi per tutte le specie animali, con esclusione espressa degli animali marini.
Valutazione EFSA e motivi dell’autorizzazione
La Commissione rileva che l’EFSA, nel parere del 25 maggio 2016, ha concluso che le sostanze in questione non incidono negativamente su salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha tuttavia stimato per l’ambiente marino un livello d’uso sicuro di 0,05 mg/kg di mangime, inferiore ai livelli proposti, motivo per cui l’uso non è autorizzato per gli animali marini. L’EFSA ha inoltre ritenuto non necessaria una ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica a quella negli alimenti.
Condizioni di autorizzazione e profili tecnici comuni
L’allegato prevede, per ciascuna sostanza, la forma di impiego come premiscela di aromi, l’obbligo di indicare nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e di stabilità e un tenore massimo raccomandato riferito al mangime completo con umidità del 12%. I tenori raccomandati differiscono a seconda della sostanza: 25 mg/kg per geraniolo e citrale; 5 mg/kg per farnesolo, (Z)-nerolo, acetato di geranile, butirrato di geranile, formiato di geranile, propionato di geranile, propionato di nerile, formiato di nerile, acetato di nerile, isobutirrato di nerile e isobutirrato di geranile; 1 mg/kg per acetato di prenile.
Identificazione, composizione e metodi di analisi
Per ciascun additivo l’allegato riporta numero di identificazione, denominazione, composizione, formula chimica, purezza minima, numero CAS e numero FLAVIS. I metodi di controllo indicati sono basati sulla gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL), per la determinazione delle sostanze negli additivi e nelle premiscele di aromi per mangimi.
Obblighi di etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità del 12%. Per le premiscele deve essere riportato, in caso di superamento del tenore raccomandato nel mangime completo, il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Per l’acetato di nerile, l’obbligo è esteso anche all’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, oltre che delle premiscele.
Tutela della salute degli utilizzatori
Il regolamento recepisce le osservazioni EFSA in materia di sicurezza per gli utilizzatori: in assenza di dati, le sostanze sono considerate pericolose per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie; geraniolo, citrale e farnesolo sono inoltre indicati come sensibilizzanti cutanei. Gli operatori devono quindi adottare procedure e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione, e ricorrere a dispositivi di protezione individuale quando tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo.
Misure transitorie
Per consentire l’adeguamento degli operatori, il regolamento prevede una disciplina transitoria. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 aprile 2021, in conformità alla normativa precedente, possono essere ancora immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze autorizzate, il termine è il 26 ottobre 2021 se destinati ad animali da produzione alimentare e il 26 ottobre 2022 se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
Le sostanze elencate nell’allegato sono autorizzate come additivi per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni specificate nell’allegato (articolo 1).
Esclusione degli animali marini
L’autorizzazione non riguarda gli animali marini. Il considerando 4 precisa che il livello d’uso proposto supera il livello ritenuto sicuro per l’ambiente marino (0,05 mg/kg di mangime), con conseguente divieto d’impiego per tali animali.
Condizioni tecniche e tenori raccomandati
Per ciascun additivo l’allegato richiede l’incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela di aromi, l’indicazione nelle istruzioni d’uso delle condizioni di conservazione e stabilità e la conformità a un tenore massimo raccomandato in mg/kg di mangime completo al 12% di umidità. I tenori variano da 1 mg/kg a 25 mg/kg a seconda della sostanza.
Obblighi di etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo (al 12% di umidità). Per le premiscele, e in un caso anche per materie prime per mangimi e mangimi composti, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva se il tenore nel mangime completo supera il limite raccomandato.
Misure di tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. Il considerando 5 segnala inoltre possibili pericoli per pelle, occhi e vie respiratorie; per geraniolo, citrale e farnesolo è indicata anche la sensibilizzazione cutanea.
Rivalutazione scientifica e assenza di monitoraggio post-marketing
La Commissione fonda l’autorizzazione sul parere EFSA del 25 maggio 2016, che conclude per l’assenza di effetti negativi alle condizioni d’uso proposte e ritiene non necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Regime transitorio
Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 aprile 2021 possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte se conformi alle norme precedenti. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 26 ottobre 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento scorte; per gli animali non da produzione alimentare il termine è il 26 ottobre 2022.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 3).
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