Regolamento (UE) 2020/1418
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1418 della Commissione del 6 ottobre 2020 relativo all’autorizzazione dell’estratto di paprica (Capsicum annuum) saponificato (capsantina) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’estratto di paprica saponificato (capsantina) come additivo organolettico per mangimi destinati a determinate specie avicole, fissando condizioni d’uso, limiti di impiego e prescrizioni di etichettatura. La Commissione si fonda sul parere EFSA, che ne ha confermato la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché l’efficacia come colorante. Sono inoltre previste misure di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte prodotte secondo la disciplina previgente.
Autorizzazione dell’estratto di paprica saponificato (capsantina) come additivo per mangimi destinati a specifiche specie avicole, con condizioni d’impiego, etichettatura e periodo transitorio.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore mangimi, ai fabbricanti, etichettatori e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti estratto di paprica saponificato (capsantina), limitatamente ai polli da ingrasso, alle specie avicole minori da ingrasso, alle galline ovaiole e alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova. L’autorizzazione riguarda l’uso nell’alimentazione animale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previste disposizioni transitorie per prodotti immessi sul mercato prima del 27 ottobre 2020 o del 27 aprile 2021 / 27 ottobre 2021, secondo la categoria di prodotto.
Autorizzazione dell’estratto di paprica saponificato (capsantina) come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1418 della Commissione autorizza l’uso dell’estratto di paprica saponificato (capsantina) come additivo per mangimi per alcune specie avicole, inquadrandolo tra gli additivi organolettici con funzione di colorante. L’atto recepisce la valutazione scientifica favorevole dell’EFSA e disciplina condizioni d’impiego, limiti di composizione, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e il meccanismo di rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE. L’estratto di paprica saponificato era già autorizzato a tempo illimitato per il pollame e, in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003, era stato iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente. La domanda di rivalutazione è stata presentata per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova.
Valutazione scientifica e sicurezza
Nel parere del 29 gennaio 2020, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori né sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto estensibili alle specie avicole minori le conclusioni già raggiunte per polli da ingrasso e galline ovaiole. La sostanza è qualificata come pasta viscosa, per cui gli utilizzatori non sono esposti a rischi da inalazione; tuttavia il richiedente ha riconosciuto possibili effetti irritanti per pelle e occhi. Per questo la Commissione impone misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute umana. L’EFSA ha anche confermato l’efficacia dell’additivo come pigmentante della pelle dei polli da carne e del tuorlo d’uovo, estendendo tale conclusione alle specie avicole minori. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Ambito di applicazione e condizioni di autorizzazione
L’autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale coloranti, e si applica a:
- polli da ingrasso;
- specie avicole minori da ingrasso;
- galline ovaiole;
- specie avicole minori destinate alla produzione di uova.
Il tenore massimo autorizzato è pari a 40 mg del totale dei carotenoidi della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il termine finale dell’autorizzazione è fissato al 27 ottobre 2030.
Caratteristiche dell’additivo e specifiche tecniche
L’allegato descrive l’additivo come estratto saponificato ottenuto dai frutti essiccati di Capsicum annuum L., ricco di capsantina. Sono stabiliti i seguenti parametri di composizione:
- benzene: non oltre 2 mg/kg;
- esano: non oltre 130 mg/kg;
- capsaicina: non oltre 250 mg/kg;
- capsantina: almeno 35% del totale dei carotenoidi;
- totale dei carotenoidi: 25–90 g/kg.
La sostanza attiva è identificata anche dal numero CAS 465-42-9 e dal numero EINECS 207-364-1.
Prescrizioni di impiego, etichettatura e sicurezza per gli operatori
Il regolamento prevede che:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele sia indicato il tenore totale dei carotenoidi dell’additivo;
- l’estratto di paprica saponificato sia immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.
È inoltre stabilito che la miscela con altri carotenoidi e/o xantofille autorizzati non può superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi e/o xantofille per kg di mangime completo.
Quanto alla tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione per occhi e pelle.
Regime transitorio
Per agevolare l’adeguamento del mercato, il regolamento consente il mantenimento in commercio e l’uso, fino a esaurimento scorte, di:
- sostanza specificata nell’allegato e premiscele prodotte ed etichettate prima del 27 aprile 2021 secondo la normativa previgente;
- mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata, prodotti ed etichettati prima del 27 ottobre 2021 secondo la normativa previgente, purché destinati ad animali da produzione alimentare.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’estratto di paprica saponificato (capsantina), identificato come 2a160c, è autorizzato come additivo per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale". L’autorizzazione vale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Specie destinatarie e tenore autorizzato
L’additivo è autorizzato per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova. Il tenore massimo è fissato in 40 mg del totale dei carotenoidi della sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Condizioni tecniche, composizione e sicurezza dell’additivo
L’additivo è descritto come estratto saponificato ottenuto dai frutti essiccati di Capsicum annuum L., ricco di capsantina. Sono indicati limiti per benzene (≤ 2 mg/kg), esano (≤ 130 mg/kg) e capsaicina (≤ 250 mg/kg). La capsantina deve rappresentare almeno il 35% del totale dei carotenoidi; il tenore del totale dei carotenoidi è compreso tra 25 e 90 g/kg e la sostanza è descritta come pasta viscosa.
Prescrizioni per la miscela con altri pigmenti
La miscela di estratto di paprica saponificato (capsantina) con altri carotenoidi e/o xantofille autorizzati non deve superare 80 mg di carotenoidi e/o xantofille/kg di mangime completo.
Obblighi di etichettatura e istruzioni d’uso
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve essere indicato il tenore totale dei carotenoidi dell’additivo.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.
Periodo transitorio
Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 27 aprile 2021 secondo le norme previgenti possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 27 ottobre 2021 secondo le norme previgenti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte, se destinati ad animali da produzione alimentare.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’autorizzazione ha come termine finale il 27 ottobre 2030.
Come è indicizzato
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