Regolamento (UE) 2020/1407
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1407 della Commissione del 6 ottobre 2020 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riconosce a Liling Yuanmei Ceramic Co., Ltd. lo status di nuovo produttore esportatore ai fini delle misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC. Dopo aver verificato le tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione conclude che la società non esportava nel periodo d’inchiesta iniziale, non è collegata ai produttori/esportatori soggetti alle misure e ha esportato nell’Unione dopo tale periodo. Ne consegue l’inserimento della società nell’allegato I del regolamento vigente e l’applicazione del dazio del 17,9 %.
Accettazione della richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per un produttore cinese di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, con conseguente inserimento nell’elenco dei soggetti soggetti al dazio antidumping del 17,9 %.
Ambito di applicazione
Si applica alla società Liling Yuanmei Ceramic Co., Ltd., quale nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica oggetto di misure antidumping definitive nell’Unione. L’effetto è limitato all’aggiornamento dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, con attribuzione del codice addizionale TARIC C556 e applicazione dell’aliquota del 17,9 % riservata ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione. Non disciplina l’insieme delle misure antidumping in generale, ma solo l’ammissione di un singolo operatore al regime per i nuovi produttori esportatori.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1407 della Commissione interviene nel quadro delle misure antidumping definitive già applicate nell’Unione alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La finalità è verificare se un operatore cinese possa essere qualificato come "nuovo produttore esportatore" e, in caso positivo, beneficiare dell’aliquota prevista per i produttori collaboranti non inclusi nel campione.
Quadro normativo e misure antecedenti
La Commissione richiama l’originaria istituzione del dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013. Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 del 12 luglio 2019, le misure sono state prorogate per cinque anni a seguito del riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Il testo ricorda inoltre la modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 in esito a un’inchiesta antielusione svolta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 consente alla Commissione di modificare l’allegato I e attribuire a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile ai collaboranti non campionati, pari al 17,9 %, solo se l’operatore dimostra cumulativamente tre circostanze:
- non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
- non essere collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping originarie;
- aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.
Istruttoria della Commissione sulla domanda di Yuanmei
La società Liling Yuanmei Ceramic Co., Ltd. ha presentato domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e, quindi, l’aliquota del 17,9 %. La Commissione ha avviato un’istruttoria mediante questionario, richieste di ulteriori informazioni e verifica delle prove fornite. Nell’analisi ha utilizzato anche banche dati online, tra cui Orbis e Qichacha, e ha effettuato controlli incrociati con casi precedenti. L’industria dell’Unione è stata informata della richiesta e invitata a presentare osservazioni, ma non ne ha formulate.
Valutazione delle tre condizioni
Quanto alla prima condizione, la Commissione accerta che Yuanmei non esisteva come società nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, poiché lo statuto e la licenza commerciale risalgono al maggio 2017; pertanto non poteva esportare nel periodo rilevante.
Quanto alla seconda condizione, la Commissione rileva l’assenza di collegamenti con i produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping iniziali. In particolare, dalla banca dati Qichacha risulta che l’azionista unico, Xinglene Liu, non detiene partecipazioni in altre società attive nella produzione, lavorazione, vendita o acquisto del prodotto in esame; inoltre non emergono società collegate nei documenti societari e non vi sono elementi sospetti nel registro delle vendite. La Commissione richiama anche la nozione di collegamento di cui all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Quanto alla terza condizione, la Commissione constata esportazioni verso l’Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. La prova è fornita, in particolare, da fatture, bolla di accompagnamento merci, polizza di carico e ricevuta di pagamento relativi a un ordine effettuato in Spagna.
Esito e conseguenze pratiche
Alla luce delle verifiche svolte, la Commissione conclude che Yuanmei soddisfa tutte le condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Ne deriva l’accoglimento della richiesta e l’inserimento della società nell’allegato I di tale regolamento, tra le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Alla società viene attribuito il codice addizionale TARIC C556 e si applica il dazio antidumping del 17,9 %.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto delle misure antidumping vigenti
Richiama l’istituzione del dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, la proroga delle misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 a seguito di riesame in previsione della scadenza e la successiva modifica del medesimo regolamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 a seguito di un’inchiesta antielusione.
Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Ribadisce che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, un nuovo produttore esportatore della RPC può ottenere l’aliquota del dazio applicabile ai collaboranti non campionati solo se dimostra: mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 gennaio 2011-31 dicembre 2011); assenza di collegamenti con gli esportatori o produttori soggetti alle misure; effettiva esportazione nell’Unione dopo tale periodo oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.
Verifica della richiesta di Yuanmei
La Commissione esamina la domanda presentata da Liling Yuanmei Ceramic Co., Ltd., invia un questionario, richiede integrazioni e svolge verifiche documentali e di coerenza tramite banche dati e controlli incrociati. Dall’istruttoria emerge che la società è stata costituita solo nel maggio 2017, non presenta collegamenti rilevanti con altri produttori/esportatori cinesi soggetti alle misure e ha effettuato esportazioni verso l’Unione nel 2019, comprovate da fatture, bolla di accompagnamento, polizza di carico e ricevuta di pagamento.
Esito dell’istruttoria e inserimento nell’allegato I
La Commissione conclude che Yuanmei soddisfa tutte le condizioni dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 e accoglie la richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La società viene quindi aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, con codice addizionale TARIC C556, e assoggettata al dazio antidumping del 17,9 %.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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