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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36556/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Desiata impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per più reati: emissione continuata di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), occultamento continuato delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta e infedele (artt. 2 e 4 d.lgs. 74/2000) e autoriciclaggio continuato (art. 648-ter.1 c.p.). Ha proposto dieci motivi volti, tra l'altro, a censurare: carenza di motivazione della Corte d'appello; l'erronea qualificazione di "amministratore di fatto" per le società XP e OILCHEM; la mancata valutazione probatoria su specifici conti e documenti; l'inesistenza del reato di autoriciclaggio o la sua sovrapposizione ai reati tributari; l'utilizzabilità di atti acquisiti dopo l'instaurazione del rito abbreviato (es. nota della GdF), l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da soggetti poi indagati e di intercettazioni acquisite in altro procedimento; infine il diniego delle circostanze attenuanti e la eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha, nel complesso, rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibili o prive della specificità necessaria molte doglianze, e ha dichiarato infondati gli altri motivi. In particolare la Corte ha confermato la qualificazione di Desiata quale amministratore di fatto di XP e, in via sussidiaria ma comunque fondante, anche di OILCHEM, valorizzando dichiarazioni di dipendenti, corrispondenza e ammissioni dell'imputato. Ha confermato la valutazione probatoria dei reati tributari (artt. 2, 4, 8 e 10 d.lgs. 74/2000) e ha ritenuto corretta la configurazione dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), avendo sussistito la consumazione dei reati presupposto e un "quid pluris" dissimulatorio (reimpiego e intestazione del profitto illecito tramite soggetti terzi). Quanto agli aspetti processuali, la Corte ha ribadito limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (impossibilità di rinnovare valutazioni di merito), il principio del "tempus regit actum" per le dichiarazioni rese da persone che in seguito sono divenute indagate, e l'onere del ricorrente di dimostrare l'incidenza sulla prova complessiva dell'eventuale inutilizzabilità di atti. Pertanto le condanne confermate in appello sono state mantenute dalla Cassazione e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Emersione dell'uso di fatture per operazioni inesistenti per l'evasione fiscale; applicato in concorso al soggetto qualificato come amministratore di fatto.

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Occultamento/distruzione delle scritture contabili: la responsabilità può derivare da un contributo concorsuale anche se non tutti gli atti materiali sono posti in essere dal medesimo soggetto.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: considerata reato presupposto rispetto all'autoriciclaggio quando consumata.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Dichiarazione infedele: applicata con valutazione di merito sulle verifiche condotte dalle società coinvolte.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Autoriciclaggio: richiede la previa consumazione del reato presupposto e un "quid pluris" successivo di natura dissimulatoria (reimpiego, intestazione a terzi). La valutazione dell'idoneità dissimulatoria è ex ante e non viene automaticamente esclusa dal successivo accertamento investigativo.

  • art. 2639 cod. civ.

    Nozione di amministratore di fatto: equiparazione a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell'amministratore; la Corte afferma che può essere valorizzato anche l'esercizio continuativo di alcuni poteri significativi, valutati dal merito.

  • art. 125 cod. proc. pen. / art. 546 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione delle decisioni: la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o non specifiche e ha richiamato i limiti dell'impugnazione in cassazione rispetto alla valutazione del merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiesta di analisi della valutazione probatoria: la Corte ha richiamato il limite secondo cui non è consentito in cassazione riproporre la valutazione degli elementi di fatto come motivo autonomo, salvo i casi previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione con riferimento ai vizi di motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha applicato tali limiti per rigettare plurime doglianze.

  • principio "tempus regit actum" (giurisprudenza citata)

    Le dichiarazioni rese da una persona quando era ancora "persona informata sui fatti" sono utilizzabili anche se successivamente quella persona è divenuta indagata/imputata.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Divieto di intercettazioni utilizzabili se acquisite in violazione della norma: la Corte ha osservato che le intercettazioni illegittime possono comunque risultare utilizzabili se il contenuto è stato autonomamente rivelato dall'imputato; in ogni caso il ricorrente doveva indicare quali conversazioni sarebbero state conosciute solo tramite intercettazione.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si fonda su elementi fattuali di esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; non è necessario esercitare tutti i poteri, ma va valutata la pregnanza dei poteri concretamente esercitati.
  • In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito dei fatti o delle prove: i motivi che si limitano a proporre un'interpretazione alternativa delle stesse risultano inammissibili o manifestamente infondati.
  • L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) richiede la consumazione del reato presupposto e un comportamento successivo che integri un "quid pluris" dissimulatorio; la valutazione dell'idoneità dissimulatoria si compie in base agli elementi esistenti al momento dell'azione.
  • Le dichiarazioni rese da soggetti che al momento della deposizione erano persone informate sui fatti sono utilizzabili anche se tali soggetti divengono poi indagati/imputati (principio "tempus regit actum").
  • Se si contesta l'utilizzabilità di singoli elementi probatori in cassazione, è necessario indicare con specificità l'incidenza che la rimozione di tali elementi avrebbe sulla prova complessiva (prova di resistenza).
  • Le intercettazioni illegittime possono perdere efficacia probatoria, ma il loro contenuto può essere utilizzato se lo stesso contenuto è stato autonomamente confermato o rivelato dall'imputato; il ricorrente deve precisare quali parti sono frutto esclusivo dell'intercettazione.
  • Le censure processuali basate su violazioni formali della motivazione o su questioni di diritto devono essere formulate nei limiti previsti dalle norme di ammissibilità (art. 606 c.p.p. e giurisprudenza della Corte), pena l'inammissibilità.

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