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Sentenza

Sentenza n. 523/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento della nota a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari del 12.01.2024 ad oggetto: “istanza di ricusazione commissari prot. 292602 del 28.12.2023- procedura selettiva di chiamata di una/un professoressa/professore ordinaria/ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa università, settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto (profilo SSD IUS/20)” di rigetto dell'istanza di ricusazione formulata dal prof. Tincani in data 28.12.2023; nonché del decreto a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari nr 61/2024 del22.01.2024 ad oggetto: “approvazione atti procedura selettiva libera di chiamata di una/un professoressa/professore ordinaria/ordinario, dipartimento di giurisprudenza settore concorsuale 12/H3 (profilo SSD/IUS/20) (D.R. 1055/2022)”, con il quale si approvano gli atti della commissione giudicatrice e si individua come candidato qualificato a svolgere le funzioni per le quali è stato bandito il concorso, il prof. Lorini Giuseppe, nonché del verbale del 21.12.2023 e la relazione finale del 17gennaio 2024 della commissione giudicatrice della procedura di selezione in epigrafe; nonché in via presupposta del decreto nr. 1336/2023 del 17.11.2023 avente ad oggetto la nomina della commissione perla procedura selettiva in questione.

Giustizia amministrativa202400166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di ricusazione di un commissario, approvazione degli atti della procedura selettiva e individuazione del candidato qualificato, nonché atti della commissione e decreto di nomina dei commissari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c. e dell’art. 9 d.l. n. 120/1995, oltre a erroneità della motivazione, falsità dei presupposti e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che un commissario avrebbe dovuto astenersi perché era stato membro della commissione di una precedente procedura concorsuale i cui esiti erano stati impugnati dal ricorrente dinanzi al TAR Lombardia; tale contenzioso avrebbe integrato una lite pendente o, comunque, una situazione di incompatibilità. Secondo il ricorrente, il Rettore avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria, sostituire il commissario e rinnovare la valutazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 52 e 298 c.p.c. e dell’art. 7 del bando, sostenendo che la mera proposizione dell’istanza di ricusazione avrebbe impedito alla commissione di insediarsi e di compiere qualsiasi attività, inclusa l’attribuzione dei pesi e sub-pesi ai criteri di valutazione, fino alla decisione del Rettore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari in applicazione del principio della ragione più liquida. Quanto al primo motivo, il Collegio ha richiamato l’art. 11 d.P.R. n. 487/1994 e l’art. 51 c.p.c., precisando che le cause di incompatibilità dei commissari sono tassative e non suscettibili di estensione analogica. La lite pendente prevista dall’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c. richiede un rapporto processuale diretto tra il commissario e il candidato: non è sufficiente l’impugnazione di atti amministrativi rivolta contro l’amministrazione o contro l’organo collegiale della precedente procedura. Nel caso concreto, il ricorso pendente dinanzi al TAR Lombardia non conteneva pretese contro il commissario personalmente. Neppure è stata dimostrata una grave inimicizia, che deve fondarsi su rapporti personali pregressi, concreti, reciproci e documentati, distinti dalla fisiologica contrapposizione derivante da un contenzioso amministrativo. Pertanto non sussisteva né l’obbligo di astensione del commissario né l’obbligo del Rettore di avviare un’istruttoria o procedere alla sostituzione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso che gli artt. 52 e 298 c.p.c., propri del processo civile, possano essere automaticamente trasposti nella procedura amministrativa concorsuale imponendo la sospensione di ogni attività della commissione. Anche nel processo amministrativo l’istanza di ricusazione non determina necessariamente la sospensione automatica, potendo il giudizio proseguire quando l’istanza sia manifestamente infondata o inammissibile. In ogni caso, la seduta del 21 dicembre 2023 aveva riguardato soltanto attività preparatorie, organizzative e tecniche, relative alla fissazione di pesi e sub-pesi, prive di contenuto decisorio sugli esiti della selezione. L’art. 7 del bando disciplinava termini e modalità dell’istanza, ma non prevedeva alcuna sospensione automatica della procedura. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

    La dichiarazione dei commissari riguarda le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c.; nelle procedure concorsuali tali cause sono tassative.

  • art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c.

    se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

    La causa pendente richiede un rapporto processuale diretto tra il commissario e il candidato; la grave inimicizia deve essere personale, reciproca, concreta e documentata, e non può derivare dalla sola contrapposizione in un contenzioso amministrativo.

  • art. 52 c.p.c.

    La disciplina processuale della ricusazione non si trasferisce automaticamente alle procedure concorsuali amministrative e non comporta, di per sé, la sospensione di tutte le attività della commissione.

  • art. 298 c.p.c.

    La disposizione, collocata nella disciplina del procedimento esecutivo, non può essere automaticamente applicata per imporre la sospensione delle attività di una commissione concorsuale.

  • art. 18 c.p.a.

    proposta la ricusazione, il Collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata

    Nel processo amministrativo la ricusazione non determina automaticamente la sospensione; solo l’accoglimento produce la nullità degli atti compiuti con la partecipazione del giudice ricusato.

  • art. 7 del bando rettorale n. 1055/2023

    La clausola disciplina termini e modalità di proposizione dell’istanza di ricusazione, ma non prevede la sospensione automatica delle attività della commissione nelle more della decisione.

  • art. 18, comma 1, legge n. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura selettiva per la chiamata di professori ordinari richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali amministrative, le cause di incompatibilità dei commissari richiamate dall’art. 51 c.p.c. hanno carattere tassativo e non possono essere estese analogicamente a situazioni non espressamente previste.
  • La causa pendente prevista dall’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c. richiede un rapporto processuale diretto tra il commissario e il candidato; la mera impugnazione, da parte del candidato, di atti amministrativi adottati in una precedente procedura nella quale il commissario era componente non integra, di per sé, una causa di astensione.
  • La grave inimicizia rilevante ai fini dell’astensione deve essere personale, reciproca, concreta e documentata, derivare da rapporti pregressi e indipendenti dall’attività amministrativa o concorsuale, e non può essere desunta dalla sola contestazione giudiziale delle valutazioni di una commissione.
  • La proposizione di un’istanza di ricusazione in una procedura concorsuale amministrativa non determina automaticamente la sospensione di tutte le attività della commissione, in assenza di una specifica previsione normativa o della lex specialis.
  • Gli atti preparatori, organizzativi e tecnici della commissione, privi di contenuto decisorio sugli esiti della valutazione comparativa, possono essere compiuti durante la pendenza di un’istanza di ricusazione, salvo l’accertamento di una concreta causa di incompatibilità o una diversa espressa previsione normativa o del bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDifetto di istruttoria

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