Cassazione Penale, Sentenza n. 27171/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato in cassazione sostenendo che non le era stata notificata l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado, per cui non ha potuto partecipare al giudizio di appello e non ha potuto adottare le proprie conclusioni; inoltre deduceva che la Corte d'appello avrebbe dovuto condannare l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello, in ragione del principio di immanenza della costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse già condannato l'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel primo grado, statuizioni non intaccate dalla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione resa in appello. Poiché la parte civile non ha partecipato al giudizio di appello non ha sostenuto spese processuali connesse a quel grado, per cui l'interesse ad impugnare per ottenere la condanna alle spese di appello è meramente eventuale e non concreto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (senza sanzione accessoria alla Cassa delle Ammende).
Norme richiamate
art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come principio generale relativo alla legittimazione e all'interesse delle parti nei gradi successivi del giudizio; la mancanza di partecipazione della parte civile al grado di appello ha fatto venire meno un interesse concreto a impugnare in Cassazione per ottenere la condanna alle spese di quell'ulteriore grado
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)
Giurisprudenza richiamata in senso conforme: la mera sussistenza di una nullità non basta a fondare il diritto ad impugnare se manca un interesse concreto e attuale del ricorrente
Massime di principio
- La parte civile che voglia ottenere la condanna alle spese sostenute in appello deve effettivamente partecipare al giudizio di appello: se non ha preso parte al secondo grado non potrà vantare spese sostenute e quindi manca l'interesse concreto a impugnare
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in appello non incide automaticamente sulle statuizioni civili già pronunciate in primo grado, salvo che la sentenza di appello le abbia espressamente modificate
- In Cassazione è necessario dimostrare un interesse attuale e concreto: l'esistenza di un'eventuale violazione formale o di una nullità non è sufficiente se l'annullamento non produce una conseguenza concreta favorevole al ricorrente
- Per preservare i diritti processuali (compreso il rimborso di eventuali spese), la parte civile deve curare la tempestiva partecipazione e la ricezione delle notifiche nei gradi successivi del giudizio
- Se si ritiene di non essere stati validamente notificati di un appello, è opportuno tempestivamente sollevare eccezione di nullità nel medesimo grado o impugnare nel termine utile dimostrando la lesione effettiva di un interesse patrimoniale o processuale
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