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Ordinanza

Ordinanza n. 821/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara indetta dal Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, avente ad oggetto “Accordo Quadro per l’Affidamento del Servizio di identificazione, caratterizzazione, cernita, rimozione, trasporto e conferimento in impianti di recupero/smaltimento finale autorizzati di rifiuti abbandonati da ignoti, su aree ubicate nelle province di Napoli e Caserta. Lotto 1 - provincia Napoli; Lotto 2 - provincia Caserta; lotto 3 – Campo rom Ponte Riccio (NA)”, con esclusivo riferimento al Lotto 1 CIG -OMISSIS- nella parte in cui con gli stessi si è escluso il RTI esponente dalla procedura di gara e, in particolare: - del provvedimento di esclusione prot. n.-OMISSIS- dalla procedura, adottato in data 6.3.2026; - della nota prot. n-OMISSIS-, con cui la Committente ha comunicato all’esponente l’adozione dell’intervenuto provvedimento di esclusione; - di tutti i verbali di gara, anche istruttori, ancorché non conosciuti; - dell’eventuale (non conosciuto) provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di altri concorrenti; con richiesta, in subordine, ove l’interesse primario alla riammissione alla gara in vista dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all’aggiudicazione della gara de qua e, quindi, all’esecuzione dell’appalto.

Giustizia amministrativa202601677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione del costituendo RTI dalla gara per l'affidamento del servizio di gestione e conferimento di rifiuti abbandonati, relativo al Lotto 1

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti e le operazioni della procedura di gara relativa all'affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di identificazione, caratterizzazione, cernita, rimozione, trasporto e conferimento di rifiuti abbandonati da ignoti, limitatamente al Lotto 1 concernente la provincia di Napoli. Ha contestato, in particolare, il provvedimento di esclusione adottato il 6 marzo 2026, la relativa comunicazione, i verbali di gara e l'eventuale aggiudicazione ad altro concorrente, chiedendo la riammissione alla procedura e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'esclusione era collegata al rinvio a giudizio del consigliere delegato della società ricorrente per il reato di gestione abusiva di rifiuti previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione, anche sotto il profilo della mancata attivazione di un previo contraddittorio procedimentale, che avrebbe consentito di fornire elementi rilevanti per le valutazioni della stazione appaltante ai sensi dell'art. 98 d.lgs. n. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione. Il giudice ha ritenuto che, pur potendo il rinvio a giudizio del consigliere delegato per un grave reato in materia di gestione dei rifiuti assumere centralità e significatività, l'Amministrazione sembrasse avere disposto l'esclusione illegittimamente per non avere previamente instaurato il contraddittorio procedimentale. Il contraddittorio avrebbe potuto consentire alla società interessata di rappresentare elementi utili alla propria difesa e rilevanti per le valutazioni richieste alla stazione appaltante dall'art. 98 d.lgs. n. 36/2023. È stato quindi ravvisato il fumus boni iuris dell'impugnativa. La sospensione è stata disposta ai fini del rinnovo del procedimento di esclusione secondo legge e, se del caso, della prosecuzione della gara. Non sono esplicitate valutazioni autonome sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 10 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Le valutazioni della stazione appaltante in materia di affidabilità dell'operatore economico devono poter essere precedute da un contraddittorio procedimentale effettivo, idoneo a consentire all'interessato di fornire elementi rilevanti per la decisione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    gestione abusiva di rifiuti

    Il rinvio a giudizio per tale reato è considerato dall'Amministrazione elemento centrale e significativo ai fini dell'esclusione, ma non è ritenuto sufficiente, senza previo contraddittorio, a rendere legittimo il provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone e degli enti privati menzionati.

Massime di principio

  • Quando la stazione appaltante intende escludere un operatore economico sulla base di elementi potenzialmente rilevanti per la sua affidabilità professionale, deve consentire previamente un contraddittorio procedimentale effettivo, affinché l'interessato possa rappresentare circostanze utili alla valutazione.
  • La gravità o la significatività del rinvio a giudizio di un esponente dell'impresa per un reato inerente all'oggetto dell'appalto non esonera, di per sé, la stazione appaltante dall'obbligo di instaurare il previo contraddittorio prima di disporre l'esclusione.
  • L'omessa attivazione del contraddittorio può integrare il fumus boni iuris dell'impugnazione dell'esclusione, quando il contraddittorio avrebbe potuto incidere sulle valutazioni discrezionali della stazione appaltante in ordine all'affidabilità dell'operatore economico.
  • La sospensione cautelare dell'esclusione può essere disposta ai fini del rinnovo del relativo procedimento e, se ne ricorrono i presupposti, della prosecuzione della gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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