Sentenza n. 801/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato e successivo provvedimento di conferma adottato dopo il riesame disposto in sede cautelare
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego originario deducendo la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che le condanne riportate non fossero automaticamente ostative al rilascio del titolo, che l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e che avrebbe omesso il bilanciamento con i legami familiari e con la presenza di figli minori in Italia. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare e il remand, la Questura ha adottato un nuovo provvedimento di conferma, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha contestato: l’irrilevanza, ai fini della pericolosità, dei reati oggetto di condanna; l’impossibilità di rivalutare una condanna del 2019 già non ostativa al precedente rilascio del permesso per motivi familiari; l’illegittima valorizzazione di meri deferimenti o denunce; l’erronea qualificazione come sentenza di un provvedimento giudiziale provvisorio relativo all’affidamento dei minori; l’omesso o insufficiente bilanciamento tra ordine pubblico, sicurezza e legami familiari, anche economici, con i figli.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego originario era stato superato dal nuovo provvedimento adottato all’esito del riesame disposto dal TAR. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivato il nuovo provvedimento, fondato su plurime condanne — tra cui resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità, ricettazione attenuata e ingresso o soggiorno illegale — nonché su molteplici deferimenti per ulteriori condotte illecite. Il giudizio di pericolosità sociale non è limitato alle condanne per i reati automaticamente ostativi indicati dall’art. 380 c.p.p.; può essere desunto anche da denunce, deferimenti, fatti non ancora accertati penalmente e altri elementi socialmente significativi, purché la valutazione complessiva sia concreta, attuale, non manifestamente illogica e adeguatamente motivata. La Questura poteva rivalutare anche la condanna del 2019, benché in precedenza non avesse impedito il rilascio del titolo, perché la rilevanza di episodi risalenti può riemergere quando essi si inseriscano in una sequenza di ulteriori condanne o condotte recenti. È stato ritenuto corretto anche il bilanciamento con i legami familiari: la Questura aveva considerato la presenza dei figli minori, l’affidamento esclusivo alla madre e la pendenza di un procedimento per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, ritenendo recessive le esigenze familiari rispetto all’ordine pubblico e alla sicurezza. L’erronea qualificazione formale del provvedimento di affidamento come sentenza, anziché ordinanza provvisoria, non ha inciso sulla sostanza degli elementi valutati. Neppure è stata ritenuta decisiva la deduzione relativa alla perdita dell’apporto economico paterno, considerato che il ricorrente aveva cessato i versamenti e che avrebbe potuto contribuire anche dal Paese d’origine. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 emerge un quadro normativo nel quale il giudizio di pericolosità sociale dello straniero richiedente il titolo di soggiorno, lungi dall’essere circoscritto e limitato alla sussistenza di condanne penali anche non definitive per i reati elencati dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., può essere desunto dall’Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi da tali condanne e anche da mere denunce e, infine, anche da elementi non aventi rilevanza penale ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi
La valutazione della pericolosità sociale non è limitata alle condanne per i reati automaticamente ostativi, ma può fondarsi su una pluralità di elementi fattuali, comprese denunce e condotte non ancora accertate penalmente.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il giudizio di pericolosità sociale dello straniero richiedente il titolo di soggiorno può essere desunto dall’Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi dalle condanne per i reati elencati dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
Il diniego o la mancata conversione del titolo possono essere fondati su un giudizio concreto e prognostico di pericolosità sociale, purché adeguatamente motivato e non manifestamente irragionevole.
art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso quale base del dovere di valutare la situazione familiare dello straniero; il giudice ritiene che tale valutazione sia stata concretamente svolta dalla Questura.
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
La Questura ha ricondotto il ricorrente alle categorie soggettive di pericolosità sulla base del complesso delle condanne e delle ulteriori condotte illecite contestate.
art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
L’elencazione dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza individua ipotesi automaticamente ostative, ma non esaurisce gli elementi utilizzabili per il giudizio amministrativo di pericolosità sociale.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare impone il bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza; nel caso concreto i legami familiari sono stati ritenuti recessivi rispetto alla pericolosità complessivamente desunta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei dati personali nella pubblicazione della decisione.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio o della conversione di un titolo di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale non è circoscritto alle condanne definitive o non definitive per i reati automaticamente ostativi previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.; l’Amministrazione può valorizzare anche denunce, deferimenti, fatti non ancora accertati penalmente e altri elementi non aventi autonoma rilevanza penale, purché la valutazione complessiva sia concreta, attuale e adeguatamente motivata.
- Il giudizio amministrativo di pericolosità sociale ha natura prognostica e ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di illogicità, carenza dei presupposti o manifesta incongruità della motivazione.
- Una condanna risalente, già non ritenuta ostativa in occasione di un precedente rilascio del titolo, può essere nuovamente considerata quando sia inserita in una sequenza di ulteriori condanne o condotte recenti idonee a evidenziare la reiterazione e l’attualità della pericolosità sociale.
- Nel valutare il rilascio o la conversione del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve bilanciare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza con i legami familiari dello straniero; il richiamo alla presenza di figli minori non impedisce il diniego quando, sulla base di una motivazione concreta, tali interessi siano ritenuti recessivi rispetto alla pericolosità complessiva e agli ulteriori elementi del caso.
- Ai fini del bilanciamento amministrativo rileva il contenuto sostanziale degli elementi derivanti dai provvedimenti giudiziari relativi all’affidamento dei minori, sicché l’erronea qualificazione formale di un’ordinanza provvisoria come sentenza non determina l’illegittimità del diniego se non incide sulla valutazione sostanziale compiuta dall’Amministrazione.
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