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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37374/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha denunciato l'inosservanza di norme procedurali a pena di nullità: la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 29/06/2023 al condannato era irregolare e il Tribunale, pur avendone preso atto, ha deciso 'de plano' sulla revoca anziché disporre la rinnovazione della notifica e instaurare il regolare contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando la violazione dell'obbligo del contraddittorio ex art. 666 c.p.p. nel procedimento di revoca della sospensione condizionale (art. 674 c.p.p.). Anche se il Tribunale aveva rilevato l'irregolarità della notifica, ha deciso senza rinnovarla e senza instaurare il contraddittorio, con conseguente nullità assoluta del procedimento e del relativo provvedimento. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. Si segnala che il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio, ma la Corte ha disposto invece l'annullamento con rinvio in quanto sussisteva una causa di nullità ex art. 179 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 674 c.p.p.

    Disciplina il procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva; la Corte ricorda che tale procedimento deve rispettare le forme previste per i procedimenti del giudice dell'esecuzione.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma generale sulle forme del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione: impone l'avviso di fissazione dell'udienza e il contraddittorio. La Corte ha ritenuto applicabile tale previsione anche al procedimento di revoca della sospensione condizionale, per garantire il diritto di difesa del condannato.

  • artt. 667, 672, 676 c.p.p.

    Indicano le ipotesi tassative in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza formalità; la Corte sottolinea che tali eccezioni sono limitate e non giustificano una decisione 'de plano' quando l'avviso di udienza non è stato regolarmente notificato.

  • art. 179 c.p.p.

    Regola la nullità degli atti processuali per violazione del contraddittorio; la Corte ha qualificato la violazione come nullità assoluta, con le conseguenze di annullamento del provvedimento impugnato.

  • art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4 c.p.p.

    Combinato disposto che la Corte applica per stabilire l'annullamento con rinvio quando l'impugnazione riguarda un provvedimento affetto da nullità assoluta dovuta a violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per la revoca della sospensione condizionale della pena (art. 674 c.p.p.) si applicano le regole generali sulle forme del giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.): è necessario l'avviso di fissazione dell'udienza e il contraddittorio tra le parti.
  • Se la notifica dell'avviso di udienza al condannato è irregolare il giudice deve, di norma, disporre la rinnovazione della notifica e non decidere immediatamente 'de plano'.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio ove dovuto configura una nullità assoluta degli atti e del provvedimento, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • Le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza formalità sono tassative (artt. 667, 672, 676 c.p.p.) e non possono essere invocate oltre il loro stretto ambito di applicazione.
  • In Cassazione, quando si accerta una nullità assoluta per violazione del contraddittorio, la Corte tende ad annullare con rinvio (applicando gli artt. 623 e 604 c.p.p.) anziché annullare senza rinvio, salvo casi particolari che giustifichino diversamente.

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