Sentenza n. 6712/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, del provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica, datato 23 novembre 2022, contrassegnato con il n. 1318549, in alto a destra, e con il n. 85, in alto a sinistra, a mezzo del quale si dichiara la non idoneità del ricorrente con riferimento al concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti indetto con Decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020; nonché di ogni ulteriore atto/provvedimento prodromico, contestuale, connesso, successivo, presupposto, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni del ricorrente, anche se non noto, con riserva di dedurre motivi aggiunti e con ulteriore espressa riserva di impugnazione della graduatoria definitiva; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16 maggio 2023 e depositato in data 1° giugno 2023, a) del giudizio di non idoneità emesso in data 14/04/2023 dal “Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, 3^ Divisione Centro Psicotecnico” e notificato in pari data, con cui si escludeva in via definitiva il ricorrente dal concorso per l’assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato – Scorrimento; b) del provvedimento di convocazione “con riserva” del ricorrente n. DAGEP 333CON Servizio Concorsi – prot. 0012213 del 28/03/2023, notificato al ricorrente in data 30/03/2023 in esecuzione dell’Ordinanza resa dal TAR Lazio-Roma n. 1159/2023 e pubblicata in data 24/02/2023, nella parte in cui si “indica”, per l’accertamento dell’idoneità attitudinale, il riferimento alle disposizioni relative al (diverso) concorso per l’assunzione di 1188 Allievi Agenti della Polizia di Stato e non a quello per 1650 posti Allievi Agenti della Polizia di Stato, al quale partecipava il ricorrente, indetto con decreto del Sig. Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 29/01/2020 e pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale del 31/01/2020; c) dei verbali, delle determinazioni e del giudizio emesso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali all’esito delle prove attitudinali alle quali partecipava il ricorrente, in data 14/04/2023, presso il centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, in riferimento al concorso di interesse; d) dei verbali e delle risultanze degli accertamenti delle prove attitudinali alle quali veniva sottoposto il ricorrente, in data 14/04/2023, presso il centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, in riferimento al concorso di interesse; e) dei verbali, del colloquio finale e delle risultanze degli accertamenti prodromici al giudizio emesso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali all’esito del colloquio finale, al quale partecipava il ricorrente, in data 14/04/2023, presso il centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, in riferimento al concorso di interesse; f) di ogni ulteriore atto/provvedimento prodromico, contestuale, connesso, successivo, presupposto, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni del ricorrente, anche se non noto, con riserva, una volta che sia stato conosciuto, di dedurre motivi aggiunti, con espressa riserva di impugnare la graduatoria di scorrimento; per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso alla ulteriore fase della procedura del concorso de quo; e per la condanna dell’Amministrazione resistente all’attribuzione alla ricorrente di un legittimo giudizio positivo di idoneità ed all’adozione del conseguentemente provvedimento di ammissione dello stesso alla fase successiva delle prove, ai fini dell’utile collocazione nella graduatoria concorsuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti relativi agli accertamenti attitudinali svolti a seguito dello scorrimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all'accertamento dell'efficienza fisica e, con motivi aggiunti, il successivo giudizio definitivo di non idoneità attitudinale, gli atti di convocazione con riserva e i verbali e le risultanze degli accertamenti attitudinali, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'ammissione alla fase successiva della procedura e la condanna dell'Amministrazione all'attribuzione di un giudizio positivo di idoneità. In sintesi, ha contestato la legittimità della non idoneità e della conseguente esclusione dal concorso. Nel corso del giudizio ha poi dichiarato, in data 5 marzo 2026, di non avere più interesse alla decisione di merito, ritenendo che eventi successivi avessero reso oggettivamente incompatibile la realizzazione dell'utilità perseguita con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è fondata sulla formale dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse e sulla piena operatività del principio dispositivo nel processo amministrativo. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dei giudizi di non idoneità, degli accertamenti attitudinali o dell'esclusione concorsuale. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito, della richiesta del ricorrente e della mancata opposizione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La formale dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando gli eventi successivi rendano incompatibile la realizzazione dell'utilità perseguita, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento con riferimento alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione di merito o di rito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la formale dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, fondata sul venir meno dell'utilità concretamente perseguibile mediante il ricorso, comporta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo e consente alla parte ricorrente di definire il giudizio mediante una dichiarazione espressa di non interesse alla prosecuzione, quando gli eventi sopravvenuti abbiano reso oggettivamente incompatibile il conseguimento del bene della vita perseguito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate per giuste ed eccezionali ragioni, in particolare quando la compensazione sia richiesta dal ricorrente e non vi sia opposizione dell'amministrazione resistente.
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