Cassazione Civile, Ordinanza n. 19282/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a numerose cause di opposizione all’esecuzione esattoriale presso terzi promosse contro una società, in qualità di esattrice, dal debitore pubblico. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale l’ha ritenuta tempestiva e parzialmente fondata. Nella liquidazione, il Tribunale ha distinto i giudizi in quattro gruppi: per i primi tre gruppi ha applicato le tariffe del d.m. 127/2004, raggruppando le cause e liquidando un unico importo per onorari e un unico importo per diritti, con maggiorazioni percentuali; per il quarto gruppo, soggetto al d.m. 140/2012, ha liquidato i compensi come se si trattasse di un solo giudizio, maggiorando poi per le altre cause. Tutti gli importi sono stati calcolati sul valore cumulato delle controversie, con una generica intenzione di riduzione da parte del Tribunale non meglio quantificata. Il ricorrente ha censurato: 1) la dichiarazione di tempestività dell’opposizione, sostenendo che, essendo stata proposta con citazione anziché con ricorso, avrebbe dovuto farsi riferimento alla data di deposito e non alla notifica, con conseguente tardività; 2) la liquidazione unitaria di onorari, diritti e compensi, sostenendo che ogni causa andasse liquidata separatamente e che comunque i diritti non potessero essere oggetto di liquidazione unitaria; 3) l’indeterminatezza della riduzione del valore base usata per il calcolo. La Corte ha respinto il primo motivo, richiamando il principio per cui, se l’opposizione è introdotta con citazione ma la citazione è notificata entro il termine di quaranta giorni, l’atto è tempestivo e gli effetti processuali si producono secondo il rito concretamente seguito prima della conversione; ha accolto il secondo motivo, affermando che la liquidazione unitaria è consentita solo quando vi sia un unico processo o cause riunite, mentre in presenza di cause distinte non riunite le spettanze vanno liquidate separatamente per ciascun procedimento, senza applicare in via analogica la disciplina dell’aumento percentuale prevista per la riunione; il terzo motivo è rimasto assorbito. L’ordinanza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione per nuova liquidazione delle spettanze professionali.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata nella parte relativa alla liquidazione dei compensi professionali e ha rinviato la causa al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi richiamati. In particolare, ha escluso la possibilità di liquidare in modo unitario le spettanze riferite a una pluralità di cause non riunite, pur se aventi identiche questioni di fatto e di diritto. L’esito complessivo del ricorso è stato dunque parzialmente favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 150/2011
se una controversia è introdotta con forme diverse da quelle previste, il giudice dispone il mutamento del rito; gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, con mantenimento delle decadenze e preclusioni già maturate.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato l’opposizione al decreto ingiuntivo va proposta secondo il rito speciale richiamato dalla norma.
art. 641 c.p.c.
il termine per opporsi al decreto ingiuntivo rileva ai fini della tempestività dell’opposizione; se l’atto, pur formalmente introdotto con citazione, è notificato entro il termine, l’opposizione è tempestiva.
art. 643 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul procedimento monitorio e sulla formazione del decreto ingiuntivo.
art. 645 c.p.c.
l’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere valutata quanto alla tempestività secondo le regole applicabili al rito concretamente utilizzato prima della conversione.
art. 702-bis c.p.c.
indicato come modello del procedimento sommario speciale richiamato dal d.lgs. n. 150/2011 per le controversie sulla liquidazione dei compensi forensi.
art. 633 c.p.c.
il procedimento monitorio può essere utilizzato per ottenere l’ingiunzione per compensi professionali.
art. 648 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina applicabile all’opposizione nel rito speciale.
art. 649 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina applicabile all’opposizione nel rito speciale.
art. 653 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina applicabile all’opposizione nel rito speciale.
art. 654 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina applicabile all’opposizione nel rito speciale.
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione letterale delle norme sulla tempestività dell’opposizione.
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 5 d.m. n. 127/2004
l’aumento percentuale dell’onorario unico presuppone un unico processo o cause successivamente riunite; non è consentita la liquidazione unitaria per cause distinte non riunite, neppure se identiche per oggetto o trattate nelle stesse udienze.
art. 5 d.m. n. 392/1990
richiamato dal ricorrente come precedente disciplina, ma la Corte evidenzia che la regola da esso contenuta non è più presente nelle tariffe successive.
art. 1 d.m. n. 140/2012
richiamato congiuntamente alle norme sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 4 d.m. n. 140/2012
la liquidazione deve tenere conto della complessità della controversia e, se l’avvocato difende più persone con la stessa posizione o una parte contro più parti, il compenso unico può essere aumentato; la disposizione non legittima la liquidazione unitaria di cause non riunite.
art. 132 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo come parametro del vizio di motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato nel terzo motivo come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
Massime di principio
- Quando un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa a compensi professionali è proposta con atto di citazione anziché con ricorso nel rito speciale, la tempestività si valuta con riguardo alla notificazione dell’atto, purché essa intervenga entro il termine utile; la successiva conversione del rito non fa venir meno gli effetti processuali già prodottisi secondo il rito inizialmente seguito.
- Nei sistemi tariffari/professionali che prevedono aumenti percentuali per pluralità di parti o di cause, la liquidazione unitaria è consentita solo se esiste un unico processo o se i giudizi sono stati formalmente riuniti; in difetto di riunione, ogni procedimento deve essere liquidato separatamente.
- La previsione di aumenti tariffari per cause riunite non può essere estesa in via analogica a una pluralità di giudizi rimasti autonomi, anche se trattano questioni identiche o sono stati discussi nelle stesse udienze.
- La liquidazione del compenso professionale deve essere coerente con il numero dei procedimenti effettivamente trattati e non può fondarsi su un valore cumulato dell’intera massa delle controversie se ciò conduce a una quantificazione non riferita al singolo giudizio.
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