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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 1504/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di appello né l'oggetto sostanziale del provvedimento amministrativo originariamente contestato. La domanda cautelare è stata valutata alla luce del rischio di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione della sentenza e delle condizioni di salute dello straniero, emergenti dagli atti di causa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto prevalente l'interesse dello straniero a non subire gravi e irreparabili pregiudizi, considerando anche le condizioni di salute risultanti dagli atti. Il merito dell'appello è stato rinviato all'udienza del 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disposizione richiamata; l'ordinanza ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute e alla conseguente oscurazione dei dati identificativi dell'appellante.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando, nella valutazione sommaria propria della fase, l'esecuzione rischi di arrecare alla parte straniera pregiudizi gravi e irreparabili, soprattutto in presenza di condizioni di salute documentate negli atti.
  • La tutela cautelare richiede una ponderazione degli interessi contrapposti: l'interesse dello straniero a evitare conseguenze irreversibili può prevalere, in concreto, sull'interesse all'immediata esecuzione della decisione impugnata, senza anticipare la decisione sul merito dell'appello.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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