Cassazione Penale, Sentenza n. 47108/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso i punti B2 e C dell'ordinanza del 14/02/2022: richiesta di restituzione nei termini per impugnare più sentenze inserite in cumulo (B2) per mancata conoscenza del processo e difetto di contatto con il difensore d'ufficio/non corretta traduzione; e richiesta di declaratoria di estinzione delle pene per prescrizione (C) con contestazione della qualificazione e dell'effetto della recidiva ai fini della prescrizione. La difesa ha inoltre prodotto motivi nuovi attestanti l'espulsione del ricorrente (accompagnamento alla frontiera 18/06/2008) per sostenere che alcuni giudizi si svolsero in sua assenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di restituzione nei termini con riferimento alla sentenza del Tribunale di Lucca dell'11 febbraio 2009 (accertando che nel relativo processo manca prova del contatto tra imputato e difensore d'ufficio e che il giudice dell'esecuzione doveva acquisire d'ufficio gli atti). Ha invece respinto i motivi relativi alle altre sentenze comprese nel cumulo: per il Tribunale di Pisa dell'8 marzo 2010 la presenza di elezione di domicilio presso un domiciliatario diverso dal difensore d'ufficio (avvocato di altro foro) rende legittimo il procedimento in assenza; per la Corte d'appello di Firenze del 26 gennaio 2011 la procura speciale rilasciata al difensore d'ufficio prima dell'espulsione implica consenso a che il giudizio si svolga in sua assenza. Quanto alla domanda di estinzione per prescrizione (punto C), il ricorso è stato rigettato: non è consentito al giudice dell'esecuzione ridiscutere la qualificazione della recidiva accertata in sede di cognizione; la recidiva accertata in sede di cognizione costituisce ostacolo alla prescrizione se intervenuta durante il decorso del termine prescrizionale e prima della sua estinzione; il bilanciamento con attenuanti nel giudizio di cognizione non incide sul decorso della prescrizione.
Norme richiamate
art. 420-bis c.p.p.
il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio
L'elezione di domicilio rende possibile procedere in assenza dell'imputato; se il domiciliatario è il difensore d'ufficio la giurisprudenza richiede l'accertamento dell'effettivo rapporto tra difensore e imputato, mentre se il domiciliatario è un terzo (difensore di altro foro) non si applica il correttivo volto a verificare il rapporto professionale.
art. 165 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle notifiche al difensore; le notifiche effettuate tramite il difensore ai sensi dell'art.165 possono essere valide, ma la mancanza di prova del contatto tra imputato e difensore può giustificare l'acquisizione d'ufficio degli atti per verificare la conoscenza del processo.
art. 172, comma 7, c.p.
La declaratoria di recidiva rilevante ai sensi dell'art.172, comma 7, ostacola l'estinzione della pena per prescrizione se la recidiva è stata accertata in un momento anteriore alla scadenza del termine prescrizionale; tale accertamento in sede di cognizione non può essere sindacato dal giudice dell'esecuzione.
art. 99 c.p.
Riferimento alle fattispecie di recidiva (semplice/aggravata): la giurisprudenza utilizza le categorie dell'art.99 per valutare l'effetto ostativo della recidiva sulla prescrizione della pena.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, se la difesa allega la mancata conoscenza del processo, deve acquisire d'ufficio gli atti del fascicolo e non limitarsi a dichiarare l'onere della prova a carico della difesa.
- L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato legittima il procedimento in sua assenza; se il domiciliatario è un terzo diverso dal difensore d'ufficio non si applica l'ulteriore verifica del rapporto professionale tra imputato e difensore.
- La procura speciale rilasciata al difensore prima dell'espulsione si interpreta come consenso implicito dell'imputato a che il giudizio si svolga in sua assenza, con conseguente validità delle rappresentanze e delle notifiche effettuate tramite il procuratore.
- Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto e qualificazioni (es. esistenza e natura della recidiva) che siano già state accertate in sede di cognizione: tali accertamenti, se intervenuti prima della scadenza del termine prescrizionale, ostano all'estinzione della pena per prescrizione.
- La mera bilanciatura della recidiva con attenuanti nel giudizio di cognizione incide sulla determinazione della pena ma non sul computo dei termini prescrizionali; l'accertamento della recidiva è ciò che rileva ai fini ostativi della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46975/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46979/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46981/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46983/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →