Tribunale, Ordinanza T-374/25
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 20 April 2026. — EO v European Parliament. — Civil Service – Members of the temporary staff – Publication of a press release by a political group of the Parliament – Jurisdiction of the General Court – Liability – Material and non-material harm – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-374/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un ex membro del personale temporaneo del gruppo S&D del Parlamento europeo, che chiedeva l’annullamento di due decisioni di rigetto e il risarcimento dei danni subiti a causa di un comunicato stampa del gruppo politico. Pur riconoscendo la propria competenza in materia di personale, il Tribunale ha escluso che il comunicato fosse imputabile al Parlamento. In mancanza di imputabilità, non ricorre il presupposto della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. L’azione è stata quindi dichiarata manifestamente priva di fondamento giuridico e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Ricorso di un membro del personale temporaneo contro il Parlamento per il risarcimento dei danni derivanti da un comunicato stampa di un gruppo politico: giurisdizione del Tribunale e imputabilità dell’atto all’istituzione
La questione giuridica
Se il Tribunale fosse competente a conoscere, ai sensi dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello სტატuto, di una domanda di risarcimento fondata sulla pubblicazione di un comunicato stampa da parte di un gruppo politico del Parlamento; se tale comunicato e la rimozione del profilo del ricorrente sul sito del gruppo fossero imputabili al Parlamento; se, in assenza di imputabilità, sussistesse responsabilità extracontrattuale dell’Unione e quindi diritto al risarcimento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato che, pur essendo competente ex articolo 270 TFUE a conoscere delle controversie di lavoro di un membro del personale temporaneo, non può accogliere una domanda di risarcimento se l’atto denunciato proviene da un gruppo politico del Parlamento e non è dimostrato che sia stato espressamente autorizzato o approvato dall’istituzione. Un comunicato stampa del Bureau del gruppo S&D, adottato nell’ambito della sua attività politica, non è imputabile al Parlamento; di conseguenza manca il primo presupposto della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’azione va respinta come manifestamente infondata in diritto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 90 e 91 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 46 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 47, lettera c), punto i), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 4 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 13 gennaio 2014 sulla delega dei poteri dell’autorità investita del potere di nomina e dell’autorità competente a concludere i contratti di assunzione
Comunicazione stampa di un gruppo politico del Parlamento e responsabilità dell’Unione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex membro del personale temporaneo del gruppo S&D del Parlamento europeo. Il ricorrente contestava due decisioni di rigetto della sua domanda di risarcimento e chiedeva anche il ristoro dei danni materiali e morali asseritamente derivati dalla pubblicazione di un comunicato stampa del Bureau del gruppo politico.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, ex membro del personale temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del CEOS, era impiegato dal Parlamento e svolgeva funzioni di consigliere politico presso il gruppo S&D. Dopo essere stato coinvolto nel contesto del cosiddetto Qatar investigation, il 20 dicembre 2022 fu sospeso dal Presidente del gruppo S&D, in qualità di AECE, con trattenimento della retribuzione ai sensi degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello statuto.
Lo stesso giorno, il Bureau del gruppo S&D pubblicò un comunicato stampa intitolato "Zero tolerance for corruption", nel quale si affermava, tra l’altro, che il Bureau sosteneva pienamente la sospensione di un membro dello staff S&D per grave condotta scorretta connessa all’indagine giudiziaria in corso. In seguito, il profilo del ricorrente fu rimosso dallo schema organizzativo sul sito del gruppo e un giornalista identificò il ricorrente come la persona indicata nel comunicato.
Il ricorrente presentò poi una domanda di risarcimento ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto. La prima decisione contestata respinse la richiesta ritenendo insussistente l’illegittimità dell’operato del gruppo; la seconda decisione, adottata dal Bureau, respinse il reclamo sostenendo che gli atti di un gruppo politico possono essere imputati al Parlamento solo se attribuibili all’istituzione e che, comunque, il procedimento ex articolo 90 non era aperto a una controversia che non originasse dal rapporto di impiego in senso stretto.
Eccezione preliminare e competenza del Tribunale
Il Parlamento eccepiva il difetto di giurisdizione sostenendo che si trattava di atti politici del gruppo S&D, estranei alla competenza del giudice della funzione pubblica. Il Tribunale ha respinto l’eccezione.
Richiamando l’articolo 270 TFUE e gli articoli 90 e 91 dello statuto, applicabili per analogia ai membri del personale temporaneo in forza dell’articolo 46 del CEOS, il Tribunale ha osservato che il ricorrente era una persona cui si applica lo statuto e che aveva presentato una domanda amministrativa contro un atto lesivo all’autorità competente. Ne deriva la competenza del Tribunale a conoscere dell’azione contro le decisioni che respingevano la domanda di risarcimento.
Imputabilità degli atti del gruppo politico al Parlamento
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che non esiste una regola di diritto dell’Unione da cui inferire automaticamente l’imputazione al Parlamento degli atti di un gruppo politico. Tali atti possono essere considerati atti dell’istituzione solo se espressamente autorizzati o approvati dal Parlamento, ad esempio mediante una risoluzione o una decisione di un suo organo rappresentativo.
Esaminando il contenuto del comunicato stampa, il Tribunale ha ritenuto che esso fosse stato emesso dal Bureau del gruppo S&D nell’ambito della sua politica di contrasto alla corruzione e alle interferenze esterne. Il ricorrente non aveva però dimostrato che la pubblicazione del comunicato, né la rimozione del suo profilo dal sito del gruppo, fossero state autorizzate o approvate dal Parlamento. I richiami agli articoli 1, 2, lettera c), e 6 del CEOS e all’articolo 4 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2014 non mutavano tale conclusione, poiché tali testi disciplinano l’attribuzione delle funzioni di AECE ai gruppi politici, ma non la pubblicazione di comunicati stampa o la gestione del sito web del gruppo.
Conseguenze sulla responsabilità extracontrattuale e sulle domande di annullamento
Poiché gli atti contestati non erano imputabili al Parlamento, il Tribunale ha affermato che non potevano dar luogo alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione. La seconda decisione contestata è stata quindi considerata correttamente motivata nella parte in cui respingeva la domanda di risarcimento.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che, anche se la seconda decisione conteneva un’affermazione errata circa l’inaccessibilità del procedimento ex articolo 90, paragrafo 1, dello statuto, tale errore non incideva sulla correttezza del rigetto nel merito. Di conseguenza, la domanda di annullamento della seconda decisione è stata respinta come manifestamente infondata in diritto.
Domanda di risarcimento e domanda di annullamento della prima decisione
La domanda autonoma di risarcimento è stata respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento della seconda decisione, già respinta. Inoltre, la domanda di annullamento della prima decisione è stata dichiarata priva di utilità autonoma, poiché sostituita dalla seconda decisione, e comunque infondata per difetto del presupposto dell’imputabilità al Parlamento.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, come manifestamente privo di fondamento in diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
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