Tribunale, Ordinanza T-234/25
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 20 April 2026. — Deutsche Transnational Trustee Corporation, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark GUSTO – Earlier EU word mark GUSTONI – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Impartiality – Article 41 of the Charter of Fundamental Rights – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-234/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato il rigetto dell’opposizione al marchio richiesto basata sul marchio anteriore UE "GUSTONI", ritenendo corretta la valutazione di rischio di confusione effettuata dall’EUIPO. Ha chiarito che, per rifiutare la registrazione di un marchio dell’Unione, basta che il rischio sussista per una parte non trascurabile del pubblico nel territorio protetto dal marchio anteriore. Sono stati respinti anche i motivi relativi alla pretesa violazione dell’articolo 41 della Carta e all’asserita carenza di motivazione.
Marchio UE: opposizione fondata su rischio di confusione tra il segno figurativo "GUSTO" e il marchio anteriore UE "GUSTONI"; il Tribunale conferma la decisione dell’EUIPO e rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.
La questione giuridica
Nel ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, si discuteva: (i) se l’EUIPO avesse violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra i segni; (ii) se la valutazione del pubblico rilevante, limitata a Finlandia, Ungheria e Lituania, fosse errata o insufficiente; (iii) se la decisione fosse viziata da carenza di imparzialità ai sensi dell’articolo 41 della Carta.
Principio di diritto
In materia di opposizione al marchio UE, è sufficiente che il rischio di confusione sussista per una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto; non occorre dimostrarlo in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche. Pertanto, quando il marchio anteriore è un marchio UE, l’EUIPO può fondare il diniego anche sulla percezione del pubblico di una parte dell’Unione; le eventuali differenze concettuali evocate da altri gruppi linguistici non escludono il rischio di confusione se non sono pertinenti rispetto al pubblico rilevante. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto corrette le valutazioni su somiglianza visiva e fonetica, nonché sulla global assessment, e ha escluso qualsiasi violazione del principio di imparzialità, respingendo il ricorso come manifestamente infondato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
Rischio di confusione tra il segno figurativo "GUSTO" e il marchio anteriore UE "GUSTONI"
La decisione riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale ha esaminato la domanda di registrazione di un segno figurativo designante l’UE per prodotti delle classi 29 e 30, opposta dal titolare del marchio anteriore UE "GUSTONI".
Fatti e procedimento amministrativo
Il segno contestato era stato designato nell’ambito di una registrazione internazionale il 18 novembre 2021. L’opposizione, proposta da dennree GmbH il 24 aprile 2022, si fondava sul marchio UE anteriore "GUSTONI", registrato nel 2005 e rinnovato nel 2013 e nel 2023, per prodotti della classe 30. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione in parte, ritenendo sussistente un rischio di confusione per i prodotti indicati; la commissione di ricorso aveva poi confermato tale conclusione.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva due motivi principali:
- violazione dell’articolo 41 della Carta, per asserita mancanza di imparzialità della commissione di ricorso;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per erronea valutazione del rischio di confusione. In particolare, contestava la scelta di limitare l’analisi al pubblico di Finlandia, Ungheria e Lituania e sosteneva che il confronto dovesse prendere in considerazione anche pubblici linguisticamente diversi, per i quali i segni avrebbero significati concettuali distinti.
Normativa rilevante e criteri applicabili
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, quando, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, sussista un rischio di confusione per il pubblico nel territorio di protezione del marchio anteriore. Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata sulla valutazione globale del rischio di confusione, fondata sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti e sulla percezione del consumatore medio.
Valutazione del pubblico rilevante e del territorio
Il Tribunale respinge anzitutto la censura con cui il ricorrente contestava il ricorso al pubblico di Finlandia, Ungheria e Lituania. Osserva che, quando il marchio anteriore è un marchio UE, non è necessario dimostrare il rischio di confusione in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche: è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione non trascurabile. La circostanza che altri pubblici linguistici possano percepire diversamente i segni non è idonea a mettere in discussione la valutazione compiuta per il pubblico rilevante individuato dall’EUIPO.
Il Tribunale aggiunge che l’approccio della commissione di ricorso era conforme alla continuità funzionale tra divisioni di opposizione e commissioni di ricorso, e che la motivazione della decisione era sufficiente anche in quanto integrata dal contesto amministrativo noto al ricorrente.
Somiglianza visiva e fonetica dei segni
Quanto al confronto tra i segni, il Tribunale conferma che il segno richiesto sarebbe percepito da una parte non trascurabile del pubblico come la parola "gusto". La presenza di un elemento figurativo stilizzato, per posizione, dimensione e allineamento, può essere percepita come la lettera "o". Ne deriva una somiglianza visiva media con il marchio anteriore "GUSTONI", del quale il segno contestato riprende la sequenza iniziale "gusto".
Sul piano fonetico, il Tribunale conferma un grado di somiglianza superiore alla media, poiché le prime due sillabe coincidono e la parte iniziale del segno ha normalmente maggiore incidenza percettiva. La censura del ricorrente, che invocava una lettura diversa dei componenti figurativi, è stata dichiarata manifestamente incapace di inficiare tale valutazione.
Confronto concettuale e teoria della neutralizzazione
La commissione di ricorso aveva escluso ogni confronto concettuale per il pubblico di Finlandia, Ungheria e Lituania, in quanto nessuno dei due segni aveva significato per quel pubblico. Il Tribunale conferma questa impostazione e rigetta la tesi del ricorrente secondo cui avrebbero dovuto essere considerati significati in altre lingue dell’Unione.
Viene precisato che la cosiddetta teoria della neutralizzazione può operare solo se almeno uno dei segni presenta per il pubblico rilevante un significato chiaro e specifico, immediatamente percepibile. Poiché ciò non accadeva nel caso di specie per il pubblico assunto come rilevante, la differenza concettuale invocata non poteva neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche.
Valutazione globale del rischio di confusione
Il Tribunale conferma anche la conclusione sulla somiglianza globale e sul rischio di confusione. La commissione di ricorso aveva correttamente considerato:
- il grado di attenzione medio del consumatore;
- l’identità o almeno la bassa somiglianza dei prodotti;
- la somiglianza visiva media;
- la somiglianza fonetica superiore alla media;
- l’assenza di un confronto concettuale utile per il pubblico rilevante;
- il carattere distintivo medio del marchio anteriore.
Il Tribunale respinge inoltre l’argomento del ricorrente secondo cui il proprio segno avrebbe una particolare notorietà o distintività: tali elementi sono irrilevanti ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in quanto rileva la distintività del marchio anteriore, non quella del segno richiesto.
Motivo relativo all’imparzialità ex articolo 41 della Carta
Il primo motivo, fondato sull’articolo 41 della Carta, viene ugualmente respinto. Il Tribunale osserva che il fatto che la commissione abbia anticipato la valutazione della distintività del marchio anteriore o abbia seguito il ragionamento della divisione di opposizione non dimostra, di per sé, una violazione del dovere di imparzialità. Inoltre, la commissione di ricorso aveva effettivamente risposto agli argomenti del ricorrente sulla percezione del pubblico e sul territorio rilevante.
Dispositivo e spese
Il ricorso viene quindi respinto integralmente come manifestamente privo di fondamento in diritto, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale. Quanto alle spese, il ricorrente è condannato a sopportare le proprie e quelle di dennree GmbH; l’EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo chiesto la condanna alle spese se non in caso di udienza, che non è stata tenuta.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, in un procedimento di opposizione fondato su un marchio UE anteriore, la prova del rischio di confusione non deve estendersi a tutta l’Unione: è sufficiente che il rischio sussista per una parte non trascurabile del pubblico nell’area di protezione del marchio anteriore. Conferma inoltre che il confronto concettuale è rilevante solo se il pubblico pertinente attribuisce ai segni un significato chiaro e immediato; in difetto, le somiglianze visive e fonetiche possono essere decisive nella valutazione globale.
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