Corte di giustizia, Sentenza C-155/24
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 aprile 2026. — Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e a. contro Stichting Rookpreventie Jeugd. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati – Direttiva 2014/40/UE – Articolo 3, paragrafo 1 – Livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio – Articolo 4, paragrafo 1 – Metodi di misurazione – Misurazione dei livelli di emissioni sulla base delle norme ISO di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 1 – Norme non pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Opponibilità di tali norme ISO – Articolo 2 TUE – Valore dello Stato di diritto – Requisito del libero accesso a tali norme. — Causa C-155/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito il regime di opponibilità delle norme ISO richiamate dalla direttiva 2014/40/UE per la misurazione di catrame, nicotina e monossido di carbonio nelle sigarette. Ha affermato che chi abbia avuto accesso alla versione ufficiale ed autentica di tali norme non può contestarne l’opponibilità solo perché non pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Corte ha inoltre valorizzato il principio di Stato di diritto, esigendo un accesso libero, effettivo, gratuito e non discriminatorio a tali norme.
Opponibilità delle norme ISO richiamate dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE e requisiti di accessibilità libera, effettiva, gratuita e non discriminatoria ai fini della misurazione delle emissioni delle sigarette.
La questione giuridica
Se le norme ISO richiamate dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, pur non pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, siano opponibili ai singoli che ne abbiano comunque avuto accesso; se, in caso di inopponibilità, possa essere applicato un metodo alternativo di misurazione o occorra comunque assicurare l’applicazione dei livelli massimi di emissioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1; come interpretare la nozione di emissioni rilasciate "quando un tabacco o un prodotto correlato è utilizzato nel modo previsto"; e se sia possibile per gli Stati membri introdurre metodi o livelli massimi alternativi, nonché imporre il ritiro dal mercato e prevedere periodi transitori.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE va interpretato nel senso che i singoli che abbiano avuto accesso al contenuto della versione ufficiale ed autentica delle norme ISO ivi richiamate non possono invocare la mancata pubblicazione di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per chiedere l’applicazione di metodi di misurazione diversi da quelli previsti; inoltre, in quanto norme rese obbligatorie dal diritto dell’Unione, esse devono essere liberamente accessibili in modo generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 15, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Direttiva 2014/40/UE
- Direttiva 2001/37/CE
Opponibilità delle norme ISO richiamate dalla direttiva 2014/40/UE
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven nei Paesi Bassi e riguarda la misurazione delle emissioni delle sigarette ai fini della direttiva 2014/40/UE. Il nodo centrale è se le norme ISO richiamate dall’articolo 4, paragrafo 1, siano opponibili ai singoli nonostante la mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatti e procedimento principale
La controversia opponeva, da un lato, autorità pubbliche olandesi e diversi operatori del settore del tabacco e, dall’altro, la Stichting Rookpreventie Jeugd. La fondazione chiedeva che le sigarette con filtro vendute nei Paesi Bassi fossero verificate con un metodo di misurazione diverso da quello ISO, ritenuto non conforme all’uso effettivo del prodotto, e che i prodotti non conformi fossero ritirati dal mercato.
Il giudice nazionale ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza precedente, le norme ISO non pubblicate nella Gazzetta ufficiale non sono opponibili ai singoli in generale; tuttavia, nel caso di specie, alcune parti avevano potuto accedervi tramite gli organismi nazionali di normazione. Ha quindi chiesto se tale accesso bastasse a rendere opponibili le norme anche a un singolo come la fondazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, che fissa i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio;
- l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, che rinvia alle norme ISO 4387, 10315, 8454 e 8243 per la misurazione;
- l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, in tema di immissione sul mercato di prodotti non conformi;
- l’articolo 2 TUE, per il valore dello Stato di diritto;
- l’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 42 della Carta, in materia di accesso ai documenti;
- il regolamento (CE) n. 1049/2001, per l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama anzitutto la propria sentenza del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a. (C‑160/20), nella quale aveva già precisato che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 impone alle imprese di misurare le emissioni delle sigarette secondo i metodi previsti dalle norme ISO richiamate.
Richiamando il principio di certezza del diritto, la Corte ribadisce che gli atti dell’Unione non possono essere opposti a persone fisiche o giuridiche prima che queste abbiano potuto conoscerli mediante regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tuttavia, nel caso delle norme tecniche ISO rese obbligatorie da un atto dell’Unione, la Corte valorizza le peculiarità del sistema ISO: se l’impresa o il singolo ha accesso alla versione ufficiale ed autentica della norma, il rinvio dell’atto dell’Unione diventa opponibile.
La Corte sottolinea inoltre che il principio dello Stato di diritto esige un libero accesso al diritto dell’Unione per tutti i soggetti interessati. Poiché la direttiva 2014/40 persegue sia il buon funzionamento del mercato interno sia un elevato livello di protezione della salute umana, i soggetti che fanno valere interessi tutelati da tale direttiva devono poter verificare il contenuto delle norme ISO incorporate nel diritto dell’Unione.
Da qui discende che l’accesso al contenuto delle norme deve essere libero, nel senso di generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio. La Corte aggiunge che sussiste un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, che può giustificare la divulgazione di tali norme anche quando siano protette da diritti di proprietà intellettuale.
Risposta alla prima questione
La Corte afferma che i singoli che hanno avuto accesso al contenuto della versione ufficiale ed autentica delle norme ISO richiamate dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 non possono invocare la mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per ottenere l’applicazione di metodi di misurazione diversi da quelli previsti da tali norme.
Inoltre, tali norme devono essere liberamente accessibili in un regime generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio.
Assorbimento delle ulteriori questioni
Poiché tutte le parti nel procedimento principale avevano avuto accesso alle norme ISO in questione, la Corte ritiene inutile rispondere alle questioni dalla seconda alla settima, che riguardavano gli effetti dell’eventuale inopponibilità, l’uso di metodi alternativi, il rapporto con l’armonizzazione della direttiva e le conseguenze sul ritiro dal mercato e sui periodi transitori.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE deve essere interpretato nel senso che i singoli che abbiano avuto accesso al contenuto della versione ufficiale ed autentica delle norme ISO ivi richiamate non possono far valere la mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per imporre metodi di misurazione diversi; le norme devono essere liberamente accessibili secondo un regime generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio.
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