Cassazione Civile, Ordinanza n. 14117/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
La controversia
La lite origina da una domanda proposta da una proprietaria confinante contro la società proprietaria del fondo adiacente, deducendo che quest’ultima avesse edificato un immobile in violazione delle distanze legali tra costruzioni, delle distanze rispetto a condotte fognarie e di passaggio dell’acqua e del gas, nonché delle norme urbanistiche sull’altezza massima degli edifici. L’attrice lamentava anche danni strutturali al proprio immobile e l’aggravamento di una servitù di passaggio. Chiese la riduzione in pristino delle opere e ulteriori tutele. La società convenuta resistette e propose domanda riconvenzionale per danni, qualificando la condotta della controparte come emulativa. Nel corso del giudizio furono chiamati diversi acquirenti di unità immobiliari nell’edificio, ritenuti dalla parte attrice litisconsorti necessari o comunque soggetti interessati all’efficacia della decisione, oltre al condominio. In appello la Corte territoriale dispose la chiamata in causa di successori a titolo particolare e, per la mancata rinnovazione della chiamata di un terzo, dichiarò l’estinzione del giudizio. In cassazione la società ricorrente censurò: 1) la possibilità per la Corte d’appello di disporre ex officio l’intervento/chiamata del terzo nel giudizio di appello; 2) la conseguente declaratoria di estinzione, sostenendo che la mancata citazione del successore a titolo particolare non comportasse estinzione e che, al più, si dovesse applicare la sola cancellazione della causa dal ruolo; 3) ulteriori censure sulla pretesa necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di soggetti erogatori del servizio acqua e gas, evocati con riferimento a una porzione della domanda relativa al vano contatori. La resistente, nel controricorso e ricorso incidentale, si dolse a sua volta dell’omessa pronuncia su questioni di opponibilità delle trascrizioni e sulla chiamata del terzo, oltre che su alcuni capi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo illegittima la chiamata in causa disposta dalla Corte d’appello nel giudizio di appello e, soprattutto, errata la declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla mancata rinnovazione della citazione del terzo. La Corte ha affermato che l’intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. è potere esercitabile solo nel primo grado e non in appello; che l’art. 344 c.p.c. consente in appello solo l’intervento volontario dei terzi legittimati a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; e che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio, l’effetto è la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 270 c.p.c., con eventuale estinzione solo per mancata riassunzione nei termini, non già immediata estinzione. È stato inoltre precisato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è litisconsorte necessario in senso sostanziale e la sua mancata partecipazione al giudizio d’appello non integra, di per sé, un vizio che determini estinzione. I restanti motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso per censurare la chiamata del terzo e i limiti dell’intervento del terzo nel processo.
L’intervento iussu iudicis è potere discrezionale del giudice, ma è esercitabile solo nel primo grado; non può essere disposto in appello.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, ma ciò non estende il potere del giudice d’appello di disporre una chiamata iussu iudicis.
Richiamato dalla Corte territoriale e contestato in cassazione; non legittima la chiamata iussu iudicis in appello.
In caso di mancata osservanza dell’ordine di chiamata del terzo, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo; non l’estinzione immediata del giudizio.
Il richiamo operato dalla Corte d’appello è stato ritenuto inconferente per giustificare l’estinzione derivante dalla mancata rinnovazione della chiamata del terzo.
L’eventuale estinzione consegue solo alla mancata riassunzione nel termine dopo la cancellazione dal ruolo, non alla sola omissione della chiamata.
In appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 c.p.c.; ciò riguarda l’intervento volontario, non la chiamata iussu iudicis o su istanza di parte.
Richiamato come parametro per individuare i terzi legittimati all’opposizione di terzo e quindi all’intervento volontario in appello.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, in relazione alla dedotta nullità del procedimento e del contraddittorio.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, in tema di opponibilità e trascrizioni rispetto ai successori a titolo particolare.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla opponibilità delle trascrizioni.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla opponibilità delle trascrizioni.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla opponibilità delle trascrizioni.
Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla negatoria servitutis e ai suoi presupposti di proponibilità.
Richiamato per la dedotta omissione di pronuncia su questioni e capi di domanda.
Richiamato in relazione alla lamentata mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di asseriti litisconsorti necessari.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
La sua violazione è esclusa dalla Corte, poiché il successore a titolo particolare non è qui litisconsorte necessario sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello l’intervento iussu iudicis non è consentito: il potere del giudice di ordinare la chiamata del terzo ex art. 107 c.p.c. è riservato al primo grado, mentre in appello è ammesso soltanto l’intervento volontario dei terzi legittimati all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
- Il richiamo dell’art. 344 c.p.c. non consente di estendere in appello il meccanismo della chiamata del terzo su istanza di parte o su ordine del giudice; la norma si riferisce solo all’intervento volontario dei terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo.
- La mancata ottemperanza all’ordine di chiamata del terzo non determina di per sé l’estinzione del processo: il giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione può derivare solo dalla mancata riassunzione nel termine previsto dall’art. 307 c.p.c.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è, per ciò solo, litisconsorte necessario sostanziale; la sua posizione va distinta da quella del litisconsorzio necessario e dalla disciplina della mera efficacia della sentenza nei suoi confronti.
- Quando si denuncia in cassazione l’illegittimo esercizio del potere di chiamata del terzo, il sindacato è ammissibile nella misura in cui l’errore incida sul diritto della parte a una decisione di merito, come nel caso in cui da tale errore sia derivata una indebita declaratoria di estinzione.
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