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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17792/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Amministrazione gli aveva contestato una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata: la CTR aveva ritenuto che l'edificabilità del terreno dovesse essere valutata con riferimento al piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il secondo, deduceva omessa pronuncia/inammissibilità dell'appello dell'Ufficio ex artt. 360 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso il merito senza esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello; con il primo, denunciava violazione dell'art. 2697 c.c., contestando sia la qualificazione edificatoria del terreno sia il criterio di determinazione della plusvalenza, che a suo dire non poteva fondarsi sul valore venale del bene ma sul prezzo effettivamente incassato dal venditore. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di rito, osservando che l'onere di specificità dell'appello tributario è soddisfatto quando il dissenso investe l'intera decisione o quando i motivi siano desumibili dall'atto nel suo complesso; ha invece dichiarato inammissibile il primo motivo perché confondeva due rationes decidendi diverse e, sulla questione dell'edificabilità, mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito. Inoltre, la censura relativa al rapporto tra valore venale e corrispettivo di cessione è stata considerata nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata né dedotto che la questione fosse stata posta fin dal primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il motivo processuale, ritenendo che l'appello dell'Agenzia fosse sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche se il dissenso rispetto alla decisione di primo grado emergeva implicitamente. Ha dichiarato inammissibile il motivo sostanziale, perché cumulatava censure eterogenee sulla natura edificatoria del terreno e sul criterio di quantificazione della plusvalenza, devolvendo impropriamente un giudizio di merito e introducendo una questione nuova. Il contribuente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per censurare la dedotta omessa pronuncia e il vizio di motivazione, ma la Corte non ravvisa il vizio denunciato

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude che la CTR abbia omesso di decidere l'eccezione di inammissibilità dell'appello

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    l'appello tributario è sufficientemente specifico quando il dissenso investe la decisione nel suo complesso o i motivi di censura siano ricavabili, anche implicitamente, dall'atto di gravame nel suo complesso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte rileva che la censura, così formulata, tendeva a sollecitare un riesame del merito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello non è inammissibile per difetto di specificità quando, letta nel suo complesso, la censura consente di comprendere in modo inequivoco l'intero dissenso rispetto alla decisione di primo grado, anche se non esplicitato in forma analitica.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto o della prova, perché il controllo di legittimità non consente un riesame del merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se cumula questioni diverse e autonome, non distinguendo le relative rationes decidendi della sentenza impugnata, specie quando una di esse introduce una questione nuova non trattata in appello o in sentenza.
  • La contestazione del criterio di determinazione di un maggior imponibile non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e non è allegato che sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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