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Sentenza

Sentenza n. 3887/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'accertamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'illegittimità del comportamento inerte tenuto dall' Ente intimato sulla domanda di realizzazione di ampliamento o trasformazione dei posti letto proposta dalla Casa di Cura Clinic Center; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 28/4/2023: per l’annullamento - del Decreto Dirigenziale regionale n. 196 del 20/4/2023, con il quale è stata approvata la procedura per l'attivazione di posti letto per il codice 75, nonché per l'annullamento di tutti gli altri atti, anche se interni o non noti, comunque connessi, presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202301307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo contro il silenzio-inadempimento sia i motivi aggiunti contro il decreto dirigenziale regionale, in ragione della sopravvenuta dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito. La natura processuale della pronuncia ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sulla domanda di ampliamento o trasformazione dei posti letto e, con motivi aggiunti, decreto dirigenziale regionale che approva la procedura per l'attivazione di posti letto per il codice 75

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento asseritamente serbato dalla Regione Campania sulla domanda di realizzazione di un ampliamento dei posti letto della struttura sanitaria. Con motivi aggiunti ha impugnato il Decreto Dirigenziale regionale n. 196 del 20 aprile 2023, relativo all'approvazione della procedura per l'attivazione di posti letto per il codice 75, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e consequenziali. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una concreta utilità derivante dalla pronuncia giudiziale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l'improcedibilità sia dell'azione avverso il silenzio-inadempimento sia dell'impugnazione proposta con motivi aggiunti contro un successivo provvedimento amministrativo, quando entrambe le domande non siano più utili per il ricorrente.
  • La natura processuale della pronuncia di improcedibilità può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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