Ordinanza n. 597/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi proposti contro gli atti della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto i ricorsi di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’esecutività della decisione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’appello involge una materia complessa, anche con riguardo alla graduazione dei motivi e ai limiti della cognizione del giudice. Sono stati inoltre prospettati rischi per la continuità dei programmi finanziati dall’Unione europea e per l’attività lavorativa dei candidati risultati vincitori della procedura concorsuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. Ha ritenuto necessario un approfondimento nella fase di merito, in ragione della complessità della materia, della questione relativa alla graduazione dei motivi e dei limiti della cognizione giudiziale. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando i rischi prospettati per la continuità dei programmi finanziati dall’Unione europea. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto più adeguata la conservazione provvisoria dell’assetto derivante dall’esito della procedura concorsuale, così da assicurare la continuità dell’attività lavorativa dei candidati vincitori fino alla definizione del giudizio. La causa è stata rinviata a udienza pubblica, da fissarsi con separato decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello; la sospensione dell’esecutività della sentenza è stata concessa in presenza di esigenze cautelari derivanti dalla complessità della controversia e dal periculum in mora.
Massime di principio
- In appello, quando la controversia presenta particolare complessità sulle questioni relative alla graduazione dei motivi e ai limiti della cognizione giudiziale, tali profili possono giustificare la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata in attesa dell’approfondimento nel merito.
- La sospensione cautelare dell’esecutività di una sentenza può essere disposta quando l’esecuzione rischi di compromettere la continuità di programmi finanziati dall’Unione europea e l’assetto organizzativo o lavorativo derivante dall’esito di una procedura concorsuale.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può essere preferita la conservazione provvisoria dell’assetto definito all’esito di una procedura concorsuale, assicurando la continuità lavorativa dei candidati vincitori fino alla decisione definitiva.
Come è indicizzato
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