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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato alla pena di 516 euro di ammenda per una contravvenzione prevista dal codice della navigazione, commessa a Villa San Giovanni il 25 giugno 2019. L'originario atto di appello, depositato il 8 ottobre 2022, era stato successivamente riqualificato come ricorso per cassazione. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era stata proposta da un difensore non iscritto all'albo dei cassazionisti e quindi non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, con conseguente inammissibilità del ricorso. È stata richiamata anche la regola secondo cui la conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione non sana il difetto dei requisiti formali e sostanziali richiesti per il mezzo di gravame.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da difensore privo dell'abilitazione necessaria al patrocinio in cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, applicando la facoltà di incremento prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità. La statuizione di merito di condanna per il reato contestato non è stata esaminata.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. nav.

    norma incriminatrice richiamata insieme all'art. 1161 cod. nav. quale base della condanna di merito, senza ulteriore scrutinio nel giudizio di legittimità

  • art. 1161 cod. nav.

    norma incriminatrice contestata per i fatti accertati; la Cassazione non ne esamina il merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 613 c.p.p.

    impone che il ricorso per cassazione sia proposto da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; il difetto di abilitazione determina inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, poiché il requisito di abilitazione è condizione formale essenziale del mezzo di impugnazione.
  • La conversione di un atto di appello in ricorso per cassazione non sana il difetto di legittimazione del difensore né deroga ai requisiti formali e sostanziali richiesti per il mezzo di gravame.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere determinata anche oltre il massimo edittale nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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