Sentenza del 05/04/2023 n. 9382 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'Irpef trattenuta sulle indennità percepite come incentivo all'esodo in esecuzione di un piano aziendale promosso da UBI Banca Carime Spa e aderente al relativo Fondo di solidarietà. L'Agenzia aveva respinto l'istanza; la CTP aveva dato ragione al contribuente, mentre la CTR l'ha riformata ritenendo che il diritto ai benefici fiscali fosse decaduto perché la domanda di adesione al Fondo doveva essere presentata entro il 30/12/2005 mentre la cessazione del rapporto era avvenuta il 31/07/2006. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi (nullità per ultravizione/ultrapetizione e violazione art.112 c.p.c.; violazione del giudicato; violazione della disciplina transitoria di abrogazione dell'art.19, comma 4-bis TUIR; omesso esame di fatto decisivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza i primi due motivi e ha ritenuto infondati gli altri: la disciplina transitoria (art.36 comma 23 del decreto-legge di luglio 2006) rendeva ultrattiva la previgente agevolazione tributaria solo in due ipotesi e il contribuente non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare, con idonea documentazione, che l'adesione al piano e la qualifica delle somme come incentivo all'esodo erano anteriori al 4/7/2006. Perciò il rimborso è stato negato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito) e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 19, comma 4-bis
La norma prevedeva una aliquota agevolata per i contributi d'incentivo all'esodo; la Corte evidenzia che, sebbene abrogata, può essere resa ultrattiva solo nelle ipotesi previste dalla disciplina transitoria (somme corrisposte per rapporti cessati entro la data di entrata in vigore del decreto o corrisposte in attuazione di accordi con data certa anteriore).
D.L. 4 luglio 2006, n. 23, art. 36, comma 23 (conv. L. n. 248/2006)
Ha disposto la disciplina transitoria che conserva l'applicazione dell'art.19, comma 4-bis TUIR in via ultrattiva solo per le ipotesi individuate: (1) somme relative a rapporti cessati entro l'entrata in vigore del decreto; (2) somme relative a rapporti cessati dopo ma attuati in virtù di atti/accordi con data certa anteriore.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23
La Corte usa la norma per confermare la portata della disciplina transitoria che permette l'ultrattività dell'agevolazione solo nei casi sopra indicati (testo della sentenza presenta riferimenti a precedenti di legittimità che interpretano la norma in tal senso).
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
citato nella parte relativa al contributo unificato
Norma procedurale che impone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disciplina.
Codice di Procedura Civile, art. 112 c.p.c.
citato nei motivi sulla nullità della sentenza
Riferito alla regola dell'arco delle censure di appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura del ricorrente per difetto di autosufficienza nella riproduzione degli atti impugnati.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., n. 3
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo infondato poiché il profilo decisivo (onere probatorio e mancanza di documentazione) era stato valutato correttamente.
Massime di principio
- Onere probatorio: in caso di richiesta di rimborso IRPEF su indennità per incentivo all'esodo, il lavoratore deve provare con documentazione idonea che l'erogazione è avvenuta come incentivo all'esodo e che l'adesione al piano/accordo sia intervenuta anteriormente all'abrogazione della disciplina agevolata (data di riferimento: 4/7/2006 o data indicata nella disciplina transitoria).
- Disciplina transitoria: l'agevolazione prevista dall'art. 19, comma 4-bis TUIR può essere considerata ancora applicabile solo in due casi non concorrenti: (a) rapporti di lavoro cessati entro la data di entrata in vigore del decreto che ha abrogato la norma; (b) rapporti cessati successivamente ma comunque attuati in esecuzione di atti o accordi con data certa anteriore a tale data.
- Data certa degli accordi: è essenziale che l'accordo/atto da cui deriva l'incentivo abbia una data certa anteriore all'abrogazione per far valere l'agevolazione; la sola previsione di possibilità di adesione senza limiti temporali nell'accordo collettivo non sostituisce la prova della data di adesione o della data certa dell'accordo.
- I termini sostanziali prevalgono su eventuali previsioni interne: ciò che conta per la qualificazione fiscale è la sussistenza dei requisiti temporali richiesti dalla normativa fiscale transitoria, non la disciplina contrattuale che permetta adesioni tardive.
- Formalità processuali: nei motivi di impugnazione è necessario riprodurre e allegare gli atti decisivi (sentenza di primo grado, atto di appello reclamato) quando su di essi si fondano censure di nullità o di violazione del giudicato; l'omissione può rendere il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
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