Cassazione Penale, Ordinanza n. 35504/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per avere falsamente attestato le condizioni reddituali familiari in tre distinte domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentate in altrettanti procedimenti penali in date diverse del 2017 e del 2018. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: con i primi due si denunciavano violazione di legge e vizio motivazionale sulla pena e sul diniego della particolare tenuità del fatto, sostenendo che lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato fosse modesto e che la pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 700 di multa fosse eccessiva; con il terzo si contestava la motivazione in punto di elemento soggettivo, ritenuta insufficiente perché ancorata solo alla differenza tra reddito dichiarato e reddito accertato senza considerare le specificità del caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurimi elementi indiziari in fatto, tra cui la convivenza con altri percettori di reddito almeno fino a febbraio 2017 e l'indicazione di due redditi diversi per lo stesso anno d'imposta in domande differenti. Ha inoltre rilevato che le doglianze formulate in termini di mera "carenza" o inadeguatezza motivazionale non integravano un motivo ammissibile di ricorso. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha giudicato non censurata in modo specifico la decisiva ragione ostativa rappresentata dalla commissione di tre reati della stessa indole, idonea a integrare abitualità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione dei motivi del ricorso
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è preclusa, nel caso esaminato, dalla commissione di più reati della stessa indole, che integra abitualità ostativa
art. 606, comma 3, c.p.p.
sono inammissibili i motivi che non si confrontano con la motivazione della sentenza o che deducono censure non proponibili in cassazione, come la rivalutazione del merito
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o della prova.
- La denuncia di "carenza" o di mera inadeguatezza della motivazione, se non tradotta in specifici vizi deducibili ex art. 606 c.p.p., integra un non motivo.
- La particolare tenuità del fatto è esclusa quando, all'esito del medesimo procedimento, risultano commessi più reati della stessa indole, perché tale dato è idoneo a fondare l'abitualità ostativa; la continuità criminosa non elimina di per sé tale verifica.
- Le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili in cassazione se mirano soltanto a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa apprezzamento discrezionale, in assenza di specifici vizi di legge o di motivazione.
- Ai fini del controllo di legittimità sul dolo, la motivazione è adeguata se il giudice di merito valorizza una pluralità di elementi fattuali coerenti, e non il solo scarto aritmetico tra dato dichiarato e dato accertato.
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