Regolamento (UE) 2026/85
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/85 della Commissione, del 14 gennaio 2026, relativo all’autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi da utilizzare in esche per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la tartrazina come additivo per mangimi, ma solo per un uso molto circoscritto: esche da pesca destinate ad attirare pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare. La Commissione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza per animali bersaglio, consumatori e ambiente, pur imponendo misure di protezione per gli utilizzatori a causa dei rischi di sensibilizzazione e inalazione. L’allegato fissa la composizione, i criteri di purezza, i metodi di analisi e le condizioni d’uso, compreso il divieto di impiego nell’acquacoltura.
Autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi da impiegare esclusivamente in esche per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare.
Ambito di applicazione
Si applica alla tartrazina, classificata nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti, limitatamente al suo impiego in esche da pesca per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare. Non si applica ai mangimi per l’acquacoltura; l’additivo è utilizzabile solo in esche da pesca progettate per essere sparse per attirare pesci in una data area. L’autorizzazione è valida nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il periodo di autorizzazione termina il 4 febbraio 2036.
Autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi in esche per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/85 autorizza la tartrazina come additivo per mangimi, ma in un ambito estremamente delimitato: l’uso in esche da pesca destinate ad attirare pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi per l’alimentazione animale e recepisce le valutazioni scientifiche dell’EFSA, che hanno ritenuto l’impiego sicuro alle condizioni proposte, pur evidenziando taluni rischi per gli utilizzatori.
Base giuridica e percorso autorizzatorio
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale, e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. È stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3.
La Commissione conclude che la sostanza soddisfa le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ritiene dunque opportuno procedere all’autorizzazione. È inoltre richiamato il fatto che il regolamento è conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Valutazione scientifica e profili di sicurezza
L’EFSA, con parere del 17 settembre 2024, ha concluso che l’uso della tartrazina nella preparazione di esche per pesci di acqua dolce non desta preoccupazioni per gli animali bersaglio ed è sicuro per consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte. Tuttavia, ha qualificato la sostanza come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, evidenziando che l’inalazione e l’esposizione cutanea presentano rischi; non è stato possibile trarre conclusioni sul potenziale irritante.
Con un ulteriore parere del 6 maggio 2025, l’EFSA ha inoltre concluso che la tartrazina può essere efficace nella colorazione delle esche da pesca alle condizioni di impiego indicate.
Ambito di utilizzo autorizzato
L’autorizzazione riguarda soltanto la tartrazina classificata come:
- categoria: additivi organolettici;
- gruppo funzionale: coloranti, ossia sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi.
L’uso è limitato alle esche da pesca per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare. Il regolamento precisa che l’additivo deve essere impiegato soltanto in esche da pesca e non può essere utilizzato nei mangimi per l’acquacoltura. Le esche devono essere destinate a essere sparse per attirare i pesci in una data area.
Specifiche tecniche dell’additivo
L’allegato descrive la tartrazina come additivo in forma solida, caratterizzata come sale sodico. Sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione del sale sodico.
Sono indicati i principali dati identificativi e compositivi:
- formula chimica: C16H9N4Na3O9S2;
- numero CAS: 1934-21-0;
- produzione mediante sintesi chimica.
Sono fissati criteri di purezza e composizione, tra cui:
- sostanza colorante calcolata come sale sodico: almeno 85 %;
- sostanza colorante accessoria: al massimo 1 %;
- composti organici diversi dalle sostanze coloranti: al massimo 0,5 %;
- ammine primarie aromatiche non solfonate: al massimo 0,01 %;
- sostanze estraibili in etere: al massimo 0,2 % in condizioni di neutralità.
Metodi di analisi e controllo
Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti della tartrazina nell’additivo per mangimi è prevista la spettrofotometria a 426 nm, con riferimento alle monografie FAO JECFA n. 1, vol. 4, e al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione.
Per la quantificazione della tartrazina nei mangimi composti è indicata la cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS). Il laboratorio di riferimento ha ritenuto applicabili alla domanda attuale le conclusioni e le raccomandazioni già formulate per i metodi di controllo; per questo motivo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Obblighi per gli operatori e protezione degli utilizzatori
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con le sole misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per:
- pelle;
- occhi;
- vie respiratorie.
Parametri di impiego e durata dell’autorizzazione
Per i pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare, l’allegato prevede un tenore minimo di 30 mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.
Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 4 febbraio 2036.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La tartrazina, appartenente alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "coloranti: i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi", è autorizzata come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell’allegato. L’autorizzazione deriva dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2.
Campo di impiego consentito
L’additivo è destinato esclusivamente alle esche da pesca per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare. Non è consentito l’uso in mangimi per l’acquacoltura. Le esche devono essere progettate per essere sparse al fine di attirare i pesci in una determinata area.
Valutazioni scientifiche e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione richiama il parere EFSA del 17 settembre 2024, che conclude per l’assenza di preoccupazioni per animali bersaglio, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur segnalando il potenziale della tartrazina come sensibilizzante cutaneo e respiratorio e i rischi da inalazione ed esposizione cutanea. È richiamato anche il parere EFSA del 6 maggio 2025 sull’efficacia della tartrazina nella colorazione delle esche. La Commissione ritiene quindi soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Metodi di analisi e laboratorio di riferimento
Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le conclusioni e raccomandazioni precedenti sui metodi di controllo della tartrazina; pertanto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. Nell’allegato sono indicati i metodi analitici: spettrofotometria a 426 nm per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti nell’additivo e LC-MS/MS per la quantificazione della tartrazina nei mangimi composti.
Condizioni tecniche, composizione e criteri di purezza
L’allegato descrive la sostanza come tartrazina in forma solida, caratterizzata come sale sodico; sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione. È indicata la formula chimica C16H9N4Na3O9S2, il numero CAS 1934-21-0 e la produzione mediante sintesi chimica. Sono fissati criteri di purezza: sostanza colorante come sale sodico ≥ 85 %, sostanza colorante accessoria ≤ 1 %, composti organici diversi dalle sostanze coloranti ≤ 0,5 %, ammine primarie aromatiche non solfonate ≤ 0,01 % e sostanze estraibili in etere ≤ 0,2 % in condizioni di neutralità.
Obblighi informativi e misure di protezione per gli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Specie interessata, tenore e scadenza dell’autorizzazione
Per i pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare è indicato un tenore minimo di 30 mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con umidità al 12 %. Il periodo di autorizzazione termina il 4 febbraio 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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