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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/109

Regolamento delegato (UE) 2026/109 della Commissione, del 14 gennaio 2026, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole tecniche del registro dell’Unione per allinearle alla riforma degli obiettivi climatici europei al 2030 e alle nuove regole di flessibilità previste per gli Stati membri nel regolamento ESR (regolamento (UE) 2018/842). In particolare, adegua le modalità di creazione e trasferimento delle AEA, i limiti quantitativi e le condizioni di utilizzo delle unità legate al settore LULUCF, sostituendo inoltre alcune denominazioni e correggendo un rinvio normativo errato. La modifica mira a garantire una contabilizzazione accurata, coerente e aggiornata delle operazioni svolte nel registro dell’Unione.

Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per adeguare il funzionamento del registro dell’Unione alle modifiche del regolamento (UE) 2018/842 in materia di riduzioni delle emissioni negli Stati membri e di utilizzo delle flessibilità ESR/LULUCF.

Ambito di applicazione

Si applica al funzionamento del registro dell’Unione istituito nell’ambito del sistema EU ETS, limitatamente alla contabilizzazione, al trasferimento, all’uso e all’annullamento delle AEA (assegnazioni annuali di emissioni) e delle LRU (unità di assorbimento Suolo) connesse agli obblighi degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857, nonché ai collegamenti con il regolamento (UE) 2018/841 (LULUCF). Rileva per gli Stati membri e per gli amministratori nazionali/centrali del registro; non disciplina direttamente operatori economici privati se non indirettamente tramite i conti e le operazioni del registro. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 per il funzionamento del registro dell’Unione

Il regolamento delegato (UE) 2026/109 interviene sul regime tecnico del registro dell’Unione disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2019/1122, per adeguarlo alle modifiche apportate al regolamento ESR (regolamento (UE) 2018/842) dal regolamento (UE) 2023/857. L’obiettivo è garantire che il registro rifletta correttamente i nuovi target climatici al 2030, le regole aggiornate di flessibilità tra settori e Stati membri e la contabilizzazione coerente delle operazioni relative ad AEA e LRU.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2018/842 impone agli Stati membri contributi minimi vincolanti alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2021-2030 e che il registro dell’Unione deve assicurare una contabilizzazione accurata delle operazioni svolte in applicazione di tale quadro. Poiché il regolamento (UE) 2023/857 ha innalzato l’obiettivo di riduzione al 2030 dal 30% al 40% rispetto ai livelli del 2005 e ha modificato taluni strumenti di flessibilità, si è reso necessario aggiornare il regolamento delegato (UE) 2019/1122. Il testo contiene anche una rettifica di un rinvio normativo errato relativo all’annullamento di taluni trasferimenti.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento opera sul funzionamento del registro dell’Unione per quanto concerne:

  • la creazione dei quantitativi di AEA nei conti unionale e negli allegati pertinenti;
  • i trasferimenti, l’uso e le limitazioni delle AEA;
  • il trasferimento delle LRU tra conto LULUCF e conto ESR;
  • le verifiche procedurali e le condizioni di ammissibilità per l’esercizio delle flessibilità previste dal regolamento (UE) 2018/842;
  • l’annullamento di trasferimenti effettuati per errore.

I destinatari operativi sono gli Stati membri, l’amministratore centrale e gli amministratori nazionali dei conti del registro; il regolamento non introduce obblighi diretti per operatori privati al di fuori del sistema di contabilizzazione.

AEA: creazione, validità e trasferibilità

L’articolo 59 bis viene riformulato per disciplinare la creazione, all’inizio del periodo di adempimento, del quantitativo complessivo di AEA nel conto totale unionale AEA ESR, pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni di tutti gli Stati membri per tutti gli anni del periodo di adempimento. Viene inoltre introdotto un nuovo paragrafo 1 bis per il conto totale unionale AEA allegato II, con riferimento agli Stati membri ammissibili e alle percentuali notificate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842.

Il nuovo articolo 59 ter chiarisce che le AEA sono valide ai fini del rispetto degli obblighi ESR e degli impegni/obiettivi previsti anche dal regolamento (UE) 2018/841. La trasferibilità delle AEA è ammessa solo entro i limiti e alle condizioni espressamente previsti dal regolamento ESR e dal regolamento LULUCF, con rinvio puntuale agli articoli rilevanti.

Flessibilità ETS, limiti quantitativi e aggiornamento delle soglie

Una parte significativa della modifica riguarda l’adeguamento dei criteri applicabili alla cosiddetta flessibilità ETS e ai limiti di utilizzo delle unità e delle assegnazioni. L’articolo 59 nonies viene aggiornato per coordinare il meccanismo con i nuovi saldi residui, con le revisioni del quantitativo e con le notifiche effettuate dagli Stati membri alla Commissione.

Diversi articoli vengono inoltre modificati nelle soglie percentuali:

  • articolo 59 decies, lettera b): da 10% a 7,5%;
  • articolo 59 undecies, lettera b): per il 2021, soglia del 75% delle assegnazioni annuali di emissioni; alla lettera c) da 30% a 25%;
  • articolo 59 terdecies: da 5% a 10% e da 10% a 15%;
  • articolo 59 quindecies: da 70% a 60%.

Questi interventi riflettono la revisione del quadro sostanziale del regolamento (UE) 2018/842 e delle relative possibilità di flessibilità per gli Stati membri.

Uso delle LRU e trasferimenti tra LULUCF ed ESR

Il nuovo articolo 59 duodecies disciplina in modo dettagliato il trasferimento delle LRU dal conto di adempimento LULUCF al conto di adempimento ESR dello stesso Stato membro, su richiesta di quest’ultimo. Il trasferimento è subordinato a una serie di condizioni e limiti quantitativi e procedurali, tra cui:

  • disponibilità effettiva di LRU trasferibili;
  • limite pari alla metà del quantitativo massimo degli assorbimenti netti totali per i periodi 2021-2025 e 2026-2030;
  • rispetto del quantitativo di emissioni dell’anno, al netto delle AEA disponibili o riportate;
  • preventiva e corretta informazione dell’intenzione di avvalersi della flessibilità ex articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842;
  • conformità al regolamento (UE) 2018/841;
  • rispetto delle finestre temporali collegate al calcolo dei saldi LULUCF ed ESR.

La norma mira a evitare usi anticipati, tardivi o incoerenti delle LRU e a garantire che i trasferimenti siano supportati dal corretto stato di avanzamento della contabilizzazione.

Obbligo di informazione al comitato sui cambiamenti climatici

Il regolamento introduce, all’interno delle norme sui trasferimenti, una condizione ulteriore legata alla trasparenza verso il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999. In particolare, in più disposizioni viene richiesto che lo Stato membro abbia informato tale comitato della propria intenzione di trasferire parte dell’assegnazione annuale di emissioni per un determinato anno, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2018/842.

Rettifica dei trasferimenti errati e applicazione delle norme generali del registro

L’articolo 59 vicies è sostituito per prevedere, in via generale, che ai trasferimenti di cui al titolo si applichino mutatis mutandis gli articoli 34, 35 e 55 del regolamento delegato (UE) 2019/1122. È inoltre precisato che i trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o LULUCF avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell’amministratore nazionale. Questa modifica ha anche funzione correttiva rispetto a un precedente rinvio giuridico errato.

Aggiornamento terminologico e dell’allegato I

Per ragioni di coerenza interna, il regolamento sostituisce ovunque rilevi la dicitura 'LMU' con 'LRU' e aggiorna la tabella I-II dell’allegato I sui conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni del titolo II bis. Si tratta di un adeguamento terminologico senza modifica della sostanza del meccanismo, ma importante per la corretta applicazione operativa del registro.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento del conto totale unionale AEA ESR e del conto AEA allegato II

L’articolo 59 bis è modificato per prevedere che, all’inizio del periodo di adempimento, l’amministratore centrale crei nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni del periodo, secondo l’articolo 10, paragrafo 2, e le decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842. È inoltre introdotto il paragrafo 1 bis per la creazione nel conto totale unionale AEA allegato II del quantitativo corrispondente alle assegnazioni annuali degli Stati membri ammissibili, sulla base delle percentuali notificate ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, del medesimo regolamento.

Validità e trasferibilità delle AEA

Il nuovo articolo 59 ter stabilisce che le AEA valgono per il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi di limitazione delle emissioni ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e degli impegni/obiettivi ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Le AEA sono trasferibili solo alle condizioni previste dagli articoli 5, paragrafi da 1 a 5 bis, 6, 9, paragrafo 2, e 11 del regolamento (UE) 2018/842, nonché dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.

Ridenominazione delle unità di assorbimento Suolo

In più disposizioni si sostituisce la denominazione 'unità di mitigazione Suolo (LMU)' e l’acronimo 'LMU' con 'unità di assorbimento Suolo (LRU)' e 'LRU', per uniformità terminologica nei conti e nelle tabelle del registro.

Condizioni per l’uso della flessibilità ETS e limiti sulle AEA

L’articolo 59 nonies è modificato per aggiornare i criteri di inammissibilità o di superamento dei limiti legati alla richiesta di utilizzo delle AEA, tenendo conto del saldo residuo totale dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/842, delle eventuali revisioni del quantitativo ex articolo 6, paragrafo 3, e delle notifiche della Commissione ai sensi dei paragrafi 3 bis e 3 ter. È inoltre aggiornato il riferimento al quantitativo di emissioni dell’anno e alle AEA trasferite tra conti ESR e LULUCF.

Riduzione di alcune soglie percentuali

Sono abbassate o aumentate diverse soglie: all’articolo 59 decies, lettera b), la percentuale passa da 10 a 7,5; all’articolo 59 undecies, lettera b), per il 2021 si introduce la soglia del 75% delle assegnazioni annuali di emissioni, mentre alla lettera c) la percentuale passa da 30% a 25%; all’articolo 59 terdecies le percentuali passano da 5% a 10% e da 10% a 15%; all’articolo 59 quindecies la percentuale passa da 70% a 60%.

Trasferimento e utilizzo delle LRU

Il nuovo articolo 59 duodecies disciplina il trasferimento di LRU dal conto di adempimento LULUCF al conto di adempimento ESR su richiesta dello Stato membro. Il trasferimento è vietato se supera il quantitativo disponibile, se eccede la metà del massimo degli assorbimenti netti totali per il periodo 2021-2025 o 2026-2030, se supera il quantitativo di emissioni dell’anno al netto delle AEA disponibili e riportate, o se ricorrono specifiche condizioni procedurali o sostanziali: mancata notifica dell’intenzione di ricorrere alla flessibilità ex articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, mancata conformità al regolamento (UE) 2018/841, presentazione della richiesta in fasi non ammesse rispetto al calcolo dei saldi LULUCF/ESR, o decorso del termine di tre mesi dal calcolo del saldo LULUCF.

Informazione al comitato sui cambiamenti climatici per i trasferimenti di AEA

All’articolo 59 terdecies e all’articolo 59 quaterdecies è introdotto il divieto di procedere o di autorizzare taluni trasferimenti se lo Stato membro non ha informato il comitato sui cambiamenti climatici della propria intenzione di trasferire parte dell’assegnazione annuale di emissioni per un dato anno, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2018/842.

Creazione di AEA in caso di revisione al rialzo delle percentuali notificate

All’articolo 59 octodecies è aggiunto un paragrafo 4 che impone all’amministratore centrale di creare nel conto totale unionale AEA allegato II il quantitativo corrispondente quando uno Stato membro comunica una revisione al rialzo della percentuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842 e vengono adeguati i quantitativi della decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3.

Rettifica del regime di annullamento dei trasferimenti errati

L’articolo 59 vicies è riscritto: per tutti i trasferimenti del titolo si applicano mutatis mutandis gli articoli 34, 35 e 55; inoltre, i trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o LULUCF avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell’amministratore nazionale. Viene così corretto anche il precedente rinvio normativo errato.

Aggiornamento dell’allegato I

Nell’allegato I, tabella I-II relativa ai conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni del titolo II bis, l’abbreviazione 'LMU' è sostituita con 'LRU'.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieclimaambientecontabilizzazione delle emissioniregistro ueuso del suolo e silvicoltura

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