Regolamento (UE) 2026/90
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/90 della Commissione, del 14 gennaio 2026, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello unionale, la L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA e alle condizioni dettagliate nell’allegato, con specifiche prescrizioni su impiego, etichettatura, metodi di analisi e misure di protezione per gli utilizzatori. È inoltre previsto che, se usata nei ruminanti, la sostanza sia protetta dalla degradazione ruminale e che l’uso nell’acqua di abbeveraggio tenga conto dei possibili squilibri nutrizionali. Il regolamento è direttamente applicabile e l’autorizzazione scade il 4 febbraio 2036.
Autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso, come additivo per mangimi, della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80393, classificata nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e comprende l’impiego nei mangimi; l’allegato prevede anche la possibilità di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di autorizzazione termina il 4 febbraio 2036.
Autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/90 della Commissione autorizza a livello unionale la L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce la valutazione scientifica favorevole dell’EFSA, imponendo tuttavia condizioni specifiche di impiego, etichettatura e tutela degli utilizzatori.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, riguardava la L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80393 per l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, con classificazione nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi.
Valutazione EFSA e motivi dell’autorizzazione
Nel parere del 18 marzo 2025, l’EFSA ha concluso che la sostanza è sicura per le specie bersaglio quando usata come integratore dietetico in quantità adeguate ai relativi bisogni nutrizionali. Ha inoltre ritenuto sicuro l’uso per consumatori e ambiente. Tuttavia, ha segnalato preoccupazioni sull’impiego nell’acqua di abbeveraggio per il rischio di squilibri nutrizionali e per motivi igienici, oltre a non poter concludere, in assenza di dati, sulla possibile irritazione cutanea/oculare o sensibilizzazione cutanea/respiratoria. La Commissione, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, ha quindi autorizzato l’additivo.
Ambito dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, alle condizioni ivi previste. L’autorizzazione copre tutte le specie animali e riguarda l’uso nei mangimi; l’allegato chiarisce anche che l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Il periodo di autorizzazione termina il 4 febbraio 2036.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato contiene prescrizioni operative rilevanti per gli operatori del settore dei mangimi:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio;
- l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio;
- se impiegata nell’alimentazione dei ruminanti, la L-arginina deve essere protetta dalla degradazione ruminale;
- l’etichetta dell’additivo deve indicare il tasso di umidità;
- l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Tutela della salute degli utilizzatori
La Commissione ritiene necessario adottare misure di protezione per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. In concreto, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Metodi di analisi e controlli
L’allegato indica i metodi di analisi per verificare la presenza e il tenore di arginina:
- identificazione della L-arginina nell’additivo: monografia "L-arginine" del Food Chemical Codex;
- determinazione nell’additivo: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS o IEC-VIS/FLD);
- determinazione nelle premiscele: IEC-VIS con riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009 oppure IEC-VIS/FLD;
- determinazione nei mangimi composti: IEC-VIS con riferimento al regolamento (CE) n. 152/2009;
- determinazione nell’acqua di abbeveraggio: IEC-VIS.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata in allegato, appartenente alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Fondamento giuridico e valutazione scientifica
Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione si fonda sul parere EFSA del 18 marzo 2025, che ha ritenuto la sostanza sicura per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente, ma ha segnalato criticità per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e la necessità di protezione dalla degradazione ruminale nei ruminanti.
Condizioni d’uso e avvertenze
L’allegato stabilisce che l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare la protezione dalla degradazione ruminale se l’additivo è usato nei ruminanti. L’etichetta deve indicare il tenore di umidità dell’additivo e riportare un’avvertenza sul necessario bilanciamento di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, soprattutto in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio.
Requisiti di etichettatura e istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. È imposto anche un obbligo informativo in etichetta relativo al tasso di umidità dell’additivo.
Tutela della salute degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Metodo di analisi
L’allegato rinvia a metodi di analisi specifici per l’identificazione e la determinazione dell’arginina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, basati principalmente su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica; per l’identificazione nell’additivo è richiamata la monografia del Food Chemical Codex.
Decorrenza e durata dell’autorizzazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato come fine del periodo di autorizzazione il 4 febbraio 2036.
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