Regolamento (UE) 2026/92
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/92 della Commissione, del 14 gennaio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole, all’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ad altri volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Kemin Europa N.V.) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo zootecnico per galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole e, al contempo, ne autorizza l’impiego anche per altri volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, imponendo però misure di protezione per gli utilizzatori. È inoltre abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, con una disciplina transitoria per lo smaltimento delle scorte.
Rinnovo e nuova autorizzazione, come additivo per mangimi, di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 per galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e altri volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, i relativi premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e altri volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione. L’applicazione riguarda sia il rinnovo dell’autorizzazione preesistente per le specie già autorizzate sia la nuova autorizzazione per le ulteriori categorie di volatili; sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed ეტichettati prima del 4 agosto 2026 e del 4 febbraio 2027, a seconda della tipologia. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Rinnovo e nuova autorizzazione di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/92 interviene nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione rinnova l’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 per le galline ovaiole e le specie avicole minori ovaiole e ne autorizza inoltre l’uso per altri volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione, sulla base del parere favorevole dell’EFSA e delle verifiche del laboratorio di riferimento.
Contesto normativo e motivazioni
Il regolamento richiama il quadro generale dell’autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 7 e 14 sulle domande di autorizzazione e rinnovo. Il considerando rilevante è che il precedente additivo, originariamente identificato come Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 e poi riclassificato come Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020.
Valutazione scientifica e sicurezza
L’EFSA, nel parere del 6 maggio 2025, ha concluso che il preparato resta sicuro per galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole, consumatori e ambiente, tenuto conto che composizione e processo produttivo non sono cambiati in modo sostanziale. Ha inoltre ritenuto sicuro l’impiego del preparato anche per altri volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione, e ha indicato che le modifiche alle specifiche non generano ulteriori criticità.
Sul piano della sicurezza per gli utilizzatori, l’Autorità ha precisato che il preparato non è irritante per pelle e occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie; l’inalazione e l’esposizione cutanea sono considerate rischiose. Non è stata ritenuta necessaria una valutazione di efficacia nel contesto del rinnovo, poiché non venivano modificate le condizioni d’uso in modo da incidere sull’efficacia per le specie già autorizzate.
Valutazione del laboratorio di riferimento
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto applicabili alla domanda attuale le conclusioni già formulate in occasione della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi del preparato. In base al regolamento (CE) n. 378/2005, non è quindi richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Oggetto dell’autorizzazione e condizioni di impiego
L’allegato definisce il prodotto come preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 contenente almeno 8 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida, con spore vitali come sostanza attiva. Il metodo di analisi prevede il conteggio con metodo dello spatolamento superficiale su triptone soia agar (EN 15784) e l’identificazione mediante PFGE - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.
Per gli animali destinatari, il tenore minimo indicato è di 1 × 10^8 CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità per il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione. Il periodo di autorizzazione scade il 4 febbraio 2036.
Obblighi operativi e misure di protezione
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori.
Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle. La Commissione richiama espressamente la necessità di tali misure senza pregiudizio per la restante normativa UE in materia di sicurezza dei lavoratori.
Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio
L’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020. Tuttavia, poiché non vi sono ragioni di sicurezza che impongano un’applicazione immediata delle nuove condizioni, l’articolo 4 prevede un periodo transitorio:
- l’additivo e le premiscele per galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole, prodotti ed etichettati prima del 4 agosto 2026 secondo le regole precedenti al 4 febbraio 2026, possono restare immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, destinati alle stesse specie, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2027 secondo le norme precedenti al 4 febbraio 2026, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione per le specie già autorizzate
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", per galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole, alle condizioni fissate nell’allegato.
Nuova autorizzazione per altri volatili
L’articolo 2 autorizza lo stesso preparato, sempre come additivo zootecnico e stabilizzatore della flora intestinale, per altri volatili detenuti per la produzione di uova o per la riproduzione, alle condizioni dell’allegato.
Abrogazione del precedente atto autorizzativo
L’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, che aveva autorizzato il preparato per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova.
Misure transitorie
L’articolo 4 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: a) additivo e premiscele destinati a galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole prodotti ed etichettati prima del 4 agosto 2026, se conformi alle norme precedenti al 4 febbraio 2026; b) mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tale additivo, destinati alle medesime specie, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2027, se conformi alle norme precedenti al 4 febbraio 2026.
Condizioni tecniche e di sicurezza nell’allegato
L’allegato fissa il numero di identificazione 4b1823i, il titolare Kemin Europa N.V., la composizione del prodotto (preparato con almeno 8 × 10^10 CFU/g), la forma solida, l’analisi mediante EN 15784 per il conteggio e PFGE/CEN/TS 17697 o sequenziamento del DNA per l’identificazione, il tenore minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di mangime completo, la data di fine autorizzazione al 4 febbraio 2036 e gli obblighi di etichettatura e protezione degli utilizzatori.
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