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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29070/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato che aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena con sentenza irrevocabile per un delitto commesso nel 2013. Il pubblico ministero, in sede esecutiva, ha chiesto la revoca del beneficio sostenendo che, al momento della concessione della sospensione, l'interessato aveva già riportato una precedente condanna definitiva a pena detentiva non sospesa per altro delitto, circostanza ostativa ai sensi dell'art. 164 c.p. Il tribunale, come giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la revoca in sede esecutiva sia possibile solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 168 c.p., e non quando la causa ostativa riguardi una precedente condanna non conosciuta dal giudice della cognizione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il giudice dell'esecuzione potesse revocare il beneficio anche in presenza di una pregressa condanna a pena non sospesa ignorata dal giudice che aveva concesso il beneficio. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale sui poteri del giudice dell'esecuzione in materia di revoca della sospensione condizionale della pena e ha aderito all'orientamento più recente, secondo cui la revoca è legittima anche quando il beneficio sia stato concesso nonostante una precedente condanna a pena detentiva non sospesa, se tale condanna, da sola o cumulata con la successiva, supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., purché la causa ostativa non fosse conosciuta dal giudice della cognizione. Ha quindi affermato che la lettura dell'art. 168, comma 3, c.p. va coordinata con l'art. 164, comma 4, c.p., come interpretato alla luce della sentenza n. 95 del 1976 della Corte costituzionale. L'ordinanza del tribunale è stata annullata con rinvio al Tribunale di Rovigo per nuovo esame dell'istanza di revoca e per verificare nel merito se la precedente condanna fosse ostativa e se fosse o meno conosciuta dal giudice della cognizione.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.

    La precedente condanna a pena detentiva per delitto rileva come causa ostativa alla concessione del beneficio e, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 95 del 1976, è parificata alla precedente condanna con pena sospesa ai fini del cumulo e della concedibilità della sospensione condizionale.

  • art. 168 c.p.

    comma 3; comma 1, nn. 1 e 2

    La revoca della sospensione condizionale in sede esecutiva è ammessa nei casi tipizzati, ma il rinvio all'art. 164, comma 4, c.p. comprende anche la concessione del beneficio in presenza di una precedente condanna a pena non sospesa che, cumulata con la successiva, superi i limiti di legge.

  • art. 674 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione opera nei limiti delle ipotesi di revoca previste dalla legge; tuttavia il perimetro delle ipotesi revocabili va letto coordinando la norma processuale con l'art. 164, comma 4, c.p.

  • art. 163 c.p.

    Stabilisce i limiti di pena entro cui può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale; il superamento di tali limiti per cumulo rende ostativa la concessione e legittima, nei casi previsti, la revoca.

  • art. 47 ord. pen.

    La declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale non elimina il vizio originario della concessione del beneficio, se questa era stata resa in violazione dei presupposti legali.

  • sentenza Corte cost. n. 95 del 1976

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 c.p. nella parte in cui non consentiva la concessione della sospensione condizionale al soggetto già condannato a pena detentiva non sospesa, quando il cumulo con la nuova pena restava entro i limiti di legge; da ciò deriva la parificazione tra condanna sospesa e non sospesa ai fini del beneficio.

Massime di principio

  • In tema di sospensione condizionale della pena, la revoca in sede esecutiva è consentita non solo nelle ipotesi espressamente richiamate in modo formale, ma anche quando il rinvio normativo a una disposizione sostanziale debba essere letto nel significato che essa ha assunto dopo l'intervento della Corte costituzionale.
  • La preesistenza di una condanna a pena detentiva non sospesa, se non conosciuta dal giudice della cognizione, può rilevare in sede esecutiva ai fini della revoca del beneficio quando, sola o cumulata con la successiva pena, comporti il superamento dei limiti di concedibilità previsti dalla legge.
  • La tassatività delle ipotesi di revoca in sede esecutiva non impedisce di ricomprendere nel relativo perimetro anche situazioni che, alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata della norma richiamata, rientrano già nel suo contenuto precettivo.
  • La declaratoria di estinzione della pena o di altri effetti penali della condanna ostativa non sana il vizio genetico della concessione del beneficio, se questo era stato accordato in assenza dei presupposti legali.
  • Ai fini dell'esecuzione, il giudice deve verificare in concreto sia l'esistenza della causa ostativa sia la sua eventuale ignoranza da parte del giudice della cognizione, non potendo arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità fondata su una lettura eccessivamente restrittiva della norma.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale

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