Cassazione Civile, Sentenza n. 21816/2020 del 09/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia proposto avverso la decisione della CTP di Caserta che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato al notaio Gennaro Fiordiliso in relazione a maggior imposta proporzionale di registro ed imposte ipocatastali sull'atto del 19/02/2012 (cessione volontaria in luogo di esproprio di aree destinate ad edilizia residenziale ex art.35 L.865/71). L'Agenzia deduceva che l'appello era specifico e che l'agevolazione non spettava perché il trasferimento era fra privati (Onlus e cooperative) e non rientrava nei presupposti per l'agevolazione (contestando anche la qualificazione come edilizia "sovvenzionata" invece che "convenzionata"). La CTR aveva ritenuto l'atto di appello generico e quindi inammissibile poiché non avrebbe adeguatamente censurato la motivazione del primo giudice (che si era richiamato all'art.74 L.865/71 anziché all'art.35).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione art.53 d.lgs. 546/92) ritenendo che l'appello dell'Agenzia fosse sufficientemente specifico: la riproposizione delle ragioni già formulate in sede amministrativa e in primo grado è idonea a soddisfare il requisito di specificità quando, interpretato nel suo complesso, il gravame consente di ricavare in termini inequivoci le doglianze. La CTR ha dunque errato nel dichiarare l'appello inammissibile per la sola circostanza che le argomentazioni non fossero "nuove" o che l'Agenzia avesse richiamato l'art.35 mentre il primo giudice aveva fatto riferimento all'art.74. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per le spese. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992 art.53
Stabilisce i requisiti di specificità dell'atto di impugnazione nel processo tributario; la Corte ha interpretato che la riproposizione delle ragioni originarie può assolvere all'onere di specificità quando, nell'insieme, il gravame consente di ricavare le doglianze in termini inequivoci
L. 865/1971 art.74
"Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste dal titolo III della presente legge nonche' gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria."
Agevolazione prevista per i trasferimenti delle aree ricomprese nel titolo III della L.865/71 (imposta di registro fissa minima ed esenzione ipotecaria); la Corte rileva che tale disposizione può essere applicabile, in presenza dei presupposti, anche alle fattispecie attinenti all'art.35
L. 865/1971 art.35
"Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge..."
Disciplina le cessioni delle aree destinate a edilizia economica e popolare verso cooperative e altri soggetti; la Corte osserva che l'agevolazione normativa prevista dall'art.74 può estendersi alle fattispecie disciplinate dall'art.35 quando ricorrano i presupposti materiali e territoriali del titolo III
D.P.R. 601/1973 art.32
Norma che conferma, in ambito tributario, le agevolazioni previste dalle leggi speciali (richiamata dalla parte ricorrente per sostenere l'esclusione dell'agevolazione nel caso concreto); la Corte ha considerato la rilevanza del richiamo ma ha assorbito la censura nel rinvio per il merito
Giurisprudenza citata (SSUU 27199/17; Cass. 32954/18)
Principi di legittimità richiamati dalla Corte secondo cui l'impugnazione d'appello deve chiaramente individuare le questioni contestate e che, nel processo tributario, la riproposizione delle ragioni già dedotte può soddisfare il requisito di specificità quando il gravame, nel suo complesso, consente di ricavare le doglianze
Massime di principio
- Nel processo tributario l'atto di appello è specifico anche quando ripropone argomentazioni già formulate in primo grado o nell'atto impositivo, purché dall'atto di gravame si ricavino in termini inequivoci le doglianze mosse alla decisione impugnata
- La Corte non può dichiarare inammissibile l'appello per il solo fatto che le argomentazioni non siano "nuove" rispetto a quelle già espresse: rileva la chiarezza e la capacità censoria dell'impugnazione nel suo complesso
- Quando il primo giudice fonda la decisione su una norma (es. art.74) e l'Amministrazione richiama un'altra (es. art.35), ciò non rende automaticamente "fuori tema" l'appello se le norme sono riconducibili al medesimo ambito di tutela (es. aree del titolo III L.865/71)
- In controversie tecnico-giuridiche l'onere di specificità è valutato tenendo conto della natura della questione: la riproposizione della tesi già sostenuta può legittimamente mirare alla revisione dell'interpretazione giuridica adottata dal primo giudice
- Se la CTR dichiara inammissibile un appello per motivi di mera forma erronei, la Cassazione può cassare e rinviare il procedimento perché la stessa Corte di merito si pronunci nuovamente sulla ammissibilità e, successivamente, sul merito
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