Sentenza n. 284/2026 - Lecce, Sezione 2
per la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’I.n.p.s. nella liquidazione della pensione; > nonché per la condanna dell’I.n.p.s. all’esibizione del modello TE08 di liquidazione della pensione, dell’ultimo modello TE08 di ricostituzione contributiva (con anzianità contributiva specificata), del modello retr. pens. (estratto conto analitico più calcolo quote pensione) – se esistenti e disponibili – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine e relativo alla pensione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale ostensione della documentazione relativa alla liquidazione e ricostituzione della pensione
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione necessaria a conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, il calcolo della retribuzione media settimanale e il sistema di calcolo applicato dall’INPS. Ha inoltre chiesto l’esibizione del modello TE08 di liquidazione, dell’ultimo modello TE08 di ricostituzione contributiva, del modello Unicarpe retr. pens. o di altra documentazione equivalente relativa al proprio trattamento pensionistico. Nel corso del giudizio, l’INPS ha depositato il modello TE08 e il modello Unicarpe retr. pens. e ha dichiarato di non detenere ulteriore documentazione pertinente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la pretesa del ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta mediante il deposito in giudizio della documentazione richiesta e la dichiarazione dell’INPS circa l’inesistenza di ulteriore documentazione. Le spese sono state poste a carico dell’INPS secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’ostensione integrale è intervenuta soltanto il 17 gennaio 2026, dopo la proposizione del ricorso del 8 luglio 2024. L’INPS è stato condannato a rifondere € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, rendendo inutile una pronuncia di merito sull’accesso.
art. 26 c.p.a.
Le spese sono state liquidate applicando il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del comportamento dell’amministrazione e della tardiva ostensione della documentazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, l’amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta e dichiara di non detenere ulteriori atti pertinenti, la pretesa dell’interessato deve essere considerata integralmente soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La produzione documentale intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese: se l’ostensione tardiva ha determinato la soddisfazione della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 30/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 386/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →