Ordinanza n. 1039/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di modifica delle quote e delle altezze del Lotto 4 di un piano di lottizzazione, permesso di costruire per un nuovo edificio e precedenti delibere consiliari ritenute lesive
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 12 settembre 2024, con cui sono state approvate modifiche qualificate come non sostanziali al piano di lottizzazione relativo alla zona residenziale di espansione ambientale CT n. 16 del PRG, nonché il permesso di costruire n. 1/SUE/POL del 4 aprile 2025, rilasciato per la realizzazione di un edificio di nuova costruzione nel Lotto 4 con maggiori altezze, e alcune delibere consiliari del 2019 e del 2020, nella parte ritenuta lesiva della corretta attuazione del piano originario, con particolare riferimento alle altezze. Nel corso del giudizio il TAR, con sentenza non definitiva, aveva disposto una verificazione tecnica per accertare se la modifica delle quote del Lotto 4 derivasse da errori di trascrizione del progetto originario del 2010 oppure da riporti di terreno che avessero innalzato le quote; se il nuovo edificio fosse stato collocato alle quote previste dal piano originario, eventualmente rettificate per errori materiali; e se fosse stata mantenuta la differenza altimetrica tra il nuovo edificio sul Lotto 4 e quello esistente sul Lotto 5. L'organismo incaricato ha segnalato la necessità di avvalersi di un professionista esterno esperto nell'utilizzo di software CAD e GIS, nonché eventualmente di effettuare rilievi strumentali. Le parti hanno contestato la compatibilità di tale collaborazione esterna con la verificazione e hanno evidenziato il rischio che l'istruttoria si trasformasse in una forma ibrida tra verificazione e consulenza tecnica d'ufficio, oltre a determinare un'eccessiva dilatazione dei tempi processuali.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso in via definitiva sulla validità degli atti impugnati. Ha ritenuto meritevoli di approfondimento, in contraddittorio con il responsabile della verificazione, i dubbi relativi alla necessità e alla legittimità dell'impiego di un professionista esterno, alla distinzione tra verificazione ex art. 66 c.p.a. e consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a., nonché alla compatibilità dell'incarico con il principio di ragionevole durata del processo. Ha quindi rinviato la trattazione a una nuova camera di consiglio del 7 ottobre 2026, invitando il responsabile della verificazione a partecipare e consentendo alle parti di intervenire con i propri consulenti tecnici. Il Collegio si è riservato, all'esito, di revocare l'incarico qualora risultasse assolutamente necessaria una professionalità specialistica non disponibile tra il personale interno dell'organismo incaricato. Ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Sulla scorta delle deduzioni delle parti e della documentazione tecnica versata in giudizio, saranno eseguite le seguenti verificazioni
La verificazione è uno strumento istruttorio volto ad accertare, tramite l'organismo incaricato, specifici profili tecnici rilevanti per la decisione. Il TAR deve verificare se l'organismo possa svolgere l'incarico con le proprie risorse o se l'eventuale ausilio esterno alteri la natura dell'istituto.
art. 67 c.p.a.
istruttoria ibrida con profili riconducibili alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU) disciplinata invece dal successivo art. 67
La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un distinto strumento istruttorio rispetto alla verificazione; il Collegio considera problematico creare una forma ibrida non espressamente prevista dall'ordinamento.
art. 2, comma 2, c.p.a.
il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di ragionevole durata vincola anche lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice e impone di considerare i tempi necessari per eventuali procedure di affidamento esterno e i rischi di contenzioso connessi.
Massime di principio
- La verificazione ex art. 66 c.p.a. e la consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. sono strumenti istruttori distinti; non può essere introdotta, senza una specifica base normativa, una forma ibrida che combini le caratteristiche dei due istituti.
- Quando l'organismo incaricato della verificazione prospetta il ricorso a professionalità esterne, il giudice deve verificare in contraddittorio se tale ausilio sia effettivamente indispensabile, se siano disponibili competenze interne e se l'attività richiesta resti compatibile con la natura della verificazione.
- La scelta di acquisire un ausilio specialistico esterno nell'ambito di una verificazione deve essere valutata anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, considerando i tempi della procedura di selezione e il rischio di ulteriori controversie.
- Prima di revocare o confermare un incarico di verificazione, il giudice può convocare il responsabile dell'attività istruttoria per chiarire la necessità delle professionalità richieste e riservarsi la decisione all'esito del contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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