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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20394/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di lavoro in cui il primo giudice aveva compensato integralmente le spese, ritenendo rilevante la serialità di cause analoghe promosse da altri lavoratori della stessa società, poi trattate congiuntamente ma decise separatamente. La Corte d'appello ha confermato tale statuizione, valorizzando la serialità, l'identità delle questioni e la circostanza che in altro giudizio la società era già stata condannata alle spese. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 151 disp. att. c.p.c., sostenendo che la serialità di controversie analoghe, in assenza di formale riunione dei processi, non integra gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, degli artt. 12 e 14 preleggi e degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che la liquidazione di un compenso unico è ammessa solo per giudizi riuniti o per assistenza di più soggetti nella stessa posizione processuale, non per procedimenti rimasti distinti. Gli ulteriori motivi attenevano alla quantificazione delle spese di primo grado e alla compensazione anche nel grado di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Ha affermato che, in presenza di procedimenti distinti e non riuniti, anche se aventi il medesimo oggetto e trattati congiuntamente, l'avvocato ha diritto alla liquidazione separata degli onorari; la serialità delle controversie e la circostanza che in un diverso giudizio sia stata già pronunciata una condanna alle spese non costituiscono, da sole, gravi ed eccezionali ragioni per derogare alla regola della soccombenza e compensare le spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della regolazione delle spese alla luce dei principi indicati, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti il terzo e il quarto motivo.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    richiamato insieme alle altre norme costituzionali a sostegno della censura sulla compensazione delle spese, ma non autonomamente decisivo nella ratio decidendi

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, senza autonoma statuizione nel dispositivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione del giusto processo e della motivazione

  • art. 91 c.p.c.

    la regola generale della soccombenza resta il criterio base di regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da specificare dal giudice di merito

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese, ma non centrale nella decisione

  • art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014

    prevede la liquidazione di un unico compenso solo quando l'avvocato assista più soggetti con la stessa posizione processuale o una parte contro più soggetti, presupponendo l'unicità della causa o la riunione dei processi

  • artt. 12 e 14 preleggi

    richiamati per escludere un'applicazione analogica dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    richiamata dalla sentenza d'appello quale contesto di riapertura della compensazione, ma la Cassazione ne limita la rilevanza nel caso concreto

Massime di principio

  • Quando più cause analoghe restano formalmente distinte e non sono riunite, la liquidazione degli onorari deve avvenire separatamente per ciascun procedimento; non è consentito trasformare la mera serialità del contenzioso in un unico compenso.
  • L'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 consente la liquidazione di un compenso unico solo in presenza di un unico processo o di processi separati poi riuniti; la norma non si estende ai giudizi rimasti autonomi.
  • La serialità delle controversie, anche se caratterizzate da identiche questioni di fatto e di diritto o dalla precedente condanna alle spese in altro giudizio, non costituisce di per sé una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • La deroga al principio di soccombenza nella regolazione delle spese non può essere fondata soltanto sulla scelta delle parti di promuovere separatamente azioni autonome a tutela di posizioni individuali analoghe; occorre un quadro più articolato di circostanze specificamente individuate dal giudice.
  • La nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92 c.p.c. resta una clausola generale, ma deve essere concretamente e logicamente motivata con elementi riferiti alla singola controversia decisa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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