Cassazione Penale, Sentenza n. 3956/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP di Latina per i reati di turbata libertà degli incanti (capo 1, art. 353 c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (capi 2 e 3, art. 512-bis c.p.). Di Maio sosteneva che: a) al momento della sua condotta la gara era ormai definita con l'aggiudicazione dell'immobile a Magoni, per cui la sua azione non poteva integrare il reato di turbata libertà degli incanti; la presunta minaccia non era tale da cagionare timore diretto e i timori della denunciante derivavano dalle cronache; b) con riferimento ai trasferimenti patrimoniali, la sorveglianza speciale era stata revocata nel 2012 e quindi non sussisteva l'attualità della pericolosità sociale né il dolo specifico finalizzato ad eludere misure di prevenzione patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del 29 aprile 2022. Sul punto relativo all'art. 353 c.p. la Corte ha chiarito che il momento consumativo del reato coincide con l'aggiudicazione definitiva della gara: le condotte poste in essere dopo tale momento non sono idonee a integrare il reato di turbata libertà degli incanti (si tratta di reato di pericolo che tutela la fase di scelta del contraente). Quanto all'art. 512-bis c.p., la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano sufficientemente valutato la prova del dolo specifico dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, limitandosi a riscontrare la mera fittizia intestazione e il perdurante controllo di fatto, senza accertare la consapevolezza e la finalità elusiva richiesta dalla fattispecie; pertanto anche sotto questo profilo la misura cautelare non poteva essere confermata.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)
Il reato è reato di pericolo e il momento consumativo coincide con l'aggiudicazione definitiva della gara; condotte posteriori all'aggiudicazione non incidono sull'oggetto di tutela della norma e, quindi, non integrano il reato se non intervenuti altri elementi rilevanti
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)
Fattispecie a forma libera che richiede, oltre all'atto di fittizia intestazione, la prova del dolo specifico consistente nella finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale; la mera intestazione fittizia e il controllo di fatto non sono sufficienti senza elementi probatori della consapevolezza e della finalità elusiva
art. 2-ter legge n. 575/1965 / art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (presunzione di interposizione fittizia)
La presunzione di interposizione può facilitare l'accertamento di fittizia intestazione ma non esime dall'esigenza, nel reato di trasferimento fraudolento di valori, di ulteriori elementi probatori che dimostrino la finalità elusiva e la consapevolezza del disponente
Massime di principio
- Per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) il momento rilevante è l'aggiudicazione definitiva: condotte idonee ad influenzare la procedura anteriori a tale momento possono integrare il reato; condotte successive di per sé non lo integrano ma possono rilevare per altri reati
- Il reato di turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo: non è necessaria la modifica effettiva dell'esito della gara, ma occorre che la condotta sia idonea a turbarne lo svolgimento nella fase di determinazione del contraente
- Per il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) non basta la mera intestazione fittizia: la pubblica accusa deve provare il dolo specifico di elusione delle misure patrimoniali (consapevolezza e finalità), mediante elementi di fatto aggiuntivi oltre l'atto formale di trasferimento
- La sussistenza di una presunzione di interposizione (normativa antimafia/antiriciclaggio) può essere utile ma non è risolutiva: è necessario valutare il quadro fattuale complessivo per dimostrare la capacità elusiva dell'operazione
- In casi analoghi la difesa dovrebbe puntare a dimostrare il momento temporale dell'aggiudicazione/definizione del procedimento e l'assenza del dolo specifico; l'accusa, viceversa, dovrà fornire elementi chiari sul momento temporale rilevante e sulnexus teleologico tra i trasferimenti e l'intento di elusione delle misure patrimoniali
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