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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del permesso di costruire n. 11232 del 4 agosto 2020 rilasciato dal Comune di Scorzè a Scattolin Daniele e alla società Rio s.r.l. per la “Demolizione e ricostruzione con ampliamento, delocalizzazione di volume residenziale e superficie agricola con realizzazione di n. 3 fabbricati unifamiliari e di n. 1 fabbricato residenziale ed agricolo in applicazione della LR 14/2009 e smi, apertura di accesso carraio su area destinata ad ingresso, manovra e parcheggio da cedere ad uso pubblico”; - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scorzè n. 10 del 12.03.2018 avente ad oggetto “Delocalizzazione edificabilità residenziale ed agricolo a seguito demolizione/esproprio di fabbricati per realizzo opere complementari al passante di Mestre in via Canova e via Ponte Nuovo”; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorra, della deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 20.05.2019 avente ad oggetto “Valutazione proposta di realizzo opere di rifacimento isola ecologica in Via Moglianese a Peseggia a scomputo parziale del contributo di costruzione per intervento edilizio”; della determinazione n. 499 del 23 agosto 2019 del Responsabile Settore Area Gestione del Territorio e Ambiente del Comune di Scorzè e dell’Atto unilaterale d’obbligo del 08 giugno 2020, n. 2570. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bianchin Teresa il 26 giugno 2025: del Permesso di Costruire n. 2025/25703 del 16 aprile 2025 rilasciato dal Comune di Scorzè a Scattolin Daniel, Scattolin Paolino, Durante Antonella e Rio s.r.l. per “Variante in corso d’opera al PDC n. 11232 del 04/08/2020, per parziale modifica posizionamento fabbricati e diverse caratteristiche costruttive e impiantistiche per riqualificazione energetica_ditta RIO SRL/SCATTOLIN DANIEL/DURANTE ANTONELLA” e relativi n. 7 allegati; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto ivi compreso per quanto occorra del parere dell’ufficio tecnico del Comune di Scorzè del 16 aprile 2025 e del parere del Responsabile del servizio e del Procedimento del Comune di Scorzè in data 16 aprile 2025, entrambi richiamati nel gravato Permesso di Costruire n. 2025/25703.

Giustizia amministrativa202100010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per demolizione, ricostruzione, ampliamento e delocalizzazione di volumetrie con realizzazione di quattro fabbricati residenziali e agricoli, nonché successiva variante in corso d’opera

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n. 11232/2020, la deliberazione consiliare sulla delocalizzazione della volumetria e gli atti connessi, deducendo: violazione della disciplina regionale sui crediti edilizi e incompetenza del Comune in assenza di PAT e PI; illegittima delocalizzazione della capacità edificatoria ai sensi della disciplina regionale sul piano casa; illegittima frammentazione della volumetria in quattro abitazioni, con conseguente realizzazione di una lottizzazione in area agricola e violazione della disciplina sul consumo di suolo; violazione delle distanze minime tra nuove residenze e allevamento zootecnico intensivo, nonché difetto di istruttoria e motivazione; illegittimità dello scomputo degli oneri di urbanizzazione mediante realizzazione diretta di un’isola ecologica. Con motivi aggiunti hanno impugnato il permesso di costruire in variante del 16 aprile 2025, deducendo l’illegittimità derivata e propria per le medesime ragioni, la violazione delle distanze dall’allevamento e l’intervenuta decadenza del titolo originario per mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso principale e i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse concreto e attuale, richiamando il principio secondo cui la vicinitas non dimostra automaticamente l’interesse a ricorrere e il ricorrente deve provare uno specifico pregiudizio e l’utilità concreta conseguibile dall’annullamento. La mera deduzione della violazione delle distanze tra allevamento e residenze non è stata ritenuta sufficiente, soprattutto perché la variante aveva collocato il nuovo insediamento a oltre 100 metri dall’allevamento e non era stato dimostrato in concreto il pregiudizio all’attività zootecnica. Il TAR ha comunque esaminato le censure nel merito, ritenendole infondate. Ha escluso l’applicabilità della disciplina sui crediti edilizi ordinari, ravvisando invece l’applicazione delle norme regionali sulla ricostruzione in area adiacente, sulla demolizione per ragioni statiche o di pubblica incolumità, sulla ricostruzione di edifici oggetto di esproprio e sulla disciplina del piano casa. Ha ritenuto irrilevante l’assenza di PAT e PI e legittima la concentrazione delle volumetrie in un’opera unitariamente localizzata, sebbene articolata in quattro unità abitative. La censura sulle distanze del ricorso principale è stata dichiarata improcedibile per effetto della variante. La censura relativa allo scomputo degli oneri è stata ritenuta inammissibile per difetto di utilità concreta e comunque infondata, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria sotto soglia funzionale all’intervento. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto non dimostrata l’applicabilità della distanza di 200 metri, non essendo provati con certezza tutti i presupposti dimensionali e tipologici dell’allevamento. Ha respinto anche la censura sulla decadenza del permesso originario, rilevando l’effettuazione di opere entro il termine, le proroghe emergenziali Covid e l’ulteriore proroga normativa di 36 mesi. Ha respinto l’eccezione di tardività contro la deliberazione consiliare del 2018, qualificandola come atto presupposto non immediatamente lesivo, e ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei precedenti proprietari delle volumetrie. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione o riassunzione del giudizio a seguito della morte della parte, applicata dagli eredi dei ricorrenti.

  • art. 105 c.p.a.

    Richiamato incidentalmente in relazione all’interpretazione dell’Adunanza Plenaria sui limiti dell’esame della controversia.

  • artt. 48, comma 1-quater, l.r. Veneto n. 11/2004 e 27, comma 15, l.r. Veneto n. 61/1985

    Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'articolo 11 e terzultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

    Consentono, in assenza del primo PAT, la ricostruzione di volumetria ordinaria in area adiacente nei casi di demolizione necessaria per motivi statici o di pubblica incolumità; l’area adiacente non deve essere necessariamente immediatamente confinante.

  • art. 7, ultimo comma, l.r. Veneto n. 24/1985

    Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4, in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui all'art. 2.

    Giustifica la ricostruzione in area agricola della volumetria derivante da edifici espropriati per opere pubbliche, anche quando il sito di ricostruzione non sia immediatamente confinante, secondo la disciplina comunale applicabile.

  • art. 3, comma 2, lett. a), l.r. Veneto n. 14/2009

    Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. La demolizione e ricostruzione, purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della superficie: a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell'edificio ... alla corrispondente classe A.

    Consente la demolizione e ricostruzione, anche parziale, con incremento volumetrico fino al 70% in presenza dei presupposti energetici previsti; nel caso concreto ha giustificato una quota della volumetria delocalizzata.

  • art. 15 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina i termini di inizio e ultimazione dei lavori del permesso di costruire; il TAR ha ritenuto rispettati o prorogati tali termini.

  • art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020

    Ha prorogato il termine per l’inizio dei lavori durante l’emergenza Covid, rendendo tempestivo l’inizio dei lavori nel caso esaminato.

  • art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito dalla l. n. 51/2022

    Ha prorogato di ulteriori 36 mesi i termini di inizio e ultimazione dei lavori previsti dall’art. 15 d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato con riguardo all’affidamento degli interventi di urbanizzazione primaria sotto soglia; il TAR ha comunque escluso l’utilità concreta della censura e ne ha ritenuto infondato il merito.

  • art. 80 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato in relazione alla verifica dei requisiti generali dell’esecutore dell’opera di urbanizzazione.

Massime di principio

  • La vicinitas costituisce un elemento utile a dimostrare la legittimazione a impugnare un titolo edilizio, ma non prova automaticamente l’interesse concreto e attuale al ricorso. Il ricorrente deve indicare e dimostrare lo specifico pregiudizio derivante dall’intervento e l’utilità concreta conseguibile dal suo annullamento.
  • La mera allegazione della violazione di una distanza minima tra un allevamento zootecnico preesistente e una nuova residenza non è sufficiente a dimostrare l’interesse a ricorrere: occorre provare in concreto come l’insediamento edilizio incida sull’attività del ricorrente e quale vantaggio deriverebbe dalla sua eliminazione.
  • L’assenza di PAT e PI non impedisce necessariamente la ricostruzione e delocalizzazione di volumetrie quando l’operazione sia riconducibile alla disciplina regionale speciale sulla demolizione e ricostruzione per motivi statici, di pubblica incolumità o per edifici oggetto di esproprio, anziché alla disciplina generale dei crediti edilizi ordinari.
  • La nozione di area adiacente prevista dalla disciplina regionale sulla ricostruzione non richiede necessariamente l’immediata contiguità dei fondi, potendo ricomprendere un’area situata a distanza contenuta e comunque coerente con la finalità di concentrare la ricostruzione in un sito idoneo.
  • Una variante in corso d’opera modifica solo parzialmente il titolo edilizio originario e, salvo incompatibilità integrale, non determina di per sé la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del titolo originario.
  • Ai fini della decadenza del permesso di costruire, devono essere considerate le opere effettivamente iniziate, le proroghe previste dalla normativa emergenziale e le proroghe legislative dei termini di ultimazione dei lavori.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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