Cassazione Penale, Sentenza n. 1402/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Ancona con cinque motivi: 1) estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela; 2) rifiuto di integrare il materiale probatorio mediante escussione di testi; 3) violazione del principio di certezza della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"; 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 2 c.p. e dell'art. 114 c.p.; 5) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Contestualmente il ricorso è stato proposto anche per introdurre nella causa la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo ammissibile l'introduzione in cassazione della remissione di querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per impugnare (richiamando la giurisprudenza di Sez.4, n. 49226/2016). La remissione è stata considerata rituale e accettata, con conseguente estinzione del reato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato; le altre doglianze del ricorrente sono state ritenute assorbite. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato, come previsto dall'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
art. 583 cod. pen. (circostanza aggravante)
la Corte di Appello aveva escluso tale aggravante nella sentenza impugnata; la Cassazione non ha dovuto rimettere la questione al vaglio perché ha annullato la sentenza per estinzione del reato
art. 62 cod. pen.
il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di questa attenuante, ma la Cassazione, accogliendo la remissione di querela, ha ritenuto la questione assorbita e quindi non decisa nel merito
art. 114 cod. pen.
richiesta di applicazione da parte del ricorrente; anche questa doglianza è stata assorbita dalla decisione sull'estinzione del reato
art. 340 cod. proc. pen.
la norma è stata interpretata nel senso che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono a carico del querelato (ossia dell'imputato) quando il reato si estingue per remissione di querela
giurisprudenza di legittimità
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione anche se proposto al solo fine di introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela, la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione può essere introdotta in Cassazione e, se rituale e accettata, determina l'estinzione del reato.
- L'accoglimento della remissione di querela comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato; le ulteriori doglianze del ricorrente diventano in genere assorbite.
- La tempestività e la ritualità della remissione sono essenziali: la remissione deve essere intervenuta prima della scadenza del termine d'impugnazione e deve essere validamente accettata dalla parte competente.
- Le questioni sostanziali relative a responsabilità penale, aggravanti, attenuanti o scriminanti potrebbero non essere esaminate nel merito se l'estinzione del reato per remissione rende la decisione sul punto inutile.
- In assenza di deroga pattizia, le spese del procedimento in caso di estinzione per remissione possono gravare sul querelato (imputato), per cui anche il soggetto che ottiene l'annullamento della sentenza potrebbe essere tenuto al pagamento delle spese.
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