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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01161/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva convenuto un istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito nel corso di trattative relative alla concessione di un finanziamento, prospettando una responsabilità della banca per mancata conclusione dell'operazione e per il comportamento tenuto nella fase precontrattuale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provati né un impegno della banca all'erogazione del finanziamento, né trattative tali da ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. In appello la società aveva censurato la decisione di primo grado lamentando, tra l'altro, la mancata ammissione di mezzi istruttori e l'erronea valutazione delle risultanze documentali. La Corte d'appello aveva respinto il gravame osservando che l'appellante non aveva prodotto la documentazione richiamata per dimostrare l'esistenza di avanzate trattative idonee a generare un legittimo affidamento, pur avendosi riservato di depositare il fascicolo di primo grado, poi non depositato. In Cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 169, 190 e 347 c.p.c. e dell'art. 74 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado e l'esame dei documenti comprovanti la domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha chiarito che il motivo era stato formalmente incardinato come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma in realtà atteneva a un error in procedendo riconducibile al n. 4 dello stesso articolo. Nel merito, la Corte ha ribadito che nel giudizio di appello incombe sull'appellante l'onere di produrre i documenti sui quali fonda il gravame, compresi quelli già prodotti in primo grado; il giudizio di appello è impugnazione a critica vincolata e non nuovo giudizio di merito. Di conseguenza, la Corte d'appello non aveva alcun obbligo di disporre la rimessione della causa sul ruolo per acquisire documenti non prodotti dalla parte appellante. È stato anche richiamato il principio secondo cui, se l'appellante si riserva di depositare il fascicolo di primo grado e poi non lo deposita nel termine, il giudice d'appello decide sulla base dei soli atti legittimamente disponibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta impropriamente formulata come violazione di legge, mentre riguardava in realtà un error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La doglianza, per contenuto, è stata ricondotta a un vizio processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello l'appellante assume la veste di attore e deve dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame, con conseguente onere di produrre i documenti su cui fonda l'impugnazione, anche se già prodotti in primo grado.
  • L'appello è una impugnazione a critica vincolata e non un nuovo giudizio pieno di merito; il giudice d'appello decide sulla base degli atti ritualmente e tempestivamente disponibili.
  • Se l'appellante non deposita il fascicolo di primo grado o i documenti richiamati a sostegno delle censure, il giudice d'appello non ha un obbligo generalizzato di rimettere la causa sul ruolo per supplire a tale omissione.
  • La mancata produzione dei documenti favorevoli all'appellante legittima la decisione di rigetto del gravame sulla base del principio di disponibilità delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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