Cassazione Civile, Ordinanza n. 15788/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, ai fini Ires, Irap e Iva, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato induttivamente maggiori ricavi e i tributi conseguenti, perché, a seguito di accesso, non era stato esibito il prospetto analitico delle rimanenze finali; l'accertamento era stato quindi svolto ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. Il giudizio di primo grado era stato sfavorevole alla contribuente e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi, ma la Corte li ha dichiarati assorbiti dall'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività, rilevata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che il termine semestrale per impugnare la sentenza depositata il 21/02/2019 scadesse il 23/09/2019, tenendo conto della sospensione feriale e del fatto che il 21/09/2019 cadeva di sabato. La sospensione di nove mesi invocata dalla società ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.L. n. 119 del 2018 è stata esclusa perché non ricorrevano i relativi presupposti temporali; parimenti è stata esclusa la sospensione COVID, poiché alla data del 9 marzo 2020 il termine per impugnare era già spirato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento induttivo in presenza dei presupposti richiamati nel caso, qui collegati alla mancata esibizione della documentazione sulle rimanenze finali.
art. 6, comma 11, d.L. n. 119 del 2018
la sospensione dei termini processuali ivi prevista non era applicabile alla controversia, perché il termine per impugnare non cadeva nel periodo indicato dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione va calcolato considerando la sospensione feriale e la regola di proroga quando la scadenza cade in un giorno festivo o equiparato; se il termine è già spirato, successive sospensioni normative non possono riaprirlo.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali prevista da una norma speciale si applica solo alle controversie che rientrano nel perimetro temporale espressamente stabilito dalla disposizione.
- Se il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e può attivare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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