Cassazione Penale, Sentenza n. 6968/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta validità della condizione di procedibilità: sosteneva che la querela fosse stata proposta da soggetto non legittimato e tardivamente, nonché che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una prova inesistente (la presunta procura speciale conferita dall'assemblea dei condomini all'amministratore). Inoltre contestava l'applicabilità dell'art. 649-bis c.p. e sollevava questioni sulla successione delle norme penali nel tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: i fatti risalgono al 2016 e, essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n.11 c.p., il reato era procedibile d'ufficio all'epoca, rendendo irrilevante il ritardo della querela. Ha richiamato la disciplina transitoria del D.Lgs. 36/2018 (art. 12, comma 2) secondo cui la verifica della condizione di procedibilità si ancorava al momento dell'entrata in vigore del decreto; ha inoltre osservato che il condominio si era costituito parte civile, atto equiparato alla manifestazione di volontà di punizione (quale la querela). Per questi motivi la censura sulla presunta procura speciale non ha prodotto effetti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Fattispecie contestata (appropriazione indebita); riferimento alla qualificazione del reato oggetto del giudizio
art. 61 n. 11 cod. pen.
Aggravante contestata: la sua esistenza rendeva il reato procedibile d'ufficio all'epoca dei fatti
D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (art. 12, comma 2)
Disciplina transitoria che ancorava la valutazione della condizione di procedibilità al momento dell'entrata in vigore del decreto e prevedeva l'avviso alla persona offesa per il decorso dei termini
art. 2 cod. pen.
Principio di irretroattività delle norme penali; rilevante nella valutazione della successione delle norme nel tempo
art. 649-bis cod. pen.
Norma sulla procedibilità a querela per taluni reati; la Corte ha ritenuto inapplicabile la censura basata su tale norma nel caso concreto
art. 124 cod. pen.
Riferimento ai termini per la proposizione della querela e al loro decorso in relazione all'avviso da parte dell'autorità
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma in caso di ricorso inammissibile e con profili di colpa; utilizzato per la condanna a €3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Se i fatti contestati sono anteriori a una riforma che rende il reato procedibile a querela, verificare se al momento dei fatti il reato era comunque procedibile d'ufficio (es. per aggravanti): in tal caso la tardiva querela è irrilevante
- La disciplina transitoria di una norma che modifica la procedibilità ancorerà spesso la verifica della condizione al momento dell'entrata in vigore; le irregolarità relative a momenti procedimentali anteriori possono risultare ininfluenti
- La costituzione nel giudizio come parte civile può essere, secondo la giurisprudenza consolidata, equiparata alla manifestazione di volontà di punizione (quale la querela), e quindi incidere sulla procedibilità
- L'assenza di formale avviso da parte del pubblico ministero o del giudice può impedire il decorso del termine per la proposizione della querela, quindi va sempre verificata la notifica dell'avviso
- Le doglianze su elementi probatori (es. l'esistenza di una procura speciale) che si risolvono in valutazioni di fatto sono difficilmente idonee a fondare la cassazione se il vizio non è di diritto evidente
- Presentare un ricorso in cassazione manifestamente infondato o che non solleva rilevanti questioni di diritto comporta il rischio di condanne per spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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