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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 654/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza di Bari, dell'istanza di liberazione anticipata per la pena residua (mesi 5 e giorni 8). Il ricorrente sostiene che il reclamo era stato inviato telematicamente a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento direttoriale ma comunque riferibile allo stesso Ufficio e già in uso; perciò il Magistrato avrebbe dovuto conservare e trasmettere l'atto o, comunque, non dichiararne l'inammissibilità in assenza di adeguata valutazione. Si eccepisce altresì violazione di diritti costituzionali (artt. 24, 27, comma 2, e 111 Cost.) e della normativa di cui all'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022, la dichiarazione di inammissibilità per i casi previsti dal comma 7 deve essere resa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Tuttavia il provvedimento impugnato è viziato nella motivazione perché si limita a constatare genericamente l'irritualità del reclamo per l'uso di un indirizzo PEC errato, senza verificare se l'indirizzo utilizzato fosse comunque un indirizzo "dedicato" o ricompreso nell'elenco allegato al provvedimento direttoriale (situazione che, secondo giurisprudenza, non comporta necessariamente inammissibilità). Per carenza motivazionale e mancata verifica, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza competente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - art. 87-bis

    Il comma 8 stabilisce che la dichiarazione di inammissibilità, nei casi previsti dal comma 7, è resa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; tra i casi del comma 7 rientra l'invio dell'atto a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio indicato dal provvedimento direttoriale

  • codice di procedura penale - art. 591

    Riguarda la disciplina dell'impugnazione e le cause di inammissibilità connesse al deposito telematico presso indirizzi non corretti; richiede il rispetto degli indirizzi di ricezione indicati dalle norme/atti organizzativi

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) - art. 24

    comma 4 e comma 6-sexies, lett. e)

    La disciplina emergenziale e organizzativa sull'uso delle PEC negli uffici giudiziari; la sanzione di inammissibilità per uso di indirizzi non compresi nell'allegato direttoriale conserva rilievo solo se l'indirizzo non è almeno ricompreso nell'elenco degli indirizzi abilitati

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità di un'impugnazione per errato indirizzo PEC, quando prevista dall'art. 87-bis d.lgs. 150/2022, deve essere formalmente resa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (giudice a quo).
  • Non ogni deposito telematico effettuato su un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento direttoriale determina automaticamente inammissibilità: occorre verificare se l'indirizzo utilizzato sia comunque un indirizzo "dedicato" o compreso nell'elenco direttoriale degli indirizzi abilitati per l'ufficio di destinazione.
  • Il principio di conservazione dell'impugnazione opera se l'indirizzo utilizzato è riconducibile all'ufficio destinatario; il giudice deve motivare specificamente la ragione per cui ritiene l'indirizzo non riconducibile, altrimenti la decisione può essere annullata per carenza motivazionale.
  • In caso di dubbi sull'irritualità telematica, l'autorità che decide deve compiere gli accertamenti necessari (es. controllo dell'elenco direttoriale PEC) e non può limitarsi a una constatazione generica; il mancato accertamento può comportare il rinvio della decisione.
  • Se si riceve una comunicazione di mancata consegna su un indirizzo PEC ufficiale e si invia l'atto ad altro indirizzo comunque riferibile allo stesso ufficio, conviene conservare prova dell'invio e richiedere tempestivamente la verifica dell'ufficio per evitare il rischio di inammissibilità.

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