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Sentenza

Sentenza del 24/05/2018 n. 3484 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento n. 0472015001500**** effettuata tramite PEC, sostenendo che, al momento della notifica, mancasse una specifica norma abilitatrice per tale modalità e chiedendo quindi di considerare la notifica inesistente o nulla.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha rilevato, da un lato, che la società non aveva indicato alcun pregiudizio concreto derivante dalla notifica via PEC, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Dall'altro lato, ha ritenuto che l'eventuale irregolarità della notifica avrebbe comportato, al più, la nullità e non l'inesistenza della notificazione. Poiché la consegna telematica aveva consentito alla società la conoscenza integrale della cartella, la nullità doveva considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    L'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale a ottenere un'utilità giuridicamente apprezzabile; non è sufficiente contestare in astratto la correttezza di una modalità notificatoria senza dimostrare un pregiudizio effettivo.

  • Principio del raggiungimento dello scopo

    Un vizio della notificazione non determina necessariamente l'invalidità dell'atto quando la consegna ha comunque consentito al destinatario di conoscere integralmente l'atto e di esercitare il proprio diritto di difesa. In tale ipotesi, l'eventuale nullità è sanata.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 18 aprile 2016, n. 7665

    L'irritualità della notificazione tramite PEC non comporta automaticamente la nullità, se la trasmissione ha raggiunto lo scopo legale della notificazione, consentendo la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

  • Cassazione, 12 giugno 2006, n. 13593

    L'interesse all'impugnazione deve essere collegato a una concreta utilità derivante dall'accoglimento del gravame.

  • Cassazione, 28 aprile 2006, n. 9877

    Non è ammissibile un'impugnazione fondata su un interesse meramente astratto alla soluzione di una questione giuridica priva di effetti pratici sulla decisione.

  • Principio della soccombenza

    La parte che perde il giudizio è tenuta, di regola, a rimborsare alla controparte le spese processuali.

Massime di principio

  • La contestazione della modalità di notifica deve essere accompagnata dalla dimostrazione di un pregiudizio concreto, come la mancata conoscenza dell'atto o la compromissione effettiva del diritto di difesa.
  • Quando il destinatario ha ricevuto l'atto via PEC e ne ha avuto conoscenza integrale, i giudici tendono a qualificare l'eventuale vizio come nullità, non come inesistenza, e a considerarlo sanato per raggiungimento dello scopo.
  • La semplice assenza o contestazione della norma che disciplina espressamente una modalità di notifica non è, da sola, sufficiente a invalidare l'atto se la notificazione ha comunque raggiunto la sua funzione.
  • Per ottenere l'annullamento della notificazione occorre distinguere tra vizi formali privi di conseguenze pratiche e vizi che abbiano realmente impedito la conoscenza dell'atto o l'esercizio della difesa.
  • Un'impugnazione priva di un'utilità concreta può essere dichiarata inammissibile e può comportare anche la condanna alle spese.

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