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Sentenza

Sentenza del 26/10/2023 n. 29728 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

CNNA aveva chiesto il rimborso dei maggiori dazi antidumping pagati per importazioni di assi da stiro dalla Cina (fornite da Foshan Shunde). La CTR aveva ritenuto che il termine triennale per chiedere il rimborso decorrerebbe dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia (18/12/2009) che aveva annullato il Reg. CE n. 452/2007 per Foshan Shunde, e perciò aveva respinto l'appello dell'ADM. ADM ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi: i primi due riguardavano la (presunta) retroattività del Reg. CE n. 805/2010 che aveva reintegrato i dazi nei confronti di Foshan Shunde; il terzo contestava la determinazione della decorrenza del termine di decadenza per il rimborso prevista dall'art. 236 del Codice Doganale Comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi (ritenendoli infondati: il Reg. 805/2010 non ha efficacia retroattiva e la Commissione aveva previsto con Avviso C 308 del 18/12/2009 lo sgravio e il rimborso per Foshan Shunde), ma ha accolto il terzo motivo. La Corte ha stabilito che il termine triennale di decadenza per chiedere il rimborso dei dazi indebitamente pagati è ancorato alla data del versamento/ notifica del dazio (art. 236 del CDC), non alla data della sentenza di annullamento del regolamento UE, e che l'illegittimità del regolamento non costituisce causa di forza maggiore per spostare il termine. Di conseguenza la sentenza della CTR è cassata quanto al punto errato sulla decorrenza; deciso nel merito, il ricorso originario di CNNA è rigettato. Le spese sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 452/2007

    Regolamento istitutivo dei dazi antidumping sugli assi da stiro; annullato dalla Corte di giustizia nei confronti di Foshan Shunde per difetto di partecipazione dell'esportatore al procedimento.

  • Regolamento CE n. 805/2010

    Regolamento che ha reintegrato i dazi nei confronti di Foshan Shunde dopo nuova istruttoria; la Corte ha ritenuto che non abbia efficacia retroattiva in assenza di espressa previsione e perché l'art.10 del Reg. di base non contempla l'ipotesi.

  • Regolamento CE n. 1225/2009 (art.10)

    Regola l'eventuale retroattività delle misure antidumping; la Corte ha ritenuto che non autorizzi la retroattività applicata nel caso concreto.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario (art.236)

    Prevede il termine di decadenza triennale per la richiesta di rimborso dei dazi, decorrente dalla notifica/al versamento del dazio; la Corte ha confermato che la decorrenza resta ancorata al pagamento e non è spostata dall'annullamento del regolamento.

  • Avviso C 308 (18/12/2009)

    Atto della Commissione che ha dichiarato la non applicabilità del dazio alle importazioni della società cinese e ha previsto lo sgravio/rimborso dei dazi già corrisposti; rafforza la tesi che il Reg. 805/2010 non ha valore retroattivo per estendere termini.

  • D.Lgs. n. 374/1990 (art.11) e Codice doganale comunitario (art.244)

    Norme nazionali e richiamo al CDC citate in relazione alla regolazione dei rimborsi e alla competenza; la censura della CTR riguardante la decorrenza del termine è stata ritenuta in contrasto con l'art.236 del CDC.

Massime di principio

  • Il termine triennale per richiedere il rimborso dei dazi antidumping (art.236 CDC) decorre dalla data di notifica/versamento del dazio e non dalla data di annullamento del regolamento comunitario.
  • L'annullamento di un regolamento UE da parte della Corte di giustizia non costituisce di per sé 'forza maggiore' che sospenda o sposti il termine di decadenza per i rimborsi.
  • Un regolamento UE che reintegra misure precedentemente annullate non è retroattivo se non lo prevede espressamente; la nuova disciplina non può modificare i termini prescrizionali relativi a diritti già estinti o prescritti.
  • Le autorità nazionali non possono procedere d'ufficio a rimborsi oltre i termini previsti dal CDC; gli importatori devono attivarsi tempestivamente e rispettare il termine triennale dal pagamento per tutelare il diritto al rimborso.
  • Nelle controversie legate a dazi antidumping è essenziale monitorare i provvedimenti comunitari e le sentenze UE tempestivamente e documentare la data del versamento per determinare correttamente la decorrenza del termine per il rimborso.

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