Sentenza del 26/10/2023 n. 29687 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Trasferimenti dalle cooperative edilizie ai propri soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava che, dopo la modifica del regime IVA operata dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (art. 35, comma 8), le assegnazioni di alloggi da cooperative a soci risultassero esenti IVA e, per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, dovessero essere assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale; inoltre sosteneva che il termine quadriennale utile ai fini dell'esenzione IVA dovesse decorrere dalla data di immissione in possesso del socio e non dall'ultimazione dei lavori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che l'art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 331/1993 (conv. L. n. 427/1993) continua ad avere efficacia e riconosce una disciplina di favore per le cooperative edilizie: gli atti relativi alle operazioni previste dagli statuti delle cooperative sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, senza distinzione tra trasferimenti soggetti ad IVA o esenti. Pertanto, anche se le assegnazioni possono risultare esenti da IVA in base al D.L. n. 223/2006, l'imposta di registro si applica in misura fissa. Sulla decorrenza del quadriennio la Corte ha confermato che il dies a quo è la data di ultimazione dei lavori dell'intero fabbricato, attestata da idonea dichiarazione tecnica/collaudo, e non l'atto di pre-assegnazione o l'immissione in possesso.
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6-bis (conv. L. 29 ottobre 1993, n. 427)
La norma istituisce una disciplina di favore per le cooperative edilizie: gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dagli statuti sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, senza operare distinzioni tra atti soggetti ad IVA o esenti; la Corte ne conferma la piena applicabilità e l'efficacia anche dopo le successive modifiche del regime IVA.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 8 (modifica DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 8-bis)
Ha introdotto/esposto regole sull'esenzione IVA per trasferimenti di fabbricati (con la regola del quadriennio), applicabile anche ai rapporti cooperative-soci; tuttavia la Corte ha stabilito che tale modifica del regime IVA non comporta (in assenza di espressa abrogazione) la soppressione della disciplina agevolativa di registro prevista dall'art. 66, comma 6-bis.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40 (principio di alternatività IVA/registro)
Il principio generale di alternatività tra IVA e imposta di registro prevede applicazione proporzionale del registro per atti esenti IVA; la Corte però rileva che l'art. 66, comma 6-bis configura una deroga a tale principio per le cooperative edilizie e va applicata anche quando l'atto risulta esente da IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis
Definisce le esenzioni IVA per cessioni di fabbricati e stabilisce il criterio del quadriennio; la Corte conferma che il termine quadriennale va ancorato alla data di ultimazione dei lavori (attestata da tecnico/collaudo), non alla pre-assegnazione o al possesso.
Art. 15 preleggi
Richiamato dall'Agenzia nella censura procedurale, ma la Corte non ha ritenuto fondata la violazione invocata rispetto all'interpretazione delle norme sopra indicate.
Massime di principio
- Le assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie ai soci sono soggette all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 66, comma 6-bis, indipendentemente dal fatto che l'atto risulti soggetto o esente da IVA.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non opera automaticamente a discapito di una norma speciale di favore per le cooperative: una esenzione IVA successiva non implica di per sé l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro se non è intervenuta l'abrogazione espressa della disciplina speciale.
- Per verificare il decorso del quadriennio utile ai fini IVA, occorre fare riferimento a un atto pubblico/administrativo certo (es. certificato di collaudo o dichiarazione di fine lavori resa da tecnico abilitato) e non alla data di pre-assegnazione o all'immissione in possesso del socio.
- In contenziosi simili è fondamentale distinguere l'ambito di applicazione delle diverse norme (regime IVA vs disciplina agevolativa di registro) e non presumere abrogazioni implicite: occorre verificare se la norma speciale è stata espressamente modificata o abrogata.
- Per amministrazioni e contribuenti, alla luce di questa giurisprudenza, nelle assegnazioni cooperative conviene documentare la data certa di ultimazione dei lavori e verificare specificamente l'applicabilità dell'art. 66, comma 6-bis prima di assumere che l'esenzione IVA comporti la registrazione proporzionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 ott 2023Sentenza del 26/10/2023 n. 155 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 26 ott 2023Sentenza del 26/10/2023 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 26 ott 2023Sentenza del 26/10/2023 n. 634 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 26 ott 2023Sentenza del 26/10/2023 n. 29676 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2023Sentenza del 26/10/2023 n. 29707 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 ott 2023Sentenza del 26/10/2023 n. 29728 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →