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Sentenza

Sentenza del 26/10/2023 n. 29676 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione e sanzioni relativo all'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale per il trasferimento, tramite atto redatto dal ricorrente, di due capannoni in costruzione dalla società Eurocomp & Ind. Spa a SG Leasing Spa (utilizzatrice Nord Fluid Spa). Il ricorrente sosteneva che, essendo immobili in costruzione e la cessione assoggettata a IVA, le imposte ipotecaria e catastale dovevano applicarsi in misura fissa; l'ufficio aveva invece liquidato in misura proporzionale. La CTP di Milano aveva dato ragione al notaio; la CTR Lombardia, in appello dell'Agenzia, aveva ritenuto applicabili le imposte in misura proporzionale richiamando le modifiche normative introdotte dal D.L. 223/2006 (conv. L.248/2006) e dalla L. 220/2010 (art.1, commi 15-16). Il ricorrente ha impugnato in Cassazione contestando la corretta interpretazione delle norme e l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni di L. 220/2010.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del notaio. Ha confermato che, dopo le modifiche normative del 2006 e le successive disposizioni, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura proporzionale per i trasferimenti di immobili strumentali anche se assoggettati a IVA e anche se gli immobili sono ancora in costruzione, purché rivestano natura strumentale rispetto all'utilizzatore. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali in senso analogo e ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia. Non è stata disposta condanna alle spese nei confronti dell'Agenzia, che non ha notificato controricorso.

Norme richiamate

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)

    modifiche al D.Lgs. n. 347/1990, includendo la previsione che le imposte si applichino anche se relative a immobili strumentali ancorche' assoggettati a IVA e inserendo l'art. 1-bis della Tariffa con aliquota proporzionale

    Ha esteso l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale ai trasferimenti di immobili strumentali, anche quando le cessioni sono soggette a IVA.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 1

    Volture catastali soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili ... anche se relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'IVA (come modificato)

    Con le modifiche legislative risulta che la disciplina delle imposte catastali/ipocecaria deve considerare i beni strumentali alla stregua di altri beni per l'applicazione delle imposte proporzionali.

  • Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990, art. 1-bis

    Trascrizioni di atti ... trasferimento proprieta' di beni immobili strumentali ... anche se assoggettati all'IVA: 3 per cento

    Prevede espressamente la tassazione proporzionale (3%) per le trascrizioni trasferenti immobili strumentali, anche quando le cessioni sono soggette a IVA.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter

    Definizione normativa della categoria degli immobili strumentali (fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali ... non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni)

    La qualificazione di 'bene strumentale' va riferita alle caratteristiche intrinseche e all'uso cui l'immobile e' destinato (anche rispetto all'utilizzatore), non esclusivamente allo stato di ultimazione.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 15-16

    Modifiche al regime applicabile ai contratti di locazione finanziaria: concentrazione del prelievo fiscale nell'acquisto dell'immobile da parte della societa' di leasing; imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria per l'acquisto della societa' di leasing dal 1.1.2011; imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura fissa per l'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore

    Ha ridefinito la disciplina fiscale del leasing: la tassazione proporzionale riguarda l'acquisto da parte della societa' di leasing, mentre il riscatto/cessione derivante dall'esercizio dell'opzione da parte dell'utilizzatore e le cessioni di riscatto sono assoggettate a regime di imposta fissa.

Massime di principio

  • Per i trasferimenti di immobili strumentali le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura proporzionale anche se la cessione e' soggetta a IVA; lo stato di costruzione non esclude di per se' la qualificazione come bene strumentale.
  • La qualifica di 'bene strumentale' andrebbe valutata sulla base delle caratteristiche dell'immobile e della sua destinazione d'uso (in particolare rispetto all'utilizzatore), non soltanto sullo stato di ultimazione dei lavori.
  • Le modifiche legislative del 2006 e del 2010 mirano a evitare arbitraggi fiscali tra operazioni in IVA e registri: non e' possibile sottrarsi al prelievo proporzionale invocando la non ultimazione dell'immobile quando sussiste la strumentalita'.
  • Nel leasing la tassazione viene sostanzialmente concentrata sull'acquisto da parte della societa' di leasing; l'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore e le cessioni conseguenti sono disciplinate distintamente e possono prevedere imposte in misura fissa.
  • In casi analoghi occorre verificare la natura dell'operazione (acquisto da leasing company vs riscatto da utilizzatore), la destinazione d'uso e le disposizioni temporali di norme speciali (es. decorrenze) per determinare l'aliquota applicabile.

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