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Sentenza

Sentenza del 09/04/2024 n. 348 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione IVA relativo alla revoca dell'agevolazione "prima casa" per un acquisto 2017: la ricorrente sosteneva che l'immobile precedente era stato alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile, che la mancanza della dichiarazione prescritta nell'atto notarile era un mero errore formale e che tale omissione era stata poi sanata con un atto di rettifica notarile del 20.01.2021 (rep. Notaio CAIO 80308/28657). Il primo grado aveva respinto il ricorso ritenendo che la dichiarazione dovesse essere resa al momento del rogito e che la tardiva integrazione dimostrasse l'omissione originaria; l'appello ha riproposto le stesse doglianze chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Veneto, Sez. 5) ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l'avviso di liquidazione. La Corte ha ritenuto possibile l'integrazione dell'atto originario mediante atto integrativo successivo purché: 1) i requisiti per fruire dell'agevolazione sussistessero già al momento dell'acquisto; 2) l'atto integrativo sia redatto con le medesime formalità giuridiche dell'atto di trasferimento. La decisione si è basata su precedenti e su documenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate (risoluzioni e circolari) che ammettono la sanatoria mediante atto integrativo. Le spese di giudizio sono compensate per gravi ed eccezionali ragioni dovute a contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - Tariffa Parte I, Nota II-bis, art.1, comma 1

    art. 1 - nota II - bis - comma 1 - Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    Stabilisce i requisiti per le agevolazioni "prima casa" (residenza entro 18 mesi, dichiarazioni di non possesso di altra abitazione nel comune e su tutto il territorio nazionale). La Corte interpreta che le dichiarazioni richieste possono essere rese anche con atto integrativo successivo a condizione che i requisiti sussistessero al momento dell'acquisto e l'atto integrativo abbia le stesse formalità.

  • Tariffa Parte I - art. 11, comma 1 (TUR)

    articolo 11, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR

    L'atto integrativo va registrato con l'imposta nella misura fissa prevista per gli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; indicazione sull'applicazione dell'imposta per l'atto integrativo.

  • Legge n. 448/1998 - art. 7

    articolo 7 della legge n. 448 del 1998

    Citata in relazione al credito d'imposta spettante in caso di acquisto successivo dopo alienazione della prima casa; la giurisprudenza e la prassi amministrativa considerano che l'atto integrativo non preclude la spettanza del credito se la documentazione prova i requisiti.

  • Risoluzione Direzione Generale Tasse n. 220478/86

    Ha chiarito storicamente che l'atto integrativo, pur traendo spunto dalla dichiarazione di parte, ha natura di atto notarile che integra il precedente rogito e può sanare omissioni nelle dichiarazioni.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2005

    Riconosce la possibilità di integrare successivamente l'atto di compravendita quando le dichiarazioni prescritte per l'agevolazione 'prima casa' sono state omesse nell'atto originario, a condizione che l'atto integrativo abbia le medesime formalità.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 18 del 2013

    Conferma l'orientamento amministrativo sulla possibilità di integrazione con atto successivo delle dichiarazioni omesse nell'atto di acquisto per ottenere l'agevolazione 'prima casa'.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 84 del 2002

    Precisazione che anche l'atto di acquisto della nuova abitazione successivo all'alienazione della 'prima casa' può essere integrato per ottenere l'agevolazione e, se sussistono i requisiti, il credito d'imposta può essere riconosciuto previa documentazione.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 110/E del 2 ottobre 2006

    Risoluzione n. 110/E del 2006

    Ha trattato la possibilità di integrare dichiarazioni omesse in atti precedenti in relazione a vari regimi di favore, richiamando la circolare 38/2005 e ampliando il principio di sanatoria tramite atto integrativo.

  • Risposta a interpello n. 753 del 28 ottobre 2021

    Risposta a interpello n. 753/28.10.2021

    Ribadisce che l'agevolazione 'prima casa' può essere riconosciuta tramite atto integrativo purché la dichiarazione attesti che i presupposti sussistevano al momento del trasferimento e l'atto integrativo sia redatto secondo le stesse formalità dell'atto originario.

Massime di principio

  • Un'omissione formale delle dichiarazioni necessarie per l'agevolazione 'prima casa' nell'atto di acquisto può essere sanata mediante un atto integrativo successivo, se e solo se i requisiti per il beneficio sussistevano già al momento dell'acquisto.
  • L'atto integrativo deve essere redatto con le medesime formalità giuridiche dell'atto originario (atto notarile), deve essere registrato secondo le regole vigenti e l'imposta va applicata nella misura fissa prevista per atti non aventi contenuto patrimoniale.
  • La tempestività e la completezza della documentazione probatoria che attestino i requisiti al momento del rogito (es. prova dell'alienazione della precedente abitazione entro i termini previsti) sono fondamentali per ottenere la sanatoria.
  • La prassi amministrativa dell'Agenzia delle Entrate ammette la sanatoria tramite atto integrativo; tuttavia, decisioni di primo grado possono ritenere inammissibile la sanatoria se sussistono elementi che dimostrino la consapevolezza o la volontà di eludere le norme. È dunque consigliabile procedere rapidamente alla rettifica e conservare documenti probatori.
  • In presenza di giurisprudenza e prassi contrastanti, è possibile ottenere l'annullamento degli atti impositivi, ma le spese di giudizio possono essere compensate solo in casi particolari, ad esempio per gravi ed eccezionali ragioni dovute a contrasti interpretativi.

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