Sentenza del 09/04/2024 n. 1012 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava l'assoggettamento dell'intero reddito 2015 alle aliquote IRPEF, chiedendo l'applicazione della L. 238/2010 (incentivi fiscali per il rientro dei "cervelli"). L'Agenzia sosteneva che non sussistesse il requisito di aver svolto continuativamente attività di studio o lavoro all'estero per almeno 24 mesi: la ricorrente aveva frequentato un master della durata effettiva di 11 mesi, pur articolato su due anni accademici.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello della parte privata, riformando la sentenza della CTP di Lecco e annullando l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto che il requisito previsto dall'art. 2 della L. 238/2010 e dal DM connesso si interpreta alla luce delle circolari dell'Agenzia: un titolo post-lauream articolato su due anni accademici, anche se effettivamente frequentato per 11 mesi, rientra nella previsione dei "due anni"; inoltre la contribuente aveva iniziato l'attività di dirigente in Italia l'11 gennaio 2010 trasferendo il domicilio in Italia nei termini richiesti. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2010, n. 238 (L. 238/2010), art. 2 e art. 3
Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3: a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più... b) i cittadini dell'Unione europea... che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream...
La Corte ha interpretato il requisito dei "ventiquattro mesi o più" alla luce della disciplina e delle circolari: il riferimento temporale può essere assolto anche mediante percorsi post-lauream articolati su due anni accademici, benché la frequenza effettiva sia inferiore a 24 mesi solari, purché risulti il titolo e il collegamento temporale con il rientro e l'avvio dell'attività in Italia.
Decreto Ministeriale connesso alla L. 238/2010
Richiama e dettaglia i requisiti indicati dalla legge; la Corte lo considera insieme alla legge e alle circolari per valutare il requisito dei due anni accademici.
Circolare Agenzia Entrate n. 14/E
La circolare chiarisce che nel beneficio rientrano anche coloro che abbiano svolto studi all'estero conseguendo laurea o titolo post-lauream avente la durata di due anni accademici, interpretazione confermata dalla Corte.
Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 2017
Ribadisce il principio che i percorsi post-lauream articolati su due anni accademici sono computabili ai fini del requisito temporale previsto dalla legge; la Corte ne ha fatto motivo di interpretazione favorevole alla contribuente.
Massime di principio
- Il requisito dei "ventiquattro mesi o più" previsto dalla L. 238/2010 può essere valutato anche in termini di "anni accademici": un corso post-lauream articolato su due anni accademici è idoneo a soddisfare il requisito, anche se la frequenza effettiva in mesi solari è inferiore a 24, purché emerga il titolo e il collegamento temporale con il rientro.
- Per fruire delle agevolazioni occorre dimostrare: residenza continuativa all'estero per il periodo richiesto (vedi interpretazione accademica), conseguimento del titolo post-lauream o laurea, inizio dell'attività lavorativa o d'impresa in Italia entro i termini previsti e trasferimento di domicilio/residenza in Italia entro tre mesi dall'assunzione/avvio.
- La documentazione probatoria è fondamentale: certificati accademici che attestino la durata del corso e l'articolazione su anni accademici, certificati di conseguimento del titolo, contratto di lavoro o atto di avvio attività e documenti che provino il trasferimento di domicilio/residenza.
- Le circolari dell'Agenzia delle Entrate possono orientare l'interpretazione normativa: in caso di contrasto tra lettura letterale (misurata in mesi solari) e lettura funzionale (anni accademici), i precedenti giurisprudenziali favorevoli al contribuente possono prevalere.
- In fase di contenzioso l'Amministrazione finanziaria potrebbe sostenere una lettura restrittiva; è quindi opportuno predisporre documentazione che spieghi il calendario accademico e la continuità dell'attività di studio/lavoro all'estero.
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